Legge Bilancio: pioggia di subemendamenti del M5S su tassa vincite superiori i 25 euro e su dati apparecchi da gioco. Ecco tutti i testi integrali

La Commissione Bilancio del Senato prosegue la discussione, in sede referente, del ddl di bilancio. Il provvedimento è atteso in Assemblea dove, da calendario, dovrebbe essere discusso giovedì 12, dalle 15,30 alle 24, e venerdì 13 dicembre, senza orario di chiusura. Diversi i subemendamenti presentati dal M5S che interessano il settore dei giochi e nello specifico la tassa sulla vincite. Ecco i testi:

Giuseppe Pisani

All’emendamento 6.2000, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

        «2-ter. Al comma 1 dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera c) le parole: ”tre mesi” sono sostituite con le seguenti: ”quattro mesi”;

            b) alla lettera d) le parole: ”cinque mesi” sono sostituite con le seguenti: ”sei mesi”».

        Conseguentemente:

        all’articolo 16, comma 1.1, le parole: «cinque mesi» sono sostituite con le seguenti: «sei mesi»;

        all’articolo 26, comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

        all’articolo 67, comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

        all’articolo 68, comma 1, le parole: tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

        all’articolo 68, comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

        all’articolo 70, comma 1, le parole: «tre mesi sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

        all’articolo 75, comma 1, alla lettera a) le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

        all’articolo 75, comma 1, alla lettera c) le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 5 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:

        Vinci per la vita – Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all’atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario.

        3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell’applicazione del presente comma».

Giuseppe Pisani

All’emendamento 25.2000 (testo 2), dopo l’articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Rinvio obbligo trasmissione telematica corrispettivi)

        1. L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi elettronici di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 127, per i soggetti di cui all’articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui volume d’affari non supera 200.000 euro, si applica a partire dal 1º gennaio 2021. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100».

        Conseguentemente dopo l’articolo 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 10 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:

            Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita-Win for Life Gold e SiVinceTutto SuperEnalotto, lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all’atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario.

        3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell’applicazione del presente comma».

Endrizzi

All’emendamento 32.0.200, capoverso: «Articolo 32-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Entro il 1º gennaio 2021, gli apparecchi da divertimento o intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono modificati al fine di consentire il gioco solo mediante strumenti di pagamento elettronici.

        2-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute e l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica, necessario per l’utilizzo tramite strumenti di pagamento elettronici, degli apparecchi di cui al comma 1, in particolare prevedendo limiti orari giornalieri di utilizzo e tetti massimi di spesa rapportati al reddito medio mensile.

        2-quater. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l’utilizzo e l’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al l’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono riservati al Ministero della salute e all’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini nonché all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli per le sole finalità di pubblicazione di report sul proprio sito istituzionale e di pubblicazione della documentazione richiesta dal Governo e dagli organi parlamentari. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la cessione a terzi dei dati di cui al presente comma è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 50.000 a 500.000 euro. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente articolo, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle reti telematiche e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti».

        Conseguentemente alla rubrica dell’articolo 32-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di strumenti di pagamento elettronici».

Endrizzi

All’emendamento 32.0.2000, capoverso: «Articolo 32-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. L’articolo 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente: [Allegato B -Tabella] – Art. 28. – (Conti di pagamento e conti base di cui alle disposizioni del Titolo VI, Capo II-ter, Sezioni II e III del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385)».

        Conseguentemente:

            a) alla rubrica dell’articolo 32-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di conti di pagamento»;

            b) dopo l’art. 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 2 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:

            a) Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all’atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario.

        3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell’applicazione del presente comma».

Giuseppe Pisani

All’emendamento 32.0.2000, all’articolo «32-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. L’art. 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente: [Allegato B – Tabella] – Art. 28. – (Conti di pagamento e conti base di cui alle disposizioni del Titolo VI, Capo II-ter, Sezioni II e III del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385)»

        Conseguentemente, alla rubrica dell’art. 32-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di conti di pagamento».

        Conseguentemente dopo l’art. 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 2 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:

            a) Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all’atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario.

        3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell’applicazione del presente comma».

Giuseppe Pisani

All’emendamento 39.2000, apportare le seguenti modifiche:

            1) Sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

            2) Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:

        «7-ter. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

”Art. 16-bis.

(Regime speciale per lavoratori che si trasferiscono nelle regioni del Sud Italia)

        1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori già residenti nello Stato che trasferiscono la residenza nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

            a) i lavoratori non sono stati residenti nelle suddette regioni nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere nelle stesse per almeno due anni;

            b) l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio delle predette regioni.

        2. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d’impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 che avviano un’attività d’impresa nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

        3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio delle regioni indicate al primo comma ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

        4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale nelle regioni indicate al primo comma, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.».

