La Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo condannato per aver partecipato a giochi d’azzardo all’interno di un circolo ricreativo culturale a Prato.
Nel locale erano stati trovati quattro tavoli da gioco con panno verde e un tavolo elettronico. Erano presenti anche tessere con simboli del Mahjong, dadi, bacchette usate per il gioco e carte da poker.
Secondo quanto ricostruito dai giudici, nel circolo si svolgevano giochi d’azzardo con vincite, nei quali il risultato poteva dipendere dalla sorte e non dall’abilità dei partecipanti.
La condanna
Il Tribunale di Prato aveva condannato l’imputato alla pena di 300 euro di ammenda. La difesa aveva poi presentato ricorso in Cassazione, contestando soprattutto il mancato accesso all’oblazione, cioè alla possibilità di chiudere il procedimento pagando una somma.
La Cassazione ha però confermato la decisione. Per i giudici, quando si parla di oblazione facoltativa, il giudice può valutare la gravità concreta del fatto e anche la personalità dell’imputato.
Nel caso specifico, il Tribunale aveva negato l’oblazione tenendo conto delle precedenti condanne dell’uomo. Per la Cassazione, questa valutazione è corretta e non può essere rimessa in discussione se è motivata in modo logico.
No alla particolare tenuità del fatto
La difesa aveva chiesto anche il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sostenendo quindi che la vicenda fosse di scarsa gravità.
Anche questa richiesta è stata respinta. La Cassazione ha osservato che il giudice, stabilendo una pena leggermente superiore al minimo, aveva già considerato il fatto non così lieve da giustificare l’esclusione della punibilità.
Respinta anche la richiesta di attenuanti generiche, perché non erano stati indicati elementi positivi a favore dell’imputato e perché pesavano i precedenti penali.
Ricorso respinto
La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La decisione conferma che la partecipazione a giochi d’azzardo con vincite, anche all’interno di un circolo privato o ricreativo, può avere conseguenze penali quando il gioco si basa sulla sorte e non sull’abilità dei partecipanti. mg/AGIMEG










