Sta facendo scalpore il caso, sollevato da un’inchiesta giornalistica, di operazioni finanziarie sospette, in chiave antiriciclaggio, attribuibili a Francesco Totti. Il riferimento è a presunti controlli sui conti bancari dell’ex capitano della Roma e all’ipotesi di investimenti nelle scommesse.
“E’ l’ennesima violazione della riservatezza delle operazioni sospette, quindi una violazione di una legge dello Stato all’articolo 39 del decreto 231/2007 che comporta – voglio ricordarlo – la sanzione penale con la reclusione”. E’ quanto ha dichiarato ad Agimeg il professore di legislazione antiriciclaggio dell’Università di Bologna e tra gli autori del citato decreto del 2007, Ranieri Razzante.
“Non prendo posizione sul caso specifico poiché non conosco le carte, ma queste carte sono finite in mani al di fuori dei canali istituzionali. Questo è molto grave perché l’impianto antiriciclaggio del nostro paese, che è all’avanguardia del mondo, si fonda sulla riservatezza delle segnalazioni, sia sul lato segnalati sia per i segnalanti. Voglio ricordare inoltre, senza entrare nel merito, la segnalazione non è denuncia di reato e non contiene fatti di rilevanza penale. Per cui, per il principio dell’innocenza, e a maggior ragione che non è stata avviata un’indagine, non si dovrebbe proprio parlare di una vicenda.
“Voglio augurarmi che, nonostante le modifiche introdotte alla fine dello scorso anno, al regime di riservatezza per cui nemmeno le segnalazioni non possono finire nemmeno nel fascicolo dei magistrati, si voglia presto rimediare a questa lacuna operativa. Bisogna avviare processi contro i segnalanti e non contro i segnalati, ovvero contro quei segnalanti che violino la riservatezza delle segnalazioni. Mi permetto di suggerire ai legali di Totti, da esperto del settore, di chiedere alla procura indagante di avere gli atti relativi alla segnalazione in modo che si capisca da dove provenga la fuga di notizie e di querelare i segnalanti. Abbiamo costruito un impianti di tutela del segnalante poiché esso non deve ritrovarsi sotto le ritorsioni del segnalato, ma la stessa tutela, per il principio della non colpevolezza, deve essere garantita a soggetti eventualmente segnalati. Ricordiamoci sempre – conclude Razzante – che segnalato non è uguale a sospettato, indagato o colpevole“. ac/AGIMEG