        Conseguentemente dopo l’art. 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita-Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all’atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario.

        3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell’applicazione del presente comma.»

Giuseppe Pisani

All’emendamento 39.2000, apportare le seguenti modifiche:

            1) Sostituire le parole «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

            2) Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:

        «7-ter. All’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        ”1-bis. Per le nuove imprese, per quelle già esistenti e residenti nel territorio dello Stato e per quelle non residenti che decidono di avviare uno o più impianti produttivi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, l’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo è ridotta al 14 per cento per i primi dieci anni di svolgimento dell’attività.

        1-ter. Per le imprese già residenti nel territorio dello Stato e per quelle non residenti il regime fiscale agevolato di cui al comma precedente trova applicazione con esclusivo riferimento ai ricavi afferenti lo svolgimento dell’attività di impresa esercitate in uno dei nuovi impianti produttivi avviati nelle regioni indicate al comma 1-bis.

        1-quater. La previsione di cui al comma 1-bis si applica a condizione che risultino rispettate le seguenti condizioni:

            a) l’avviamento di un nuovo impianto produttivo avente sede fisica in una delle regioni indicate al comma 1-bis;

            b) la nuova assunzione di un numero minimo di 5 unità lavorative con contratto di lavoro a tempo indeterminato da destinare stabilmente al nuovo impianto produttivo di cui alla lettera a);

            c) la nuova assunzione di un numero non inferiore a 5 unità con contratti di stage e apprendistato da destinare stabilmente al nuovo impianto produttivo di cui alla lettera a);

            d) il mantenimento delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) del presente comma per un periodo non inferiore a 5 anni.

        1-quinquies. Alle imprese di cui al comma 1-bis si applicano anche gli sgravi contributivi previsti per l’assunzione di nuovi lavoratori.”».

        Conseguentemente dopo l’art. 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1 º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all’atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario.

        3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell’applicazione del presente comma.».

Giuseppe Pisani

All’emendamento 39.2000 apportare le seguenti modifiche:

            1) Sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

            2) Dopo il comma 7-bis inserire i seguenti:

        «7-bis. Al fine di evitare la desertificazione sociale e produttiva e il degrado economico progressivo e costante dei territori montani portatori di identità, tradizioni e capacità imprenditoriali e di agevolarne lo sviluppo, sono istituite le zone franche montane, con le modalità di cui al comma 7- quater del presente articolo. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, che provvede al finanziamento di programmi di intervento in favore di imprese nuove o già operative ai sensi del comma 7-ter. L’importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa.

        7-ter. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, già operative o che iniziano, a decorrere dal 1 ºgennaio 2020, una nuova attività economica nelle zone franche montane, individuate secondo le modalità di cui al comma 7-quater, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1 a tal fine vincolante:

            a) esenzione, limitata al 50%, dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza dell’importo di euro 65.000 del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca montana;

            b) esenzione, dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, fino a concorrenza di euro 50.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

            c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nel limite di 3.000 euro annui, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro. L’esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca montana.

        7-quater. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche montane, da parte delle regioni sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di desertificazione e di degrado di cui al comma 7-bis.

        7-quinquies. I criteri per l’individuazione delle zone franche montane sono definiti dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell’applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.

        7-sexies. Le regioni individuano con proprio atto, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, le zone franche montane i cui comuni insistono nel proprio territorio.

        7-septies. Delle zone franche montane possono fare parte uno o più comuni montani o porzioni di essi.

        7-octies. Le regioni e i comuni, nell’ambito delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.

        7-nonies. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

        7-decies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al comma 2»

        Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazionivoce Ministero dell’economia e delle finanze:

        2020: – 50.000.000;

        2021: – 50.000.000;

        2022: – 50.000.000.

        Conseguentemente, dopo l’articolo 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all’atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario.

        3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell’applicazione del presente comma.»

Giuseppe Pisani

All’emendamento 58.0.2001, dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Al comma 1 dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera c) le parole: ”tre mesi” sono sostituite con le seguenti parole: ”quattro mesi”;

            b) alla lettera d) le parole: ”cinque mesi” sono sostituite con le seguenti parole: ”sei mesi”».

        Conseguentemente:

        all’articolo 16, comma 1.1, le parole: «cinque mesi», sono sostituite con le seguenti parole: «sei mesi»;

        all’articolo 26, comma 2, le parole: «tre mesi», sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi »;

        all’articolo 67, comma 2, le parole: « tre mesi», sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi »;

        all’articolo 68, comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi»;

        all’articolo 68, comma 2, le parole: « tre mesi», sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi »;

        all’articolo 70, comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi»;

        all’articolo 75, comma 1, alla lettera a) le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi»;

        all’articolo 75, comma 1, alla lettera c) le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi»;

        Conseguentemente dopo l’articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 10 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:

            Vinci per la vita – Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e ”SiVinceTutto SuperEnalotto”, lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all’atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario.

