“Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”, in caso contrario si viola la norma “Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all’art. 1, co. 9, lett. l) del D.P.C.M. 3 novembre 2020”. E’ quanto evidenzia, in materia di giochi, il prontuario dei Carabinieri redatto per affrontare le nuove restrizioni imposte alle attività commerciali con il nuovo DPCM. “L’Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020” prevede “una sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 entro 60 gg (€ 280 entro 5 gg). Ricorso Prefetto”. “L’Art. 4 co. 2 e 4 del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020” prevede che “ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni”. lp/AGIMEG