Proroga biennale concessioni slot e Vlt: tre rate all’anno da versare il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre. Ecco la determina di ADM

I dettagli della proroga onerosa delle concessioni per la raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in una determina firmata dal Direttore Giochi, Mario Lollobrigida.

La proroga si estende fino al 31 dicembre 2026. Per aderire i concessionari dovranno pagare il costo di adesione in tre rate all’anno, sia per il 2025 sia per il 2026, con scadenze 15 marzo, 15 luglio e 1 °ottobre.

“Gli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la proroga delle concessioni in premessa sono versati da ciascun concessionario utilizzando il modello F24 accise, indicando il codice tributo n. 5498, con le modalità di seguito indicate: • per l’anno 2025, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 marzo 2025, il 15 luglio 2025 e il 1° ottobre 2025; • per l’anno 2026, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 marzo 2026, il 15 luglio 2026 e il 1° ottobre 2026. L’importo complessivo dovuto da ciascun concessionario è calcolato in base al numero dei nulla osta posseduti alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 a) del TULPS moltiplicato per euro 120 e al numero dei diritti rilasciati alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 b) del TULPS moltiplicato per euro 4.000. Ciascun concessionario riceverà specifiche indicazioni sulla quantificazione dell’importo dovuto e, in area riservata, a scopo informativo, potrà consultare la propria posizione nella sezione denominata “Proroga concessione”. Ai fini del versamento degli oneri di cui al comma 1, la proroga si considera accettata ove non pervenga espressa manifestazione contraria del concessionario entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente determinazione”, si legge nel documento.

“Per effetto della proroga di cui all’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le garanzie previste dalle concessioni in essere devono assicurare la copertura degli obblighi convenzionali sino al 31 dicembre 2026 con validità fino a cinque anni successivi a tale scadenza. Le garanzie devono essere idonee alla salvaguardia dell’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti per la proroga, integrando quelle gi‡ in essere per un importo aggiuntivo, nonchè adeguando l’oggetto della garanzia. Le garanzie integrative sono presentate all’Agenzia entro il 15 marzo di ciascuno dei due anni di proroga. Ciascun concessionario riceverà specifiche indicazioni sulla quantificazione dell’importo da garantire”, aggiunge.

“L’omesso versamento degli oneri concessori dovuti ai sensi e nei termini indicati all’articolo 1, ovvero l’omessa presentazione delle garanzie di cui all’articolo 2, fa venir meno la proroga delle concessioni in essere, fermo restando il recupero delle somme dovute secondo le disposizioni vigenti. L’Ufficio competente porrà in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della prescrizione di cui al comma precedente”, conclude.

QUI il documento integrale. cdn/AGIMEG