        3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell’applicazione del presente comma».

Giuseppe Pisani

All’emendamento 58.0.2002, all’articolo 58-bis, dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Il comma 11 dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è sostituito con il seguente: ”11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale dirigenziale e no, di cui al comma 10 nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, al personale dirigenziale dei ruoli amministrativo tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, in possesso dei requisiti ivi richiamati”».

        Conseguentemente alla rubrica dell’articolo 58-bis, aggiungere infine: «e disposizioni in materia di personale del servizio sanitario nazionale».

        Conseguentemente dopo l’art. 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 5 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:

        Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all’atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario.

        3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell’applicazione del presente comma».

Giuseppe Pisani

All’emendamento 58.0.2002, dopo l’articolo 58-bis, inserire il seguente:

«Art. 58-ter.

(Misure per rinnovazione digitale)

        1. L’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 è sostituito dal seguente:

        «Art. 64. – (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati) – 1. L’accesso ai servizi digitali erogati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 che richiedono livelli di garanzia basso, significativo ed elevato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 910/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014, deve avvenire con la carta di identità elettronica. Per garantire comunque l’accesso ai servizi in rete che richiedono livelli di garanzia basso e significativo, da parte delle imprese e dei cittadini che non dispongono della carta di identità elettronica, è istituito, a cura del Ministero dell’innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID). Il sistema ha le caratteristiche e funziona in conformità alle regole definite con decreto, del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

        2. Il rilascio e la gestione delle identità digitali sono affidati al Dipartimento per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione che vi provvede in conformità alle modalità identificate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, anche avvalendosi di PagoPa SpA.

        3. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 quali fornitori di attributi qualificati, rendono disponibili le informazioni delle quali sono in possesso relative ai cittadini nell’ambito del sistema pubblico dell’identità digitale con modalità e formati conformi a quanto previsto nel medesimo decreto.

        4. I soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente che eroghino servizi nell’ambito dei quali trattano dati personali possono, nel rispetto delle condizioni e termini ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, rendere disponibili tali dati, su richiesta degli interessati, nell’ambito del sistema pubblico dell’identità digitale.

        5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, stabilisce, tra l’altro:

            a) il modello architetturale e organizzativo del sistema nonché l’elenco dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 chiamati a svolgere funzioni di fornitori di attributi qualificati;

            b) gli standard tecnologici e le soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l’interoperabilità e l’integrazione tra il sistema pubblico di identità digitale il punto unico di accesso di cui all’articolo 64-bis e i servizi erogati dai fornitori di attributi qualificati e non qualificati di cui ai commi 3 e 4;

            c) le modalità nel rispetto delle quali PagoPA Spa dovrà procedere al rilascio e alla gestione delle identità digitali anche avvalendosi di soggetti terzi ai fini della sola fase di identificazione dei soggetti richiedenti un’identità digitale e di consegna delle relative credenziali nonché i requisiti dei quali tali soggetti terzi devono essere in possesso e le condizioni anche economiche relative ai rapporti tra PagoPA SpA e tali soggetti;

            d) le modalità di richiesta da parte dei cittadini dell’identità digitale;

            e) i tempi e le modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi in rete;

            f) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di fornitori di servizi in rete;

            g) la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente la carta di identità elettronica e le identità digitali ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. Con lo stesso decreto sono altresì determinate le condizioni e modalità per la conversione delle identità digitali già rilasciate alla data dell’entrata in vigore del medesimo decreto in nuove identità digitali rilasciate dal soggetto di cui al comma 3 anche con riferimento al contributo da riconoscere ai gestori delle identità digitali operanti ai sensi della disciplina previgente; nella determinazione di tale contributo si tiene conto, tra l’altro, del numero di identità digitali rilasciate e degli investimenti sostenuti per il loro rilascio.

        6. Il rilascio e l’uso delle identità digitali non comporta oneri per i titolari.

        7. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 identificano gli utenti dei propri servizi digitali attraverso le identità digitali rilasciate nell’ambito del servizio di cui al comma 1 con le modalità e nei termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 e attraverso le carte di identità elettroniche.

        8. Ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi digitali i soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e i fornitori di servizi di pagamento, possono avvalersi, della carta di identità elettronica e dell’identità digitale in conformità alle modalità identificate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 anche in tutte le ipotesi nelle quali la legge richiede di procedere all’identificazione di un soggetto attraverso l’esibizione di un documento di identità.

