Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 10 aprile 2025, alcune sentenze e ordinanze della Corte di giustizia dell’Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un’autorità giurisdizionale italiana, che sono state inviate alle relative Commissioni del Senato.
Tra queste: “la sentenza della Corte (Quinta sezione) del 20 marzo 2025, cause riunite Associazione Nazionale Italiana Bingo – Anib, Play Game Srl (C-728/22), Associazione Concessionari Bingo – Ascob Srl e altri (C-729/22), Coral Srl (C-730/22) contro Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli, in presenza di: B.E. Srl e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Direttiva 2014/23/UE – Concessioni per l’attività di gestione dei giochi e di raccolta di scommesse – Articolo 43 – Modifica apportata ad una concessione in corso di esecuzione – Normativa nazionale che prevede il pagamento, da parte dei concessionari, di un canone mensile dovuto per la proroga della durata di validità delle concessioni – Compatibilità – Articolo 5 – Obbligo per gli Stati membri di conferire all’amministrazione aggiudicatrice il potere di avviare, su domanda di un concessionario, un procedimento volto a modificare le condizioni di esercizio di una concessione, qualora eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà delle parti incidano in modo significativo sul rischio operativo della concessione stessa – Insussistenza” inviata alle Commissioni Permanenti 2a Giustizia, 4a Politiche dell’Unione europea e 6a Finanze.
In particolare la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza sulle proroghe onerose delle concessioni per il gioco del bingo in Italia, accogliendo le questioni sollevate dagli operatori. Il verdetto ha dichiarato incompatibili con il diritto UE alcune disposizioni italiane in vigore dal 2013, che hanno prorogato le concessioni scadute imponendo un canone mensile crescente, senza possibilità di rinegoziazione.
I giudici europei hanno stabilito che la direttiva 2014/23/UE si applica alle concessioni originariamente aggiudicate nel 2000, poiché le modifiche introdotte – proroga della durata e obbligo di un canone fisso, passato da 2.800 a 7.500 euro – alterano sostanzialmente i termini iniziali, richiedendo una nuova gara ai sensi dell’articolo 43.
La Corte ha successivamente bocciato il canone, uniforme per tutti gli operatori indipendentemente dalla loro situazione economica e condizione per partecipare a una futura gara mai bandita, giudicandolo lesivo della concorrenza e sproporzionato. Inoltre, ha riconosciuto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) deve poter esercitare un potere discrezionale per adeguare le concessioni a eventi imprevedibili come la pandemia di COVID-19, rigettando l’interpretazione italiana che lo preclude.
Il pronunciamento quindi obbliga l’Italia a ripensare il sistema transitorio, offrendo agli operatori del Bingo un’arma per chiedere condizioni più eque.
Tale sentenza è stata assegnata anche alla VI Commissione (Finanze) della Camera. cdn/AGIMEG










