Pubblicato il testo ddl Nencini (PSI) a contrasto del gioco d’azzardo patologico

Tutela, prevenzione, cura e riabilitazione delle persone che soffrono di gioco d’azzardo patologico e dei loro familiari, protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili: questi gli obiettivi del disegno di legge presentato dal senatore Riccardo Nencini (PSI), da venerdì scorso Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti nel Governo Renzi, a contrasto del gioco d’azzardo.

Il disegno di legge consta di venti articoli e presenta novità importanti rispetto al testo unificato C. 101 (“Istituzione di un Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo e disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico”). In particolar modo introduce modifiche all’ordinamento penitenziario e al codice penale e obbliga le banche a informare il consumatore sui rischi da sovra indebitamento legati al gioco.

Nell’articolo 1 in particolare si definiscono l’oggetto e le finalità della legge: la tutela, la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico e dei loro familiari, nonché la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili.

 

Nell’articolo 2 si definiscono i soggetti affetti da ludopatia, in conformità a quanto stabilito dell’Associazione Psichiatrica Americana (APA).

In base alle disposizioni dell’articolo 3, è di competenza dei servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni l’attività di prevenzione, cura e riabilitazione di quei soggetti affetti dalla patologia del gioco d’azzardo patologico (GAP). La certificazione della diagnosi di GAP è rilasciata dai presidi socio – sanitari convenzionati con i dipartimenti di salute mentale e dà diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, all’immediato accesso alle strutture dei presidi regionali per la valutazione e la diagnosi, all’assistenza psicologica e farmacologica e al ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura della patologia.

Con l’articolo 4 si istituisce l’Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo,  istituito presso il Ministero della Salute

L’articolo 5 dispone che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Osservatorio, predisponga campagne di informazione e di educazione nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di far conoscere i fattori di rischio del gioco d’azzardo compulsivo.

L’articolo 6 istituisce un numero verde nazionale presso il Ministero della salute, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, al fine di garantire il sostegno e l’aiuto alle famiglie dei soggetti affetti da GAP.

L’articolo 7 introduce la figura dell’amministrazione di sostegno, nominato dal giudice tutelare, al fine di assicurare la tutela degli interessi del giocatore e della sua famiglia ai sensi degli articolo 404 e seguenti del Codice civile. L’art. 7 non introduce la figura dell’amministratore di sostegno già prevista ma evidenzia la necessità del ricorso allo strumento per gli affetti da GAP.

L’articolo 8 prevede misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili. Vieta la partecipazione ai giochi pubblici con vincite in denaro ai minori e punisce il titolare dell’esercizio commerciale o del locale che consente tale partecipazione. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, la violazione è punita con la chiusura dell’esercizio commerciale. Dispone la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Per rafforzare l’effettività del divieto alla partecipazione dei minori, è resa obbligatoria l’introduzione di meccanismi che blocchino in modo automatico l’accesso dei minori al gioco mediante l’inserimento, nei software dei videogiochi e giochi online, di appositi filtri. I dati anagrafici del giocatore devono essere registrati attraverso il sistema “tessera sanitaria”, così da rilevare il numero e l’entità delle somme spese dai giocatori.

L’articolo 9 prevede norme precise per l’etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee, che devono soprattutto recare avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d’azzardo.

L’articolo 10 vieta la propaganda pubblicitaria del gioco d’azzardo sul territorio nazionale, punendo con sanzioni pecuniarie chi trasgredisce tale divieto.

L’articolo 11 specifica gli obblighi relativi alle dislocazione di quegli esercizi commerciali dove si esercita, come attività principale, l’offerta di scommesse sportive e non sportive.

L’articolo 12 istituisce il Fondo per la prevenzione e la cura del gioco d’azzardo patologico  con l’obiettivo di finanziare gli interventi di prevenzione, di informazione e di cura di quelle persone affette da patologia da GAP. Al fine di ridurre il disagio delle famiglie è istituito il Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico.

