Proroga gare scommesse e bingo, Preu su slot e vlt e registro unico: ecco tutto i nuovi emendamenti al Decreto Fiscale al vaglio alla Camera

Prosegue l’esame del Decreto Fiscale in Aula alla Camera. Ecco gli emendamenti al vaglio dell’Aula presentati agli articoli che riguardano i giochi:

ART. 24.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 1, comma 838, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ad eccezion fatta per quei concessionari che, successivamente al termine del 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile da trasferirsi situato nella stessa provincia, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.».
D’Attis.

ART. 25.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citato comma 1098, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
Bellucci, Osnato, Bignami.

ART. 26.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite dovranno essere concluse entro e non oltre la scadenza della concessione in essere.
D’Attis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il 10 per cento sui maggiori introiti del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento è destinato a iniziative di prevenzione e cura delle dipendenze.
Bellucci, Osnato, Bignami.

ART. 27.

  Al comma 3, lettera h) sopprimere le parole: a quota fissa e;

Conseguentemente:

al comma 3, lettera p) prima della parola: ogni premettere le seguenti: ad eccezione dei punti vendita dei giochi numerici a quota fissa;

al comma 4, alinea, dopo le parole: regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, aggiungere le seguenti: ove previste,.
Vitiello, Ungaro.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. L’iscrizione al Registro è disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente;

Conseguentemente:

sopprimere il comma 6;

sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione e alla cancellazione dallo stesso.».
Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I soggetti proprietari di apparecchi da gioco, iscritti nell’apposita sezione dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dagli articoli 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, in regola con i pagamenti relativi al prelievo erariale unico, hanno diritto ad ottenere, il passaggio di titolarità dei nulla osta di messa in esercizio riferibili agli apparecchi di loro proprietà da un concessionario ad un altro, senza soluzione di continuità, entro 30 giorni dalla richiesta.
D’Attis.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I dipendenti delle imprese iscritte nell’elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall’articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all’articolo 88 Tulps. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.
Gemmato, Osnato, Bignami.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I dipendenti delle imprese iscritte nell’elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall’articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.
D’Attis.

ART. 30

  Al comma 1, dopo le parole: operatori economici che hanno commesso aggiungere le seguenti: almeno due.
Squeri.

ART. 31.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la chiusura con le seguenti: la revoca della concessione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere dal secondo al settimo periodo.
Squeri.

ART. 19.
Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: gestione della lotteria, inserire le seguenti: nonché al fine di compartecipare delle maggiori spese sostenute dagli esercenti in fase di iniziale attuazione delle presenti disposizioni.
Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino

ART. 20.
Sopprimerlo.

Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti espressamente il codice fiscale del contribuente o non trasmetta volontariamente all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è punito con una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere dal 1o luglio 2020.
Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2.
Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto

cdn/AGIMEG