Slot, Tar Lazio accoglie ricorso sala Formia contro limiti orari imposti dal Comune: “Eccessiva limitazione diritto di iniziativa economica”

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione I^) – ha accolto il ricorso presentato da Gi & Em S.r.l contro il Comune di Formia, con l’intervento di Hbg Connex Spa, “per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Formia del 29 settembre 2014 (…) recante atto di indirizzo per la disciplina degli orari per l’esercizio delle attività di gioco lecito sul territorio del Comune, con cui si è stabilito che l’orario massimo di attivazione degli esercizi vada dalle ore 10,00 alle ore 24,00 e  dell’ordinanza del Sindaco di Formia dell’8 ottobre 2014, con la quale l’orario massimo di attivazione, per l’esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco di cui all’art. 110, sesto comma, del T.U.L.P.S.) negli esercizi autorizzati, è stato stabilito dalle ore 10,00 alle ore 20,00”. Per il Tribunale amministrativo hanno valore i motivi dedotti dai riccorrenti per i quali “il Sindaco di Formia avrebbe adottato un orario di attivazione più restrittivo di quello stabilito nell’atto consiliare di indirizzo, ma dalla motivazione dell’ordinanza sindacale non emergerebbe alcun riferimento alle ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il Sindaco a detta scelta; vi sarebbe una contraddittorietà nell’azione delle varie P.A. coinvolte nel procedimento di rilascio dei titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività svolta dalla Gi & Em S.r.l., le quali da un lato consentirebbero l’apertura di sale VLT (videolottery) per la raccolta del gioco lecito ex art. 110, sesto comma, cit., mentre dall’altro lato inciderebbero di fatto sugli orari di apertura di dette sale; l’ordinanza sindacale contrasterebbe con il regolamento comunale sulla disciplina delle sale da gioco e dei giochi leciti, dal cui art. 15 emergerebbe, di fatto, come vi siano anche attività aperte di notte (…). Mancherebbe inoltre qualsiasi indicazione circa il numero delle persone oggetto delle indagini statistiche, il numero dei soggetti affetti da ludopatia in Formia, una proporzione tra tale numero e la popolazione della zona (in modo da contestualizzare il problema)”. Per il Tar dunque “il ricorso è fondato, anzitutto, per le stesse ragioni già sommariamente esposte in sede cautelare, da cui non si rinvengono elementi per discostarsi. In particolare, risultano fondate le censure di difetto di istruttoria e difetto di proporzionalità dedotte dai ricorrenti (…). Già in sede cautelare si è, infatti, sottolineato che: il riferimento alle statistiche della A.S.L. appare generico e, in ogni caso, non chiarisce l’entità del fenomeno della “ludopatia” nel territorio del Comune di Formia, giacché tale territorio non coincide con l’ambito territoriale di competenza dell’A.S.L. procedente (l’A.S.L. di Latina);- la compressione del diritto di iniziativa economica della società ricorrente appare eccessiva, anche in ragione della fascia oraria (serale) interdetta”.  lp/AGIMEG