Tar Veneto su ricorso sala giochi Jesolo (VE) contro Regolamento comunale: “No a vetrofanie che non permettono sorvegliabilità del locale”

Il Tar Veneto (Sezione Terza) ha dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto un ricorso di una sala giochi di Jesolo (VE) contro le sanzioni comminate per violazione del Regolamento comunale in materia di giochi. Nel dettaglio, il Tar rileva come “in data 26 settembre 2018 gli agenti accertatori del Corpo Polizia Locale del Comune di Jesolo contestavano la violazione del Regolamento Comunale in materia di giochi perché presso i locali dall’insegna slot e vinci a seguito di accertamento si verificava l’installazione di pellicole/vetrofanie fronte la pubblica Via C. Battisti che non consentivano la sorvegliabilità dall’area pubblica. Inoltre si accertava la presenza di sgabelli a servizio delle VLT e AWP non integrati nelle postazioni di gioco e comminavano la sanzione di euro 450,00 + 450,00, più euro 13,00 per spese di accertamento/notifica”. I giudici sottolineano come il Comune abbia deciso correttamente di introdurre sanzioni più restrittive perché la stagione turistica era già iniziata e “durante tale stagione le presenze a Jesolo aumentano notevolmente (passando da 25.000 residenti a 5 milioni di turisti), e al fine di rendere, quindi, fin da subito un più adeguato ed efficace contrasto ai comportamenti che violassero le disposizioni comunali in materia di giochi, di recente adottate ai fini di prevenzione e contrasto della ludopatia”. In ogni caso, prosegue il Tar, “il Comune si è mosso in una logica preventiva con riferimento all’esigenza di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, tenuto conto anche dei dati trasmessi dalla ULSS relativi alla dipendenza da Gioco d’Azzardo Patologico nel territorio”. infine, se è vero che la Questura ha autorizzato la sala giochi a operare, dall’altra “questa autorizzazione deve intendersi rilasciata ai soli fini di pubblica sicurezza, fatte salve le limitazioni imposte da norme di legge statale, regionale o da regolamento comunale e, in particolare, da quelle inerenti alla nuova collocazione di apparecchi a distanza dai luoghi sensibili, ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 2015 e dei relativi atti attuativi” e dispone che “è fatto obbligo di osservare gli orari comunali vigenti, disposti dal Sindaco”, e, del resto, come già affermato da questo Tar il Comune ha il potere di disciplinare con propri regolamenti le sale giochi e i relativi orari, nell’ambito delle proprie attribuzioni, al fine di prevenire, contrastare, ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco, come riconosciuto dalla legge regionale Veneto n. 6 del 2015, a tutela della collettività e dei soggetti più deboli”. In conclusione, il Tar dichiarando il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario nella parte relativa al verbale di accertamento e irrogazione delle sanzioni pecuniarie, per il resto dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte lo respinge. lp/AGIMEG