Veneto, sul Bollettino Ufficiale la legge regionale di prevenzione del Gap. Irap maggiorata dello 0,92% per i locali con slot

E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto la legge regionale riguardante le “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”. Tra le disposizioni contenute nella normativa: “È istituito, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presso la Giunta regionale, un tavolo tecnico permanente sul gioco d’azzardo patologico quale organismo con compiti di consulenza, studio, implementazione e valutazione delle politiche socio sanitarie, ivi comprese le azioni previste dalla presente legge, sulla dipendenza da gioco d’azzardo”. “Le aziende ULSS – continua la legge -, erogano prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d’azzardo patologico, assicurando, inoltre, consulenza e sostegno alle famiglie dei giocatori. Entro il 30 gennaio di ogni anno, ciascuna azienda ULSS invia alla Giunta regionale e al Tavolo tecnico sul gioco d’azzardo patologico un report sulle attività svolte nel corso del precedente anno”. I Comuni “possono individuare, definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa; possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare o di disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo; impostano specifiche restrizioni alla navigazione internet (cosiddetto content filtering) attraverso la propria rete wireless per impedire l’accesso a siti web nei quali è possibile giocare d’azzardo on-line”. Inoltre, “è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da: a)    servizi per la prima infanzia; b)    istituti scolastici di ogni ordine e grado; c)    centri di formazione per giovani e adulti; d)    luoghi di culto; e)    impianti sportivi; f)    ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; g)    residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti; h)    istituti di credito e sportelli bancomat; i)    esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati; l)    stazioni ferroviarie e di autocorriere”. Secondo quanto stabilito dalla normativa, “la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco”. “A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931, sono soggetti all’aliquota IRAP di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, maggiorata dello 0,92 per cento con riferimento ad ogni periodo d’imposta in cui risulti l’installazione dell’apparecchio, indipendentemente dalla durata dell’installazione stessa nell’arco del periodo”. cdn/AGIMEG