Entreranno in vigore solo a partire dal 30 giugno 2013 le disposizioni in materia di pubblicità sui giochi disposte dal decreto Salute del Ministro Balduzzi, così come le relative sanzioni. E’ quanto prevede un emendamento presentato al decreto Stabilità e contenente una serie di proroghe di termini.
Le norme che regolamenteranno la pubblicità sui giochi sono le seguenti:
Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani. Sono altresi’ vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonche’ via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonche’ dell’indicazione della possibilita’ di consultazione di note informative sulle probabilita’ di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche’ dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.
Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario e’ diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 e’ punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5,relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attivita’ principale l’offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita’ di contestazione degli illeciti, nonche’ di irrogazione delle sanzioni e’ competente l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. mm/AGIMEG