Proroga concessioni bingo, Consiglio di Stato rinvia trattazione aumento canoni mensili in attesa della decisione pregiudiziale della Corte UE

Un operatore del bingo hanno presentato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar Lazio che aveva confermato la legittimità dell’aumento dei canoni mensili inserito nella Legge di Stabilità del 2018 nonostante in Italia le concessioni fossero in regime di proroga tecnica.

I giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che con ordinanza n. 10261/2022 del 10 novembre 2022 questa Sezione ha disposto, ai sensi dell’art. 267, comma 2, TFUE, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE“.

Dunque, secondo il Consiglio di Stato “le questioni pregiudiziali poste assumono carattere dirimente anche ai fini della decisione dell’appello sottoposto all’esame di questo Collegio”.

In particolare, i giudici fanno presente che “pur avendo l’ordinanza di questo Sezione n. 10261/2022 cit. limitato esplicitamente il rinvio alla situazione degli operatori economici, titolari di concessioni scadute, che si sono trovati a svolgere la propria attività “in condizioni di esercizio incise in maniera significativa dalle chiusure e dalla sospensione delle attività imposte dall’Autorità per contrastare la diffusione della crisi pandemica da COVID-19” e che si sono visti negare dalla P.A. la possibilità di qualunque intervento modificativo delle condizioni di esercizio delle concessioni (ai fini di un loro riequilibrio), con esclusione della situazione dei concessionari titolari di concessioni scadute, operanti in regime di c.d. proroga tecnica in condizioni ordinarie di esercizio delle concessioni, nondimeno la predetta ordinanza ha espresso dubbi e riserve su questioni che sono dirimenti anche ai fini della presente controversia”.

Infine, il Consiglio di Stato ha disposto che “la necessità di applicare il pertinente diritto unionale alla stregua dell’interpretazione fornita dal Giudice europeo in fattispecie analoghe a quella ora in esame, in cui si è in attesa di una pronuncia sovranazionale potenzialmente rilevante ai fini della soluzione della controversia interna, rende opportuno sospendere il giudizio, rinviandone la trattazione a data successiva alla decisione della causa pregiudiziale“. ac/AGIMEG