Rapporto sul Coordinamento della Finanza Pubblica, Corte dei Conti: “Flop della Lotteria degli Scontrini. Aderisce appena il 23% degli esercenti”

“Scarso successo” per la Lotteria degli Scontrini, che finora ha potuto contare su un’adesione “limitata e settoriale”. Finora infatti solo il 23% degli esercenti ha sposato l’iniziativa. La bocciatura arriva dalla Corte dei Conti nel Rapporto sul Coordinamento della Finanza Pubblica 2021. In particolare si legge che “L’adesione alla lotteria degli scontrini è risultata al momento alquanto limitata e settoriale. Soltanto il 23 per cento degli esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi ha finora aderito all’iniziativa, trasmettendo almeno una operazione. La gran parte risulta concentrata nella grande distribuzione: le sole operazioni presso i supermercati assorbono il 54,4 per cento del totale; nella fascia superiore a 500 mila euro si concentra il 43 per cento del totale. Alquanto modesto risulta l’apporto delle fasce fino a 50 mila euro, pari al 6 per cento, e da 50 mila a 100 mila, pari allo 0,9 per cento. Quanto alla distribuzione territoriale degli esercenti che hanno trasmesso operazioni, a fronte di una discreta affermazione della lotteria in regioni come la Lombardia, l’Emilia-Romagna e le Marche, altre regioni, come la Campania, la Sardegna e la Valle d’Aosta si caratterizzano per un risultato del tutto insoddisfacente, sintomo di un sostanziale rifiuto dell’iniziativa. In conclusione, dai dati finora disponibili emerge lo scarso successo della lotteria. In sostanza la risposta, relativamente positiva, è venuta unicamente dalle imprese di maggiori dimensioni. Un ostacolo è certamente costituito dalla complessità delle operazioni necessarie per la partecipazione alla lotteria, che presuppongono l’uso di uno strumento di pagamento elettronico (carta di debito e di credito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata, ecc.), l’esibizione e scansione del codice lotteria, con frequente intralcio delle ordinarie attività commerciali. La conoscenza solo differita della vincita costituisce un’ulteriore remora alla partecipazione, affievolendo l’interesse del consumatore all’operazione.

Nel Rapporto poi, la Corte dei Conti dedica un apposito capitolo alla Lotteria degli Scontrini. Di seguito il testo integrale:

LA GESTIONE DELLA LOTTERIA GRATUITA DEGLI SCONTRINI

Con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi da 540 a 544, è stata istituita una nuova lotteria nazionale gratuita, poi denominata Lotteria degli scontrini8, allo scopo di incentivare la corretta rilevazione delle operazioni di acquisto di beni e servizi da parte dei consumatori finali effettuate presso esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Inizialmente la formulazione delle norme prevedeva l’avvio della Lotteria dal 1° gennaio 2018 e, in via sperimentale, dal 1° marzo 2017 limitatamente all’uso di strumenti che consentissero il pagamento con carta di debito e di credito (comma 543).

Originariamente era previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le persone che effettuavano acquisti di beni o servizi quali consumatori finali presso esercenti che avevano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi potessero partecipare all’estrazione a sorte di premi, comunicando al momento dell’acquisto il proprio codice fiscale. L’esercente avrebbe successivamente trasmesso all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. La partecipazione alla Lotteria era prevista anche per i pagamenti effettuati con contante, ma per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici si prevedeva di aumentare del 20 per cento la probabilità di vincita dei premi per chi avesse utilizzato gli strumenti elettronici.

Prima del concreto avvio della Lotteria, avvenuto in data 1° febbraio 2021, la normativa ha subito numerose modifiche e rinvii. Con l’art. 18 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, la data di avvio è stata spostata al 1° gennaio 2020, e poi ulteriormente differita prima al 1° luglio 2020 con il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 e poi al 1° gennaio 2021 con il d.l. n. 34/2020.

Le modifiche hanno interessato l’adozione obbligatoria di un codice lotteria9 in luogo del codice fiscale, la possibilità di segnalare nella sezione dedicata del portale il rifiuto dell’esercente di acquisire il codice lotteria, possibilità che può esercitarsi dal 1° marzo 202110, e la possibilità di partecipare alla Lotteria esclusivamente attraverso strumenti che consentono il pagamento elettronico.

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle entrate13, in luogo del decreto attuativo del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico inizialmente previsto.