L’articolo 13 vieta la vendita promiscua di gioco, ad esempio “gratta e vinci”, in locali non dedicati esclusivamente al gioco, come autogrill, supermercati e Poste.

L’articolo 14 specifica le competenze degli enti locali, in particolare del sindaco, riguardo alle autorizzazioni concesse per l’apertura di sale da gioco e le conseguenti limitazioni relative agli orari di esercizio e alla localizzazione di tali attività.

L’articolo 15 prevede corsi di aggiornamento, promossi dal Ministero delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e i rappresentanti delle regioni, per gli operatori dei Sert, dei Servizi di salute mentale e del privato sociale in modo che essi possano acquisire le competenze necessarie  per affrontare e prevenire i problemi socio – sanitari connessi al gioco d’azzardo.

L’articolo 16 prevede che chiunque gestisca per conto proprio o di terzi scommesse di qualsiasi tipo debba utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati esclusivamente alle predette scommesse, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

L’articolo 17 inasprisce le sanzioni pecuniarie già previste dall’articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari.

L’articolo 18 aggiunge all’articolo 649 del Codice penale i seguenti articoli: 649-bis, 649-ter, 649- quater, 649-quinques, 649-sexies e 649-septies in materia di gioco d’azzardo.

L’articolo 19 modifica la legge 345 del 26 luglio 1975, “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, introducendo l’articolo 47-bis in materia di affidamento in prova in casi particolari.

L’articolo 20 introduce misure innovative in materia di contrasto al gioco d’azzardo rivolgendosi agli istituti di credito che hanno l’obbligo di informare il consumatore sui rischi da sovra indebitamento legati al gioco lecito.

Di seguito il testo ufficiale:

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha per oggetto interventi sul gioco d’azzardo volti:

a) ad assicurare la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d’azzardopatologico e dei loro familiari;

b)  ad assicurare la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili;

c)  ad assicurare la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d’azzardopatologico;

d) a contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio dei proventi di attività illecite e l’infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

e) a rafforzare le sanzioni per contrastare il gioco illegale e a potenziare le norme volte alla trasparenza dei flussi finanziari in tale settore.

Art. 2

(Definizione)

1. Sono considerati affetti da gioco d’azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze, quali la tossicodipendenza e l’alcolismo.

2. Si considera giocatore patologico la persona che presenta cinque o più sintomi di quelli sotto elencati:

a) è assorbito dal gioco: rivive esperienze trascorse di gioco, pianifica la prossima impresa di gioco ed escogita modi per procurarsi denaro per giocare;

b) ha bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori per raggiungere lo stato di eccitazione desiderato;

c) tenta di ridurre, controllare o interrompere il gioco d’azzardo, ma senza successo;

d) è irrequieto e irritabile quando tenta di ridurre o interrompere il gioco d’azzardo;

e) gioca d’azzardo per sfuggire problemi o per alleviare un umore disforico, per esempio, sentimenti di impotenza, colpa, ansia, depressione;

f) dopo aver perso al gioco, spesso torna un altro giorno per giocare ancora, rincorrendo le proprie perdite;

g) mente alla propria famiglia, al terapeuta, o ad altri per occultare l’entità del coinvolgimento nel gioco d’azzardo

h) ha commesso azioni illegali come falsificazione, frode, furto o appropriazione indebita per finanziare il gioco d’azzardo

i) ha messo a repentaglio o perso una relazione significativa, il lavoro, oppure opportunità scolastiche o di carriera per il gioco d’azzardo;

l) fa affidamento sugli altri per reperire denaro per alleviare la situazione economica difficile causata dal gioco, “operazione di salvataggio”.

Art. 3

(Livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d’azzardo patologico e relativa certificazione)

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da gioco d’azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti sono individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni nell’ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali.

2. I medesimi servizi promuovono interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale delle persone affette da patologia da GAP, anche mediante gruppi di mutuo aiuto, in analogia a quanto previsto per le altre dipendenze, sulla base delle linee guida predisposte dal Ministero della salute, sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 5.

