E’ stato presentato questa mattina il nuovo Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria (Uif). Nel rapporto si parla anche delle segnalazioni inerenti il settore di giochi e scommesse. “I prestatori di servizi di gioco – si legge – continuano a far registrare un significativo tasso di crescita (+27% circa rispetto al 2016) seppure di entità meno rilevante rispetto al passato (tra il 2015 e il 2016 l’incremento era stato di quasi il 40%”. Nel 2016 erano arrivate infatti 2.050 segnalazioni dai prestatori di servizi di gioco, mentre nel 2017 sono state 2.600, con un aumento del 26,8%. Come rileva Uif però il dato è comunque in calo rispetto al 40% di incremento registrato tra il 2015 ed il 2016. Per quanto riguarda i tempi di inoltro, quelli dei prestatori di servizi di gioco rilevano un 9% di segnalazioni entro i primi 15 giorni dall’operazione. “Coerentemente con l’aumento del flusso segnaletico fatto registrare dagli operatori del settore, trova conferma il crescente interesse delle organizzazioni criminali verso il comparto dei giochi e delle scommesse, che si estrinseca mediante differenti modalità operative”. “Sono proseguite le ispezioni nel comparto del gioco, settore particolarmente a rischio di infiltrazione di fondi di dubbia provenienza o destinazione, nel quale le società sono state selezionate in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli”.
“Le principali criticità emerse nel gioco “fisico” – si legge nel rapporto – concernono la scarsa propensione da parte delle società concessionarie a valutare anomalie gestionali riscontrate presso distributori ed esercenti anche a fini di collaborazione attiva. Il comparto è esposto a rischi rilevanti, in particolare con riferimento all’utilizzo di apparecchi da intrattenimento cd. Video Lottery Terminal; i rischi connessi con tale tipologia di gioco potranno essere in parte mitigati con l’attuazione della nuova normativa antiriciclaggio e di settore. Con riferimento al gioco on-line permangono difficoltà a garantire adeguati controlli sulle operazioni di ricarica da parte dei titolari e sulla tracciabilità delle operazioni di prelevamento dai conti di gioco”.
“Con riferimento al comparto dei giochi – si legge ancora nel rapporto – anche nel 2017 sono state portate all’attenzione dell’Unità diverse casistiche riguardanti i Video Lottery Terminal (VLT). Le fattispecie rilevate mettono in luce specifici aspetti di anomalia, quali intervalli temporali eccessivamente prolungati tra l’emissione dei ticket e il successivo riutilizzo/riscossione, che rimandano di frequente al medesimo schema, vale a dire il possibile improprio utilizzo dei ticket per il trasferimento anonimo di somme di denaro. Nonostante l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli definisca tali strumenti come documenti di legittimazione validi esclusivamente nei confronti degli emittenti in relazione al rapporto sottostante, l’analisi delle segnalazioni porta a ipotizzare che i ticket vengano utilizzati anche per il trasferimento di fondi. Tali strumenti, emessi potenzialmente senza limiti di importo massimo, anche a seguito del mero caricamento di banconote nella VLT e in assenza di giocate effettive, risultano facilmente trasferibili tra soggetti privati e dunque utilizzabili per ogni tipo di regolamento di affari la cui causa economica si voglia mantenere nascosta. Di fatto essi possono essere impropriamente utilizzati alla stregua di banconote, senza i limiti di legge a cui è assoggettato il denaro contante, con l’ulteriore vantaggio di essere più facilmente trasferibili in termini fisici (la dimensione di un ticket è più piccola di quella di una banconota da 5 euro, pur potendo avere un valore notevolmente superiore) e con l’unico inconveniente di dover essere riscossi entro un tempo limitato. L’introduzione, a opera del nuovo decreto antiriciclaggio, del cosiddetto “ticket parlante” (che riporta informazioni in merito alle modalità di formazione del valore incorporato nel ticket e consente al concessionario di avere evidenza delle somme effettivamente puntate e vinte) faciliterà, dopo l’emanazione delle necessarie disposizioni secondarie, l’individuazione delle possibili condotte anomale anche per l’eventuale inoltro della segnalazione di operazioni sospette”.
“In esito alle analisi condotte dall’Unità riguardanti società fiduciarie e operatori di gioco, informative sono state trasmesse per i profili di competenza rispettivamente al Ministero dello Sviluppo economico e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.
“Nell’ambito delle disposizioni relative ai prestatori di servizi di gioco – si legge infine nel rapporto – nel dicembre 2017 è stata prevista l’istituzione del registro dei distributori ed esercenti di gioco presso l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Nel registro sono censiti i dati identificativi dei distributori e degli esercenti, i casi di estinzione dei rapporti contrattuali intercorsi con gli operatori stessi per il venir meno dei requisiti previsti ovvero per gravi o ripetute infrazioni riscontrate in sede di controllo, nonché di sospensione dall’esercizio dell’attività disposta dal MEF in esito ai controlli della Guardia di Finanza. Al registro possono accedere il Ministero dell’Economia, la UIF, la Guardia di Finanza, la DIA e la DNA, nonché le questure e i concessionari di gioco”. es/AGIMEG