Tar Lombardia accoglie sei ricorsi contro istituzione rivendite speciali di generi di monopolio in sale bingo Milano

Non è stata “compiutamente accertata la sussistenza di tutte le condizioni” necessarie per “l’istituzione di una rivendita speciale”. Con questa motivazione il Tar Lombardia (Sezione Quarta) ha accolto sei ricorsi di altrettante rivendite di generi di monopoli contro il provvedimento con il quale il Direttore dell’Ufficio dei Monopoli per la Lombardia – sede di Milano aveva accolto l’istanza per l’istituzione di tre rivendite speciali di generi di monopolio in altrettante sale bingo di Milano. I ricorrenti, titolari di rivendite ordinarie di generi di monopolio collocate nelle vicinanze delle Sale Bingo, hanno impugnato il provvedimento, denunciandone l’illegittimità per vari motivi e chiedendone la sospensione. In particolare gli esercizi commerciali sono collocati al massimo a circa 300 metri dalla sala bingo, uno addirittura a circa 30 metri: attraverso il ricorso hanno l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto vari profili, con riguardo alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, alla legge 1293/1957 ed al decreto ministeriale (DM) n. 38/2013, costituente il regolamento recante la disciplina della distribuzione e della vendita dei prodotti da fumo. Per il Tar il ricorso è fondato in quanto “l’art. 4 comma 2 lettera “g” del DM, nel testo originario, consentiva l’istituzione delle rivendite speciali nel rispetto di una serie di parametri fra i quali, per quello che ivi interessa, «il rispetto dei parametri di cui all’articolo 2», vale a dire l’osservanza degli stessi criteri per l’istituzione delle rivendite ordinarie previsti appunto dall’art. 2 del DM.” I giudici sottolineano come “l’amministrazione ha dato atto della decisione del Consiglio di Stato ed ha provveduto di conseguenza all’istituzione della rivendita speciale, senza però svolgere una adeguata istruttoria, praticamente dimenticando che l’art. 4 del DM, anche nella versione successiva alla sentenza di parziale annullamento, impone all’amministrazione una attenta valutazione sia dei criteri di cui alle lettere “a”, “b” e “c” del primo comma sia del requisito di cui alla lettera “g” del comma 2, vale a dire la presenza di una «esigenza di servizio alla quale non può sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino»”. lp/AGIMEG