3. La certificazione della diagnosi di gioco d’azzardo patologico è rilasciata dai presìdi socio- sanitari convenzionati con i  dipartimenti di salute mentale  in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze (SerD)

4. La certificazione di diagnosi di gioco d’azzardo patologico dà diritto a:

a) l’esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, relativamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia;

b) l’accesso alle strutture dei presìdi regionali per la valutazione e la diagnosi, l’assistenza psicologica e farmacologica e il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura della patologia.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al suddetto articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il Ministro della salute apporta le necessarie integrazioni al decreto ministeriale 28 maggio1999, n. 329, come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 296, al fine di inserire la patologia da GAP tra le malattie e le condizioni che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria.

Art. 4

(Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo)

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero della salute, l’Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d’azzardo patologico, di seguito denominato «Osservatorio». L’Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le sue attività in collaborazione con le regioni.

2. L’Osservatorio:

a) ha il compito di monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici ad essa associati, nonché ai relativi fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all’indebitamento delle famiglie;

b) redige e trasmette annualmente al Ministro della salute un rapporto  sull’attività svolta; tale rapporto può contenere anche proposte volte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali in favore dei soggetti affetti da GAP;

c) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per la promozione e la realizzazione di campagne informative, volte a prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione derivanti dagli eccessi dell’attività di gioco anche attraverso l’utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, a tutela dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti più velnerabili;

d) programma corsi di formazione sui rischi collegati al gioco d’azzardo, rivolti ai soggetti privati che esercitano attività commerciali relative ai giochi d’azzardo e tenuti da soggetti dotati di comprovata competenza ed esperienza nella materia, individuati prioritariamente tra gli operatori dei servizi per le tossicodipendenze.

Art. 5

(Informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d’azzardo)

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Osservatorio, predispone campagne di informazione  nei mezzi di comunicazione e campagne di educazione su  gioco e sui   fattori di rischio  del gioco d’azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal gioco eccessivo;

b) alla diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza da gioco.

3. Tali campagne sono promosse con una quota parte del prelievo fiscale già in essere quale tassa di scopo per la sovvenzione della “pubblicità progresso”.

Art. 6

(Istituzione di un numero verde)

1. Al fine di garantire il sostegno e l’aiuto alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, presso il Ministero della salute è istituito un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, finalizzato a fornire ai familiari dei giocatori informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite da GAP, ai debiti accumulati, alla dissipazione dei beni patrimoniali e alla possibilità di usufruire dell’amministrazione di sostegno, nonché a fornire indicazioni sull’individuazione, sulle manifestazioni e sul trattamento della patologia e sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza.

Art. 7

(Amministratore di sostegno)

1. Il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno al fine di assicurare la tutela degli interessi del giocatore e della sua famiglia ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile.

Art. 8

(Misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili)

1. All’articolo 24, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».

2. L’accesso agli apparecchi da intrattenimento, ai videogiochi e ai giochi online è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria.

3. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto per rendere obbligatoria l’introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l’accesso dei minori ai giochi, mediante l’inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi online, di appositi sistemi di filtro.

4. I dati anagrafici dei giocatori sono registrati attraverso il sistema «tessera sanitaria», il quale mette a disposizione funzioni per rilevare il numero e l’entità delle somme giocate anche in modo progressivo dai giocatori, al fine di consentire agli stessi di autoescludersi dal gioco, anche temporaneamente, e che permettano ai giocatori medesimi di prevedere un eventuale limite alla somma giocata. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, sentita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma in coerenza con le misure di sicurezza previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel relativo disciplinare tecnico (allegato B).

5. I dati rilevati dal sistema tessera sanitaria ai sensi del comma 4, privi di elementi identificativi diretti, sono trasmessi al Ministero della salute, ai fini di cui all’articolo 5, comma 2. Con il decreto di cui al comma 4 sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

6. Al fine di rilevare in modo sistematico le informazioni relative ai soggetti affetti da GAP, il Sistema Informativo Nazionale delle Dipendenze (SIND) di cui al decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 160 del 12 luglio 2010, è integrato con i dati relativi alla patologia da GAP.

