Home Attualità PVR, tipster e gioco online: cosa succede con le nuove linee guida di Agcom. L’approfondimento dello Studio Ripamonti

PVR, tipster e gioco online: cosa succede con le nuove linee guida di Agcom. L’approfondimento dello Studio Ripamonti

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Lo studio legale di Marco e Riccardo Ripamonti è intervenuto su alcuni temi caldi del momento nel settore del gioco pubblico, dai Punti Vendita Ricariche ai Tipster, passando per il gioco a distanza, con riferimento alle recenti linee guida Agcom.

Ecco la nota integrale rilasciata dallo Studio Ripamonti: “Lo scorso 29 luglio 2026, l’AGCOM ha pubblicato le Linee guida n. 200/26/CONS, intitolate: “Atto integrativo delle linee guida per le campagne di comunicazione contro i disturbi da gioco d’azzardo”. V’è un passaggio, in particolare, che ha attirato la nostra attenzione: è il punto 77, ove l’Autorità stigmatizza espressamente la «proliferazione incontrollata (anche in collegamento a operatori non autorizzati) di account social di tipster con sedicenti capacità predittive», censurandone la strumentalizzazione a fini promozionali per conto di bookmaker anche non autorizzati”, si legge.

Di fronte a questa “fotografia” scattata dall’Autorità, ci siamo chiesti quale fosse la causa di tale fenomeno di “proliferazione incontrollata”; in particolare, ci siamo chiesti se esso costituisca davvero un’anomalia spontanea ed imprevedibile del mondo digitale o se, al contrario, rappresenti la diretta, logica ed inevitabile risposta del mercato alla drastica contrazione operativa subìta dalla rete dei Punti Vendita Ricarica (PVR) ad opera del D.Lgs. 41/2024 (cd. riordino)“, proseguono gli avvocati Ripamonti. 

“Prima della riforma del 2024, infatti, la figura del PVR era strutturata come un canale fondamentale e pienamente legittimo per la promozione e la diffusione del gioco a distanza. Era quanto espressamente previsto dall’art. 5, co. 2, lett. g) dello “Schema atto di convenzione per il rapporto di concessione relativo all’esercizio dei giochi pubblici ai sensi dell’art. 24, comma 13, lett. a) della Legge 7 luglio 2009, n. 88”, che consentiva ai Concessionari GAD di “promuovere” e “diffondere” i giochi oggetto di concessione tramite “soggetti terzi incaricati” — i PVR, per l’appunto —, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta di scommesse (art. 4 L. n. 401/1989)”.

avvocato Marco Ripamontiavvocato Marco Ripamonti

Con l’avvento del c.d. “Decreto Dignità” (D.L. n. 87/2018) e il conseguente divieto generale e assoluto di pubblicità (art. 9), la rete dei PVR ha rappresentato, per anni, l’unico canale lecito di promozione per i concessionari del gioco a distanza: un punto di contatto fisico tra Concessionari e utenti, espressamente autorizzato ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. g) prima menzionato.

Tuttavia, il recente “riordino” (D.Lgs. n. 41/2024, art. 13) e la successiva Determinazione Direttoriale ADM del 25 ottobre 2024 (istitutiva dell’Albo) hanno introdotto un quadro regolatorio di estrema rigidità verso la rete dei PVR, snaturandone la funzione promozionale e operativa primaria. Nello specifico, i limiti alle ricariche in contanti (100 euro settimanali) e l’impossibilità assoluta di esporre orari, palinsesti, quote, vetrofanie o materiale informativo hanno prodotto un doppio effetto penalizzante: da un lato hanno privato i Concessionari (in primis gli operatori di medie e piccole dimensioni) del loro unico ed essenziale canale promozionale sul territorio; dall’altro hanno spogliato i giocatori di un fondamentale presidio informativo, idoneo ad orientarli verso la legalità e a renderli edotti sui rischi del gioco patologico”.

La nota dello Studio Ripamonti prosegue: “Ebbene, in un sistema economico in cui la domanda di informazione e la primaria necessità dei Concessionari autorizzati di far conoscere i propri servizi rimangono inalterate, la compressione della rete fisica dei PVR ha fisiologicamente trasferito (o, quantomeno, contribuito a trasferire) l’intero baricentro comunicativo verso le piattaforme digitali. Ed è proprio in questo “vuoto” comunicativo e promozionale che, a nostro avviso, si è innestata la “proliferazione” dei tipster, una categoria di operatori dell’informazione sportiva che risponde a una reale esigenza di analisi tecnica da parte degli appassionati e che, se orientata a finalità descrittive e informative, può rivelarsi uno strumento prezioso anche per veicolare messaggi di gioco responsabile, e per incanalare i giocatori verso circuiti di gioco autorizzati.

A nostro avviso, quindi – concludono gli avvocati Marco e Riccardo Ripamontil’attuale “proliferazione” denunciata da AGCOM rappresenta, con buona probabilità, una delle inevitabili ed automatiche reazioni del mercato al vuoto comunicativo creato dal Legislatore del 2024. A fronte di ciò, l’udienza del 24 settembre 2026 dinanzi al Consiglio di Stato (chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno delle restrizioni poste ai PVR dal “riordino” del 2024) rappresenterà un momento di svolta cruciale per l’intero comparto. Un’eventuale “riabilitazione” della rete dei PVR andrebbe, infatti, ad affiancarsi in modo sinergico ed armonico al mondo digitale e informativo dei tipster, e permetterebbe di ripristinare un presidio promozionale fisico sicuro e controllato, capace di incanalare la domanda di gioco verso i soli circuiti legali autorizzati dallo Stato”. lb/AGIMEG

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