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PVR, fa scommettere un cliente sul conto di una dipendente: condannato a un anno e quattro mesi

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La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del titolare di un PVR, confermando la responsabilità per l’esercizio abusivo di raccolta scommesse, dall’art. 4, comma 4-bis, della legge 401/1989. La Corte d’appello di Torino aveva già ridotto la pena a un anno e quattro mesi di reclusione e 10.000 euro di multa.

I fatti

Secondo i giudici, il soggetto avrebbe consentito a un cliente di effettuare una scommessa su rete fisica senza autorizzazioni, utilizzando il conto di gioco intestato a una dipendente, così da ottenere un guadagno anche in caso di perdita grazie alle provvigioni legate ai conti affiliati. La ricostruzione si è basata sulle dichiarazioni dello scommettitore e sulle indagini della polizia giudiziaria, che avevano riscontrato ricevute con codice fiscale non riconducibile all’imputato e la presenza nel locale di strumenti per collegarsi alla piattaforma, stampare le ricevute e gestire pagamenti e vincite.

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In Cassazione la difesa ha sostenuto, tra l’altro, che l’imputato operasse con un regolare contratto di promozione per giochi a distanza e ha chiesto una diversa qualificazione giuridica, ma la Suprema Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati.

Ricorso rigettato

Per i giudici, l’autorizzazione vantata non copriva l’attività di intermediazione contestata, perché la giocata veniva gestita tramite un conto di terzi. La condotta rientra nel delitto del comma 4-bis quando c’è organizzazione e raccolta/intermediazione di scommesse senza i titoli richiesti, non nella contravvenzione prevista dal comma 1. La Cassazione ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese processuali. sm/AGIMEG

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