7. Ciascun apparecchio e videoterminale di gioco deve recare avvertenze generali e supplementari sui rischi derivanti dal gioco d’azzardo patologico e concernenti i disturbi riconducibili a tale patologia. Le avvertenze sono stampate in modo facilmente leggibile, inamovibile e indelebile su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco.

8. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le diciture nonché le caratteristiche grafiche e cromatiche delle avvertenze generali e supplementari da apporre su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco.

9. Chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di gioco non conformi ai criteri di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 a carico del trasgressore. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, nonché il sequestro dell’apparecchio o del videoterminale.

Art. 9

(Etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee)

1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d’azzardo, che si alternano in modo da comparire con regolarità.

2. Con decreto del Ministero della salute, sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle avvertenze di cui al comma 1 e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo.

3. Le avvertenze di cui al comma 1 sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini.

4. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di 12 mesi.

Art. 10

(Divieto di propaganda pubblicitaria del gioco d’azzardo)

1. La propaganda pubblicitaria del gioco d’azzardo è vietata nel territorio nazionale.

2. Chi trasgredisce al divieto di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro per ogni violazione del divieto

3. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono devoluti nell’apposito Fondo di cui all’art. 12.

Art. 11

(Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d’azzardo)

1. L’esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche e uffici postali.

2. L’installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all’interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l’ordinaria attività.

3.  Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d’azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 5, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell’autocontrollo da parte dei giocatori. In particolare:

a) in deroga all’articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo è sempre vietato fumare anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche e a bevande contenenti alcool;

b) a livello delle caratteristiche edificatorie e strutturali dei locali e degli ambienti devono essere definiti parametri volti a evitare l’adozione di pratiche idonee a indurre la dipendenza dal gioco;

c) all’interno delle sale da gioco è obbligatorio esporre la documentazione informativa relativa ai servizi di assistenza disponibili a livello locale e nazionale rivolti ai soggetti affetti da patologia da GAP. Presso i medesimi locali devono altresì essere disponibili i moduli, predisposti dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso cui i giocatori possono sottoporsi a un test di autovalutazione per la determinazione del rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo;

d) sono introdotti intervalli minimi tra una  giocata e l’altra di ciascun gioco d’azzardo prevedendo che tali intervalli siano compatibili con le capacità umane  vietando l’utilizzo di programmi informatici o apparecchiature idonee a superare tali capacità;

e) i giocatori devono poter chiedere personalmente di essere esclusi dal gioco. Viene redatto un albo nazionale, a disposizione di tutte le sale da gioco presenti sul territorio italiano dei giocatori che chiedono l’esclusione dai siti di gioco.

Art. 12

(Fondo per la prevenzione e la cura del gioco d’azzardo patologico e Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da GAP)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per la prevenzione, la cura del gioco d’azzardo patologico, al fine di finanziare gli interventi di prevenzione, di informazione e di cura in favore delle persone affette da patologia da GAP, nell’ambito del Piano obiettivo previsto dal Ministero della salute.

2. Al fine di ridurre il disagio delle famiglie, anche attraverso il numero verde di cui all’articolo 6, è istituito altresì il Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate le somme derivanti dalla riduzione dell’1 per cento delle percentuali delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal sesto comma dell’articolo 110, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

5. Al Fondo di cui al comma 2 sono destinate le somme derivanti da una quota percentuale dell’1 per cento delle entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’articolo 24, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 6, comma 1, della presente legge, e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 4 dell’articolo 6 nonché al comma 2 dell’articolo 8 della presente legge.

Art. 13

(Divieto vendita promiscua di tagliandi di gioco)

E’ vietata la vendita promiscua di Gioco quali Gratta e vinci e simili in locali non dedicati esclusivamente al gioco, quali supermercati, autogrill, Poste e simili.