Quanto ai premi, è stata prevista un’estrazione annuale da 5 milioni di euro per l’acquirente e da un milione per l’esercente; 10 premi mensili da 100.000 euro per gli acquirenti e da 20.000 euro per gli esercenti; 15 premi settimanali da 25.000 euro per gli acquirenti e da 5.000 euro per gli esercenti.

La partecipazione alla Lotteria presuppone un pagamento minimo di un euro e comporta il rilascio di un biglietto virtuale per ogni euro speso.

Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è stato istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 (art. 18, comma 2, del d.l. n. 119/2018), le cui risorse sono destinate alle spese amministrative connesse alla gestione della Lotteria e non più anche all’attribuzione dei premi come inizialmente previsto14.

In sintesi, nella tavola seguente sono riportati i capitoli di spesa e i relativi stanziamenti e impegni complessivamente connessi alla gestione della Lotteria.

TAVOLA 3

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – STANZIAMENTI E IMPEGNI

(in migliaia)

Il numero delle persone fisiche che hanno ottenuto il codice lotteria al 30 aprile 2021 è di circa 4,6 milioni, dei quali hanno aderito alla Lotteria per almeno un’operazione 3,2 milioni. Al 30 aprile 2021 il numero complessivo delle operazioni valide ai fini della Lotteria, rilevate dal sistema, era di 61,3 milioni.

Alla suddetta data il numero di operazioni suddivise per codice Ateco del soggetto operante è riportato nella tavola che segue.

TAVOLA 4

NUMERO OPERAZIONI PER CODICE ATTIVITÀ AL 30 APRILE 2021 Codice Attività (ATECO) Descrizione settore di attività Numero operazioni %
471120 Supermercati 33.341.690 54,4%
471110 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 2.836.487 4,6%
471130 Discount di alimentari 2.685.733 4,4%
471140 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 2.162.316 3,5%
477510 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, Prodotti per toletta e per l’igiene personale 1.596.989 2,6%
472101 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca 1.335.391 2,2%
463890 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari 1.316.357 2,1%
471910 Grandi magazzini 1.245.640 2,0%
477110 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 1.060.660 1,7%
477310 Farmacie 915.548 1,5%
475210 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico 811.996 1,3%
561011 Ristorazione con somministrazione 741.845 1,2%
476410 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 609.366 1,0%
475910 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 515.352 0,8%
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 478.752 0,8%
Totale complessivo 61.294.252 100%

ESERCENTI PER REGIONE CHE HANNO TRASMESSO OPERAZIONI IN RAPPORTO AI SOGGETTI CENSITI

AL 30 APRILE 2021 Regione Totale esercenti censiti Totale esercenti con trasmissione di operazioni %
Emilia-Romagna 84.693 24.205 29%
Lombardia 157.261 44.931 29%
Marche 33.141 9.103 27%
Umbria 18.716 4.566 24%
Abruzzo 29.996 6.800 23%
Veneto 91.191 20.616 23%
Piemonte 83.814 18.774 22%
Sicilia 96.625 21.211 22%
Toscana 80.681 17.500 22%
Basilicata 12.893 2.756 21%
Friuli-Venezia Giulia 21.858 4.668 21%
Lazio 107.747 22.948 21%
Calabria 41.483 8.327 20%
Molise 7.152 1.415 20%
Puglia 86.385 17.085 20%
Liguria 34.940 6.745 19%
Trentino-Alto Adige 25.620 4.939 19%
Valle d’Aosta 3.618 680 19%
Sardegna 35.096 5.835 17%
Campania 116.767 18.619 16%
Totale nazionale 1.169.677 261.723 22%

PROVINCE CON IL PIÙ BASSO NUMERO DI TRASMISSIONI IN RAPPORTO AGLI ESERCENTI

AL 30 APRILE 2020 Province Totale esercenti censiti Totale esercenti con trasmissione di operazioni %
Nuoro 5.177 535 10%
Imperia 5.643 612 11%
Sassari 11.257 1.627 14%
Vibo Valentia 3.604 526 15%
Napoli 57.458 8.744 15%
Verbano-Cusio-Ossola 3.666 561 15%
Caserta 17.521 2.771 16%
Foggia 12.784 2.025 16%
Salerno 25.953 4.116 16%
Bolzano 14.064 2.249 16%
Crotone 3.454 554 16%
Agrigento 9.425 1.569 17%
Benevento 6.585 1.102 17%
Frosinone 10.215 1.731 17%
Sud Sardegna 7.194 1.223 17%
Totale nazionale 1.169.677 261.723 22%

Quanto agli ambiti provinciali, sette province hanno superato il 30 per cento di adesioni e ben undici province non raggiungono il 17 per cento di operatori che hanno trasmesso almeno una operazione.

