STS: “La proroga delle concessioni slot investe anche i contratti”

Secondo l’art. 103, comma 2, del Decreto “Cura Italia” – emanato ad aprile 2020, in piena pandemia – tutte le concessioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la fine dello stato di emergenza conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dell’emergenza stessa.

In questa diposizione rientra a pieno titolo la concessione per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento ex art. 110, comma 6, TULPS. in una parola la concessione slot. E’ quanto si legge in una nota di STS.

Ormai prossima alla scadenza naturale (20 marzo 2022), in ragione del fatto che il termine dello stato di emergenza è fissato per il successivo 31 marzo, la sua validità si protrarrà fino al 30 giugno 2022.

La proroga impatta direttamente sui contratti in essere tra i diversi concessionari slot e gli esercenti nei cui locali sono installate le AWP in quanto la loro durata coincide abitualmente con la durata, originaria o prorogata, della concessione. Per effetto di ciò, i contratti delle slot resteranno validi ed efficaci almeno sino alla fine del mese di giugno, fatta salva la possibilità di un’ulteriore, successiva proroga tecnica finalizzata a garantire la continuità della raccolta fino all’assegnazione delle prossime concessioni.

Nel corso di validità dei contratti, gli esercenti che intendessero disinstallare le AWP potranno farlo solo esercitando la facoltà di recesso, ove prevista, nel rispetto del termine di preavviso eventualmente stabilito nel contratto stesso. cdn/AGIMEG