Art.14

(Enti Locali)

1. Al comma 10 dell’articolo 7 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modifiche con legge 8 novembre 2012, n . 189, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “L’apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l’esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l’installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all’autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni degli articoli 86 e 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni. L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza. I comuni possono stabilire luoghi sensibili in relazione ai quali può essere negata l’autorizzazione di cui al presente comma, tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica”.

2. All’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela, comprese quelle di raccolta del gioco mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

3. All’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco può introdurre limitazioni relative agli orari di esercizio e alla localizzazione di attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela».

4. Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle politiche Sociali, l’ANCI e i rappresentanti delle Regioni, produrrà entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, un documento con le linee-guida a sostegno della attivazione di misure di prevenzione del gioco d’azzardo patologico la cui attuazione viene affidata alle amministrazioni comunali di concerto con gli esercenti le attività di gioco. Oltre ai punti indicati ai precedenti commi, saranno oggetto delle linee-guida i controlli sul rispetto delle norme stabilite e l’avvio di una campagna informativa che faccia conoscere le potenzialità di una sana attività di gioco e i rischi collegati al gioco non controllato.

Art.15

(Attività di formazione specifica)

1. Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Politiche Sociali e con i rappresentanti delle Regioni, produrranno entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, un documento con le linee-guida a sostegno della attivazione di corsi di aggiornamento per gli operatori dei SerT, dei Servizi di salute mentale e del privato sociale.

2. I corsi di cui al comma 1 sono volti all’acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare e a prevenire i problemi socio-sanitari connessi al gioco d’azzardo.

3. Tutti gli esercenti attività commerciali relative a prodotti di gioco d’azzardo sono tenuti, entro un biennio dalla pubblicazione della presente legge, a seguire un corso di aggiornamento sui rischi collegati al gioco d’azzardo di almeno 15 ore a cui è condizionato il mantenimento della licenza di vendita degli stessi prodotti. Tale formazione verrà erogata da professionisti competenti nella materia, con priorità per i SerT, che dimostrino di avere competenza teorico-pratica sulla problematica in oggetto.

Art. 16

(Tracciabilità dei flussi)

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infil-trazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 19, della citata legge n. 88 del 2009, chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle con-cessioni rilasciate dall’AAMS, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi anche ubicati all’e-stero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi sul territorio italiano presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti debbono tran-sitare tutte le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di im-porto tra il 10 e il 40 per cento delle somme non transitate sui conti bancari dedicati. Nell’ipotesi in cui titolare dell’esercizio commerciale, del locale o del punto di offerta del gioco sia una società, un’associazione o un ente collettivo, la sanzione amministra-tiva di cui al presente comma si applica alla società, all’associazione o all’ente collettivo. Nei casi di cui al precedente periodo il rap-presentante legale della società, dell’associa-zione o dell’ente collettivo è obbligato in solido al pagamento della sanzione ammini-strativa pecuniaria

3. All’articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive mo-dificazioni, sono apportate le seguenti modi-fiche: a) al comma 1, alla fine del periodo, le parole «2.000 euro» sono sostituite dalle se-guenti: «1.000 euro»; b) al comma 4, primo periodo, le parole «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 euro».

Art.17

(Norme in materia di riciclaggio)

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infil-trazioni criminali ed il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari, al de-creto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 55: 1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione pecuniaria è triplicata se gli obblighi di identificazione e registrazione non sono assolti o sono assolti in maniera irregolare per effetto dell’inde-bito frazionamento di una operazione in modo da far apparire gli importi delle giocate o delle vincite inferiori ai limiti previsti dall’articolo 24) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-quater. Le sanzioni pecuniarie previste dai commi da 1 a 6 sono aumentate del 50 per cento quando le violazioni ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono, direttamente o indirettamente, attività di gioco in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

b) all’articolo 57 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Le sanzioni pecuniarie previste dai commi da 1 a 5 sono aumentate del 50 per cento quando le violazioni ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono, diretta-mente o indirettamente, attività di gioco in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei mo-nopoli di Stato»;

c) dopo l’articolo 58 è inserito il seguente: «Art. 58-bis. – (Reiterazione di violazioni) – 1. In caso di reiterazione delle vio-lazioni degli obblighi previsti dal presente decreto in materia di giochi pubblici si applica la sanzione amministrativa della chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da uno a tre mesi, anche nell’ipotesi di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria».

