Provincia Trento, Failoni (ass. Commercio): “Verifica di conformità dei sistemi di gioco VLT e dell’avvenuta installazione del lettore di tessera sanitaria spetta ad ADM”

“La competenza della verifica di conformità dei sistemi di gioco VLT (e quindi anche dell’avvenuta installazione del lettore di tessera sanitaria) spetta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che effettuerà i controlli tramite partner tecnici convenzionati”. E’ quanto ha sottolineato l’assessore al Commercio della Provincia di Trento, Roberto Failoni, in risposta all’interrogazione del consigliere Alex Marini (M5S). “In via preliminare, si fornisce un breve inquadramento degli apparecchi di intrattenimento attualmente in circolazione, posto che tali distinzioni incidono sulla risposta ai quesiti dell’interrogante. I VLT – Videolottery (di cui all’art. 110 comma 6, lettera b) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) sono dei veri e propri terminali connessi ad un sistema di gioco centrale, privi di “scheda di gioco” al loro interno; il gioco e l’esito della giocata si sviluppano sul sistema centrale e sono visualizzati sullo schermo della VLT. Tali dispositivi sono accessibili mediante tessera sanitaria e pertanto essi già consentono un controllo sull’età del giocatore. Gli AWP (Amusement With Prize) – SLOT o NEW SLOT (di cui all’art. 110 comma 6, lettera a) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) sono apparecchi elettronici che si attivano con l’introduzione di una moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del MEF – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Si compongono di una cabinet e di una scheda di gioco che, congiuntamente, vengono omologati per il tramite di Enti Certificatori, da parte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ogni apparecchio interagisce col sistema del Concessionario attraverso un “punto di accesso”. La previsione citata dall’interrogante – che prevede l’obbligatorietà dell’accesso agli apparecchi di pubblico intrattenimento esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria (art. 9 quater del D.L. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. 96/2018) – è stata recentemente rinovellata dal D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019. Tale norma ha disposto, all’art. 27, comma 4 (disposizioni in materia di giochi) che: “l’introduzione della tessera sanitaria prevista dall’articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto “. Ora, mentre gli apparecchi cosiddetti VLT, già collegati in remoto per propria tecnologia di funzionamento, sono stati adeguati entro il termine del 1° gennaio 2020, le AWP attualmente sul mercato non consentono il gioco pubblico da ambiente remoto e quindi, in virtù della novella suddetta, non sono state dotate di lettori di tessera sanitaria. Gli apparecchi AWP di vecchia generazione saranno sostituiti con altri che invece consentono il gioco da remoto (cosiddetti “AWP-R). Per tali apparecchi, tuttavia, sono ancora in corso di definizione le regole che ne definiscono le caratteristiche tecniche e il funzionamento, che devono essere sottoposte all’approvazione della Commissione Europea. Il progetto di decreto, previsto dall’art. 1, comma 569, lettera b) della L. 145/2018, (Progetto di regole tecniche di produzione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6, lett. a) del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (TULPS) che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto) del MEF – Amministrazione dei Monopoli di Stato è stato infatti trasmesso alla Commissione solo alla fine dell’anno scorso. Il legislatore, al fine di regolare il periodo di transizione dai vecchi ai nuovi sistemi, è intervenuto, da ultimo, con l’art. 25 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo che gli apparecchi AWP di vecchia generazione debbano essere dismessi entro i dodici mesi successivi all’approvazione del decreto. Considerato quanto esposto finora risulta evidente che l’effettuazione delle verifiche sugli apparecchi sarebbe impraticabile finché non saranno in circolazione i nuovi dispositivi. Per quanto riguarda poi nello specifico le VLT, esse vengono installate in sale bingo, sale giochi e sale scommesse la cui attività risulta ancora sospesa ai sensi della lettera l) del DPCM 17 maggio 2020. Peraltro alle suddette considerazioni si aggiunge il rilievo assorbente in base al quale, spetterebbe all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la competenza esclusiva sull’effettuazione dei controlli sulle VLT e sulle AWP. Ciò in virtù delle seguenti disposizioni che chiariscono anche le modalità di effettuazione di tali controlli. Per quanto riguarda la AWP – aggiunge -, il c.d. decreto Balduzzi (DL 158/2012) all’art. 7, comma 9 prevede che: “L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attività possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attività di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le attività del presente comma sono svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. Pertanto, essendo l’introduzione della tessera sanitaria finalizzata ad impedire l’accesso al gioco ai minori di anni 18, spetta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, la competenza ad effettuare i controlli. Diversamente, le forze di polizia locale possono segnalare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli solo le violazioni riscontrate nell’ambito delle ordinarie attività di controllo previste a normativa vigente. Per quanto concerne le VLT, invece, l’art. 1, comma 942 della già citata legge 208/2015 “Al fine di semplificare il processo di certificazione dei sistemi del gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b),” ha modificato l’articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con l’aggiunta del comma 5-bis: “l’Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula convenzioni per l’effettuazione delle verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi offerti e affida al partner tecnologico la verifica di parte dei sistemi e giochi già sottoposti a verifica di conformità in attuazione delle convenzioni stesse. La presente disposizione si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, con decreto del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le relative disposizioni attuative di carattere tecnico e quelle necessarie per l’effettuazione dei controlli”. Ne segue che la competenza della verifica di conformità dei sistemi di gioco VLT (e quindi anche dell’avvenuta installazione del lettore di tessera sanitaria) spetta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che effettuerà i controlli tramite partner tecnici convenzionati. In conclusione, in considerazione dell’esposta incompetenza dei Comuni ad effettuare le verifiche non sussistono conseguentemente neanche le basi per l’effettuazione dei controlli da parte del Presidente della Provincia”, ha concluso. Alex Marini nella sua interrogazione rivolta al Presidente chiedeva: “L’art. 9 quater (Misure a tutela dei minori) del Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.” prevede quanto segue: 1. L’accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l’accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio; a fronte dell’obbligo sancito dal presente articolo, a partire dal 1° gennaio tutti gli apparecchi di intrattenimento devono essere dotati di meccanismi che ne prevedano l’utilizzo solamente mediante la tessera sanitaria, onde evitare che possano venire utilizzati anche da minori; se non in linea con questa prescrizione tali apparecchi devono essere rimossi; Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per sapere se abbia sollecitato o se intenda sollecitare gli enti locali della Provincia affinché dispongano gli accertamenti di competenza nei rispettivi territori secondo quanto previsto dall’art. 9 quater del D.L. n. 87/2018”. cdn/AGIMEG