Arriva il testo bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato del Decreto Ministeriale riguardante la “Definizione delle modalità di revoca della concessione di gioco e condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all’effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca”.
Il provvedimento nasce dall’esigenza di dover procedere a regolamentare i termini e le modalità per la rimozione da parte del concessionario delle cause di revoca o di decadenza della concessione dei giochi pubblici a distanza e le condizioni e i limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario in caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
E’ previsto un indennizzo per il concessionario, proporzionato agli investimenti residui fino alla data della revoca. Questo indennizzo è concesso se la revoca avviene entro i primi cinque anni dalla concessione o, in caso di revoca successiva, se nei due anni precedenti sono stati richiesti investimenti significativi in sicurezza e tecnologia. Non sono inclusi nel calcolo gli investimenti per migliorare l’offerta commerciale. L’indennizzo non è dovuto se la revoca avviene durante una proroga della concessione.
Prima di adottare un provvedimento di decadenza o revoca, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli concede un termine al concessionario per rimuovere le cause che giustificano il provvedimento. Questo termine è di 60 giorni e deve specificare le attività da svolgere. Se il concessionario incontra difficoltà oggettive, può richiedere un ulteriore termine di 60 giorni, presentando documentazione che attesti la sua volontà di adempiere e gli ostacoli incontrati. Se le attività di rimozione sono già iniziate ma non completate, è possibile richiedere un’ulteriore proroga di 60 giorni, previa verifica da parte dell’Agenzia. Se al termine dei periodi concessi il concessionario non ha rimosso le cause, l’Agenzia procede con la revoca o decadenza della concessione.
QUI il testo integrale. cdn/AGIMEG