Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di AGCOM e confermato l’annullamento della sanzione da 60mila euro inflitta a una società ritenuta responsabile della pubblicazione su YouTube di contenuti ritenuti in violazione del divieto di pubblicità dei giochi con vincita in denaro previsto dall’articolo 9 del Decreto Dignità. Per i giudici di Palazzo Spada, la società non poteva essere chiamata a rispondere di fatti avvenuti prima della sua costituzione.
Il procedimento avviato da AGCOM
La vicenda trae origine da un’indagine avviata da AGCOM nei confronti di Google, proprietaria della piattaforma YouTube, alla quale era stata contestata la diffusione di video pubblicati da diversi content creator che, secondo l’Autorità, promuovevano siti di gioco con vincite in denaro in violazione dell’articolo 9 del Decreto Dignità. Successivamente AGCOM aveva esteso gli accertamenti anche agli autori dei contenuti, chiedendo a Google gli elementi identificativi dei canali coinvolti. Da tale attività era emerso che il canale YouTube “Gratta e Vinci – Lucky – Il Milionario” risultava formalmente intestato alla società poi destinataria della sanzione da 60mila euro.
La società aveva però impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, sostenendo di non poter essere ritenuta responsabile perché non era ancora stata costituita quando i video contestati erano stati pubblicati.
Il TAR: nessun coinvolgimento della società
Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso, ritenendo che il provvedimento sanzionatorio fosse fondato esclusivamente su un dato formale, ossia la titolarità del canale YouTube al momento della comunicazione dei dati da parte di Google, senza che fosse stato dimostrato alcun coinvolgimento materiale o giuridico della società nella realizzazione dei contenuti contestati.
Secondo i giudici di primo grado, infatti, i video erano stati realizzati da una persona fisica che operava come content creator in via autonoma, quando la società ancora non esisteva.
Il Consiglio di Stato conferma: società estranea ai fatti
Il Consiglio di Stato ha condiviso integralmente questa ricostruzione. Nella sentenza si evidenzia come sia pacifico che la società sia stata costituita soltanto il 5 ottobre 2023, quindi successivamente alla pubblicazione dei video contestati. La società costituisce inoltre un soggetto giuridico distinto dalla persona fisica che aveva realizzato i contenuti e che soltanto in un momento successivo ne è diventata socia e legale rappresentante.
I giudici ricordano inoltre che, tra il 2019 e il 2023, il content creator aveva realizzato i video sulla base di un contratto personale con Google e che i compensi derivanti dalle visualizzazioni erano stati corrisposti direttamente alla persona fisica e non alla società. Per questo motivo, la società è stata ritenuta completamente estranea ai fatti contestati.
Non basta la titolarità formale del canale

La sentenza sottolinea anche che AGCOM disponeva già, nel corso dell’istruttoria, di elementi dai quali emergeva che Google aveva indicato come content creator e destinatario dei compensi esclusivamente la persona fisica e non la società.
Il Consiglio di Stato osserva inoltre che non è possibile estendere automaticamente alla persona fisica gli effetti di una contestazione notificata esclusivamente alla società, trattandosi di due soggetti giuridici distinti. L’atto di contestazione e il successivo provvedimento sanzionatorio erano infatti stati notificati soltanto alla società, mentre la persona fisica era rimasta estranea al procedimento amministrativo.
Appello respinto
Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di AGCOM, confermando integralmente la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la sanzione da 60mila euro.
I giudici hanno inoltre ritenuto superfluo affrontare le ulteriori questioni relative all’interpretazione dell’articolo 9 del Decreto Dignità, osservando che esse risultavano irrilevanti nel caso concreto, dal momento che la società doveva comunque essere considerata estranea ai fatti contestati. AGCOM è stata infine condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 4mila euro, oltre agli accessori di legge. mg/AGIMEG