Art. 18

(Modifiche al Codice penale)

1. Dopo l’articolo 649 del Codice penale sono inseriti i seguenti: “Art.649-bis (Esercizio del gioco di azzardo) Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli o associazioni private organizza, tiene o comunque consente il gioco d’azzardo è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa non inferiore ad euro 12.000,00. Alla stessa pena soggiace chiunque agevola il gioco di azzardo anche reclutando giocatori ovvero attivando qualsiasi forma di pubblicità in luoghi pubblici, aperti al pubblico e sul web senza espressa autorizzazione dall’autorità pubblica>>.

Art. 649-ter (Circostanze aggravanti) Le pene previste all’articolo precedente sono raddoppiate:

– se il colpevole ha istituito o tenuto una casa di gioco

– se sono impegnate nel gioco poste rilevanti

– se fra coloro che partecipano al gioco ci sono minori degli anni diciotto

– se il colpevole ha prestato il denaro affinchè venisse utilizzato come puntata nel gioco

– se il colpevole ha prestato o promesso di prestare il denaro necessario per assolvere ai debiti

di gioco contratti.

Art. 649-quater (Partecipazione al gioco di azzardo)

Chiunque, senza concorrere nel delitto di cui all’art. 649 bis, è sorpreso mentre partecipa ad un gioco d’azzardo in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli o associazioni private è punito con l’ammenda fino a 10.000,00 euro. La pena è dell’arresto fino a 3 mesi e dell’ammenda non inferiore a 2.000,00 euro

– se la posta in gioco è rilevante

– se il fatto è commesso in una sala da gioco o in un pubblico esercizio.

Art. 649-quinques (Pene accessorie)

La condanna per il delitto di cui all’articolo 649-bis comporta:

a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi;

b) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno;

c) la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36 del codice penale.

Art. 649-sexies (Definizione del gioco d’azzardo e delle case da gioco)

Agli effetti delle disposizioni precedenti sono giochi d’azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria; case da gioco i luoghi di convegno destinati al gioco d’azzardo,  anche se privati, e anche se lo scopo del gioco è sotto qualsiasi forma dissimulato.

Art. 649-septies

E’ sempre disposta la confisca del denaro esposto nel gioco e degli arnesi o oggetti ad esso destinati.

Sono abrogati gli artt. 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.

Art. 19

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 345 in materia di ordinamento penitenziario ed esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 345, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 47 è inserito il seguente:

“Art. 47-bis (L’affidamento in prova in casi particolari )

1. Se la pena detentiva, inflitta entro il limite di cui al comma 1 dell’articolo 47, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente, alcool dipendete o dipendente dal gioco che abbia in corso un programma terapeutico di recupero o che ad esso intenda sottoporsi , l’interessato può chieder in ogni momento di essere affidato al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni cooperative o privati di cui all’art. 1 bis del D.L. 22 aprile 1985 n. 144convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985 n. 297.”;

b) al comma 5 dell’articolo 47 aggiungere, in fine, le seguenti parole: “Ai fini della decisione il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre degli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza, alcooldipendenza o dipendenza dal gioco o l’esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio”.

Art. 20

(Obbligo di informativa per le banche)

1. Al fine di garantire una corretta informazione sul credito e sui rischi connessi alla richiesta di finanziamento da parte di soggetti affetti da ludopatia o da parte di giocatori, gli istituti di credito, alla sottoscrizione del finanziamento, hanno l’obbligo di informare il consumatore sui rischi da sovra indebitamento legati  al gioco lecito. Gli istituti di credito si obbligano inoltre  ad avviare campagne di sensibilizzazione nei confronti del gioco d’azzardo e si impegnano ad individuare gli atteggiamenti che rilevano un problema legato al gioco d’azzardo sulla base dei movimenti dei conti correnti e delle carte di credito.