Scommesse, Cassazione annulla ordinanza sequestro attrezzature agenzia e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Livorno

La Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Livorno, che ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nei confronti del sequestro preventivo di attrezzature e beni vari in relazione al reato di cui all’art.4, comma 4 bis, della I. n. n. 401 del 1989 (intermediazione) con riguardo alla raccolta di scommesse all’interno dell’agenzia di scommesse Stanleybet sita in Cecina (LI), e ha disposto il rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Livorno. Per la Cassazione “l’ordinanza impugnata ha sostanzialmente escluso che Stanleybet sia stata illegittimamente esclusa dalle gare seguite al bando Monti del 2012 sicché, in assenza di concessione e, conseguentemente, di autorizzazione ex art. 88 T.u.l.p.s., dovrebbe comunque configurarsi il fumus commissi delicti di cui all’art. 4 cit. Tale assunto, fondato sotto alcuni profili, non lo è però  con riguardo a quello della discriminazione nei confronti degli operatori stranieri”. La Cassazione sottolinea inoltre “l’atieconomicità derivante dalla “virtuale” partecipazione, per la Stanley, alle gare indette a seguito del d.l. n. 16 del 2012″ e stabilisce che l’ordinanza impugnata deve essere “annullata con rinvio al Tribunale di Livorno che procederà, nell’esercizio dei poteri riconosciutigli per legge nella fase dell’impugnazione cautelare, e dunque potendo sempre utilizzare e valutare, oltre che la documentazione e gli accertamenti tecnici sul punto già in atti, anche ulteriori elaborati tecnici sempre producibili dalle parti, a nuovo esame sulla base di quanto sin qui esposto con ampia facoltà di valorizzare, oltre ai parametri sopra indicati a titolo esemplificativo, ogni altro parametro ritenuto necessario e funzionale ad esprimere una valutazione in ordine alla proporzionalità o meno della misura in oggetto al fine di farne discendere la valutazione sulla concreta natura discriminatoria nei confronti dell’operatore straniero”. lp/AGIMEG