Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato venticinque leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato di non impugnare la legge della Regione Puglia n. 52 dell’ 08/11/2018, recante “Proroga del termine di cui all’articolo 7, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP))”. La normativa prevede che “il termine stabilito dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)) – ossia di cinque anni per l’entrata in vigore del distanziometro a 500 metri dai luoghi sensibili – è prorogato alla data di emanazione del testo unico in materia di prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico, previa deliberazione di recepimento adottata dalla Giunta regionale, e comunque di non oltre sei mesi”. cdn/AGIMEG