Pubblicità giochi, Spagna: via libera della Commissione Ue al Progetto su comunicazioni commerciali delle attività di gioco

Via libera della Commissione Europea, a soli 11 giorni dalla sua presentazione, con procedura d’urgenza, al Progetto di regio decreto concernente le comunicazioni commerciali delle attività di gioco, presentato dalla Spagna il 9 luglio scorso. Il progetto di Regio Decreto è stato precedentemente notificato alla Commissione europea in tre occasioni. La presente versione del regio decreto consta di un preambolo, di trentasette articoli raggruppati in quattro titoli, nonché di sette disposizioni aggiuntive, di quattro disposizioni transitorie, di una disposizione abrogativa e di tre disposizioni finali. Il titolo preliminare, “Disposizioni generali”, stabilisce l’oggetto del regio decreto che consiste nell’attuazione di determinate disposizioni della legge 13/2011, del 27 maggio, relative alle comunicazioni commerciali e alle politiche di gioco responsabile e di tutela dei consumatori. Inoltre, ne precisa l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo, includendo quest’ultimo tutte le attività di gioco sviluppate a livello statale. Da ultimo, si includono diverse definizioni e si prevede un quadro di collaborazione e coordinamento istituzionale tra l’autorità preposta alla regolamentazione del gioco e altri organi e organismi pubblici di rilievo. Il titolo I, denominato “Le comunicazioni commerciali delle attività di gioco”, parte dalla disposizione di attuazione regolamentare dell’attività pubblicitaria di cui all’articolo 7 della legge 13/2011, del 27 maggio, e comprende i vari aspetti relativi alla pubblicità, al patrocinio, alla promozione o a qualunque altra forma di comunicazione commerciale delle attività di gioco. Pertanto, il capitolo I contiene il regime giuridico delle comunicazioni commerciali e i principi generali ai quali attenersi in esse, inclusi diversi principi etici di adempimento obbligatorio. Nel capitolo II si includono disposizioni specifiche, che riguardano determinate forme di comunicazione commerciale, quali il patrocinio o i premi e altre iniziative promozionali o il divieto di personaggi famosi o noti al pubblico nelle comunicazioni commerciali, nelle applicazioni di gioco gratuito o nei sistemi di esclusione pubblicitaria. Nel capitolo III, che include disposizioni specifiche in funzione dei diversi canali pubblicitari offerti, sono concentrate le modifiche più rilevanti rispetto alla versione precedentemente notificata. Il titolo II, denominato “Politiche attive di informazione e tutela degli utenti”, è dedicato all’attuazione regolamentare delle disposizioni enunciate all’articolo 8 della legge 13/2011, del 27 maggio. In tal senso, a titolo integrativo rispetto alle misure già esistenti, sono stati inclusi alcuni meccanismi d’azione concreti in tale ambito. Pertanto, oltre a una disposizione generale sulla responsabilità sociale delle imprese, sono stati introdotti obblighi e misure d’azione che devono essere attuati dagli operatori di gioco al fine di prevenire, identificare ed eventualmente attenuare fenomeni patologici o altri rischi o problemi associati al gioco; inoltre, sono state rafforzate le facoltà normative e di controllo dell’organismo statale competente in tale materia e sono state previste formule di collaborazione degli operatori con l’amministrazione. Il titolo III fa riferimento al regime di supervisione, ispezione e controllo. In esso, da un lato, si attuano le disposizioni della legge 13/2011, del 27 maggio, su aspetti quali i requisiti di cessazione o di informazione e i rapporti con le altre autorità di supervisione del settore. Del pari, si sancisce il ruolo degli organi incaricati della supervisione regolamentare nel regime sanzionatorio derivato dalla normativa concernente il gioco e gli audiovisivi. Sono inoltre articolati i meccanismi di connessione tra il regime sanzionatorio e i sistemi di coregolamentazione riconosciuti, al fine di potenziare l’utilità e l’efficacia di tali sistemi: è in particolare qualificato il dovere di diligenza degli operatori di gioco in relazione all’attività pubblicitaria esercitabile da tutti gli attori rientranti nell’ambito di applicazione del presente progetto, ai quali, in ogni caso, sarà applicabile il regime di attribuzione di responsabilità previsto dalla legge 34/2002, dell’11 luglio, concernente i servizi della società dell’informazione e del commercio elettronico. La prima disposizione aggiuntiva fa riferimento al regime speciale della partecipazione di determinati minori, tenendo presenti il consolidato radicamento e la tradizione di quest’ultima nello svolgimento dei sorteggi della lotteria nazionale. La seconda disposizione aggiuntiva riproduce lo specifico regime, legalmente riconosciuto dal consiglio del protettorato, nella supervisione dell’organizzazione spagnola dei non vedenti, nonché determinate specificità relative alla pubblicità di tale organizzazione sulle sue varie attività di gioco. La terza e la quarta disposizione aggiuntiva includono analoghe disposizioni sulla pubblicità di attività di pubblico interesse o benefiche, differenti da quella di gioco, esercitabili dall’operatore pubblico SELAE o da organizzazioni senza scopo di lucro oppure da fondazioni costituite da operatori di gioco o legate ad essi. La quinta disposizione aggiuntiva stabilisce lo specifico regime per la comunicazione di meccanismi e protocolli per il rilevamento di comportamenti a rischio e del protocollo in caso di rilevamento per il 2020. La sesta disposizione aggiuntiva stabilisce che gli operatori hanno un tempo ragionevole per conformarsi alle disposizioni sulla pubblicità dei marchi previsti dalla presente norma che non sono di loro proprietà né del gruppo cui appartengono. Inoltre, per quanto riguarda la versione precedentemente notificata, è stata aggiunta la disposizione secondo cui gli operatori possono conservare i marchi o i nomi commerciali che avrebbero utilizzato prima dell’entrata in vigore della norma in progetto. Nelle disposizioni transitorie, si sancisce parimenti la necessità di adeguare i sistemi di coregolamentazione esistenti alla vigenza del regio decreto; inoltre, si prevede l’adeguamento dei contratti di patrocinio e delle campagne pubblicitarie associate a persone o personaggi famosi o noti al pubblico. Infine, nella prima disposizione finale si modificano talune disposizioni del regio decreto 1614/2011, del 14 novembre, tutte relative all’oggetto della presente norma, il cui chiarimento è stato ritenuto necessario. La seconda disposizione finale autorizza il ministro del Consumo ad attuare le disposizioni del presente regio decreto. Per concludere, la terza disposizione finale stabilisce l’entrata in vigore della presente norma, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione. Tale normativa nasce dalla necessità di garantire un livello di tutela adeguato degli interessi pubblici che si riferiscono alle attività di gioco: soprattutto, la tutela dei minori e di altri gruppi vulnerabili, la prevenzione della ludopatia e di altri rischi relativi al gioco, nonché la tutela dei consumatori e degli utenti, dei partecipanti e della cittadinanza in generale. In secondo luogo, inoltre, offrire una maggior certezza del diritto agli operatori di gioco, stabilendo delle norme trasparenti e d’applicazione uniforme nel settore, che non implichino discriminazioni ingiustificate nei confronti degli agenti interessati. Inoltre, il potenziamento e l’adeguamento del monitoraggio, del controllo e del regime sanzionatorio nelle materie oggetto della regolamentazione, integrando i meccanismi amministrativi con la promozione dell’autoregolamentazione e della coregolamentazione. cdn/AGIMEG