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PVR, nuova sentenza del Consiglio di Stato: ok a limite ricarica di 100 euro, stop all’applicazione anticipata per i concessionari in proroga

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Il Consiglio di Stato ha pubblicato una nuova sentenza sui Punti vendita ricariche (PVR), confermando l’orientamento già espresso in precedenza sull’Albo PVR e sulle regole operative per gli esercenti.

Il Consiglio di Stato, in particolare, ha respinto le principali contestazioni dei concessionari del gioco online, confermando, al contempo, l’illegittimità dell’applicazione anticipata delle nuove regole ai concessionari in regime di proroga tecnica prima dell’assegnazione delle nuove concessioni. Il Collegio ha respinto anche l’appello incidentale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che contestava la decisione del TAR Lazio sul differimento dell’applicazione della nuova disciplina.

Albo PVR: confermata la legittimità dell’impianto normativo

I giudici amministrativi hanno esaminato le contestazioni presentate da Bgame S.p.A., Macao S.r.l., Pinter S.r.l., Plivio S.r.l., Scommettendo S.r.l., Sogno di Tolosa Ltd, Sportbet S.r.l. e Vincitu’ S.r.l., che avevano sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale del Decreto legislativo n. 41/2024, contestando, tra gli altri aspetti, l’istituzione dell’Albo, i requisiti per l’iscrizione, i limiti operativi dei punti vendita e le restrizioni all’attività di promozione del gioco.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le principali censure, confermando che la disciplina rientra nelle finalità della riforma del gioco pubblico: rafforzare i controlli, razionalizzare la rete fisica dei servizi accessori e tutelare la salute pubblica, anche attraverso misure di prevenzione del gioco minorile e dei disturbi da gioco d’azzardo.

Ricariche nei PVR: confermato il limite di 100 euro

Tra i punti centrali della decisione figura il limite di 100 euro settimanali per le ricariche dei conti di gioco effettuate presso i PVR in contanti e non tracciabili. Il Collegio ha ritenuto la misura coerente con gli obiettivi della legge delega.

Confermati anche i divieti di prelievo delle somme presenti sui conti di gioco e di pagamento delle vincite presso i PVR, nonché le restrizioni alle attività di promozione e diffusione del gioco. La sentenza ha inoltre ritenuto legittima, in linea generale, la previsione del divieto di vincolo di mandato in esclusiva tra PVR e concessionari, considerandola coerente con le esigenze di concorrenza e di prevenzione di eccessive concentrazioni della rete.

Internet point e circoli privati: confermate specifiche illegittimità

Il Consiglio di Stato ha richiamato precedenti pronunce che hanno individuato profili di illegittimità in alcune disposizioni della determinazione ADM.

In particolare, sono state censurate l’esclusione generalizzata degli internet point dall’attività di PVR e quella relativa ai circoli privati e alle associazioni. Tali divieti, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio, non trovano un adeguato fondamento nella normativa primaria e possono determinare limitazioni irragionevoli e sproporzionate della libertà d’impresa.

Resta invece legittima la correlazione tra l’Albo PVR e il Registro RIES, che consente di escludere dall’attività gli esercizi destinatari di provvedimenti di sospensione o cancellazione dal registro, in ragione delle esigenze di affidabilità e regolarità degli operatori. Il Consiglio di Stato ha precisato che eventuali illegittimità riguardanti singole disposizioni amministrative non comportano automaticamente l’invalidità dell’intero sistema normativo o della determinazione direttoriale.

Nuove regole PVR: quando possono applicarsi ai concessionari

Il passaggio più rilevante riguarda l’applicazione temporale della nuova disciplina. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Lazio che aveva ritenuto illegittima l’applicazione immediata delle nuove regole ai concessionari in proroga tecnica e agli esercenti collegati, prima della conclusione della procedura di gara per l’assegnazione delle nuove concessioni.Consiglio di StatoConsiglio di Stato

Secondo il Collegio, l’Albo PVR e i requisiti previsti per l’iscrizione fanno parte di una riforma complessiva, strettamente collegata al nuovo assetto concessorio. L’introduzione anticipata delle nuove disposizioni avrebbe potuto incidere sulla rete degli esercenti e, di conseguenza, sull’attività economica dei concessionari, modificando rapporti contrattuali esistenti prima del completamento della gara.

La conclusione della procedura di assegnazione delle nuove concessioni rende quindi operativo il nuovo assetto secondo la scansione temporale individuata dalla sentenza, senza che le disposizioni dell’Albo possano essere applicate anticipatamente ai rapporti pregressi nei termini contestati.

La decisione finale del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto nel merito i ricorsi principali dei concessionari (confermandone la validità dell’assetto normativo) e respinto l’appello incidentale dell’Agenzia, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per via della complessità e novità della materia.

La pronuncia conferma dunque l’impianto fondamentale della riforma dell’Albo PVR e i principali limiti operativi previsti per i punti vendita ricariche, ribadendo al contempo la necessità di coordinare l’entrata in vigore delle nuove regole con il completamento del riordino delle concessioni. cdn/AGIMEG

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