Prime osservazioni

Dai dati finora disponibili emerge lo scarso successo dell’iniziativa, poco diffusa tra gli operatori di medio-piccola dimensione economica e probabilmente poco apprezzata dai consumatori. In sostanza la risposta relativamente positiva è venuta unicamente dalle operazioni effettuate presso le imprese di maggiori dimensioni.

Va considerato, peraltro, che la limitata analisi effettuata non tiene conto del rapporto tra il numero di operazioni che hanno comportato la trasmissione del codice lotteria e il numero complessivo delle prestazioni rese dagli operatori. Ove fosse stato possibile svolgere questo tipo di analisi, infatti, i risultati sarebbero stati certamente di gran lunga peggiori rispetto al già modestissimo 22 per cento rilevato nel rapporto operatori censiti/operatori che hanno trasmesso.

Le ragioni di tale insuccesso si devono rinvenire nella ancora insufficiente propensione degli operatori e dei consumatori a ricevere ed effettuare pagamenti elettronici. Un ulteriore ostacolo è certamente costituito dalla complessità delle operazioni necessarie per la partecipazione alla Lotteria, che presuppongono l’uso di uno strumento di pagamento elettronico (carta di debito e di credito, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata, ecc.), l’esibizione e scansione del codice lotteria, con frequente intralcio delle ordinarie attività commerciali.

La conoscenza solo differita della vincita costituisce un’ulteriore remora alla partecipazione alla Lotteria affievolendo l’interesse del consumatore all’operazione.

Una soluzione razionale implicherebbe l’unificazione dell’operazione di pagamento elettronico, di rilevazione del corrispettivo a fini fiscali e di partecipazione alla Lotteria, con conseguente identificazione del consumatore solo attraverso lo strumento di pagamento utilizzato. Il sistema dovrebbe poi restituire con immediatezza l’esito della giocata. Una tale procedura avrebbe ben altro appeal sul consumatore e incontrerebbe certamente maggior favore anche tra gli operatori economici interessati.

Tale unificazione, peraltro, eviterebbe i non infrequenti disallineamenti generati dai distinti canali di trasmissione e da possibili mancate rilevazioni pur in presenza di un pagamento elettronico.

Resta comunque irrisolto il problema costituito dalle preclusioni all’utilizzazione ai fini dei controlli dei dati relativi ai pagamenti elettronici effettuati dai consumatori finali, stante la mancata attuazione di quanto previsto nell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2019, n. 260, in forza del quale i dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza sono utilizzati “Per le attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali.”

Un’ulteriore considerazione può essere fatta riguardo all’entità e alle frequenze dei premi. Sembra avere poco senso, infatti, prevedere un premio annuale di 5 milioni di euro per l’acquirente (e di un milione per il soggetto che effettua la prestazione) e premi, comunque, di importo elevato per le estrazioni mensili e settimanali. Preferibile e più efficace potrebbe essere un sistema che privilegi la frequenza e la numerosità dei premi erogati.

Ancora, andrebbe valutata la limitazione della Lotteria alle sole tipologie di attività che si caratterizzano per elevati livelli di evasione dei ricavi contabilizzati, eventualmente attraverso opportune turnazioni tra le diverse categorie, evitando di coinvolgere nell’iniziativa le imprese più strutturate delle grandi catene distributive.

Un ultimo aspetto poco convincente del sistema attuale è quello dell’esclusione dei minori dall’iniziativa. Come già si è avuto modo di osservare16, l’esclusione muove da una solo formale assimilabilità del premio erogato alle attività di gioco, mentre dovrebbe tener conto del crescente numero di minori che è oggi provvisto di apposite carte “prepagate” e degli effetti positivi sul piano pedagogico e culturale che avrebbe il coinvolgimento dei giovanissimi (ad esempio, ultra-quindicenni) in iniziative come quella dei premi collegati all’emissione dello scontrino telematico.

lp/AGIMEG