        9. L’accesso ai servizi digitali erogati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi».

        10. Al comma 1, dell’articolo 29 del decreto legislativo, 7 marzo 2005, n. 82 le parole: «o di gestore dell’identità digitale di cui all’articolo 64» sono soppresse.

        11. Al comma 1, dell’articolo 32-bis del decreto legislativo, 7 marzo 2005, n. 82 le parole: «ai gestori dell’identità digitale» sono soppresse.

        12. All’articolo 64-bis, le parole: «i fornitori di identità digitali» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto di cui al comma 2 dell’articolo 64».

        13. Le identità digitali emesse, nell’ambito del sistema pubblico dell’identità digitale a norma della disciplina previgente restano valide fino alla conversione con le nuove identità digitali e, comunque, non oltre il 2021.

        14. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a euro 15.000.000 per l’anno 2020, euro 20.000.000 per l’anno 2021 e con euro 30.000.000 a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 93, comma 2. Parte di questi costi può essere ridotto con i ricavi conseguiti da PagoPA SpA attraverso l’erogazione, a favore dei soggetti privati aderenti al sistema SPID, del servizio di identificazione”».

        Conseguentemente dopo l’articolo 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 3 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: «Vinci per la vita – Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea»;

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all’atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario.

        3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell’applicazione del presente comma».

Giuseppe Pisani

All’emendamento 58.0.2003, apportare le seguenti modifiche:

            1) sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

            2) dopo l’articolo «58-bis» inserire il seguente:

«Art. 58-ter.

(Fondo di garanzia prima casa)

        1. All’articolo 27, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1 sostituire le parole: ”10 milioni” con le seguenti: ”13 milioni”;

            b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        ”2. All’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) alla lettera c), dopo le parole: ”legge 28 giugno 2012, n. 92”, sono aggiunge le seguenti: ”o di un contratto a tempo indeterminato.”;

            b) alla lettera c), dopo le parole: ”di ultima istanza”, sono aggiunte le seguenti: ”Gli interventi del Fondo destinati ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non possono superare il 30 per cento delle disponibilità complessive del Fondo”.».

        Conseguentemente dopo l’articolo 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 2 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: «Vinci per la vita – Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all’atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario.

        3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell’applicazione del presente comma.».

Giuseppe Pisani

All’emendamento 91.0.2000, all’articolo 91-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi elettronici di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, per i soggetti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui volume d’affari non supera 200.000 euro, si applica a partire dal 1º gennaio 2021. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.».

        Conseguentemente dopo l’articolo 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 5 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita – Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all’atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario.

        3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell’applicazione del presente comma».

Endrizzi

All’emendamento 91.0.2001, capoverso: «Art. 91-bis» dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Entro il 1º gennaio 2021, gli apparecchi da divertimento o intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono modificati al fine di consentire il gioco solo mediante strumenti di pagamento elettronici.

        2-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica, necessario per l’utilizzo tramite strumenti di pagamento elettronici, degli apparecchi di cui al comma 1, in particolare prevedendo limiti orari giornalieri di utilizzo e tetti massimi di spesa rapportati al reddito medio mensile.

        2-quater. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l’utilizzo e l’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al l’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono riservati al Ministero della salute e all’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini nonché all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le sole finalità di pubblicazione di report sul proprio sito istituzionale e documentazione richiesta dal Governo e organi parlamentari. Salvo che il fatto costituisca più grave reato la cessione a terzi dei dati di cui al presente comma è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 50.000 a 500.000 euro. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente articolo, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle reti telematiche e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti».

        Conseguentemente, alla rubrica dell’art. 91-bis aggiungere infine le seguenti parole: «e disposizioni in materia di strumenti di pagamento elettronici».

Endrizzi

All’emendamento 91.0.2001, capoverso: «Art. 91-bis» dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. L’art. 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

        [Allegato B – Tabella] Art. 28.

        Conti di pagamento e conti base di cui alle disposizioni del Titolo VI, Capo II-ter, Sezioni II e III del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385.».

        Conseguentemente:

            a) alla rubrica dell’art. 91-bis aggiungere infine le seguenti parole: «e disposizioni in materia di conti di pagamento»;

            b) dopo l’art. 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 2 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all’atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario.

        3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell’applicazione del presente articolo».

Giuseppe Pisani

All’emendamento 91.0.2001, all’articolo «91-bis» dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. L’articolo 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

        ”[Allegato B – Tabella] Art. 28.

        Conti di pagamento e conti base di cui alle disposizioni del Titolo VI, Capo II-ter, Sezioni II e III del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385”».

        Conseguentemente, alla rubrica dell’art. 91-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di conti di pagamento»».

        Conseguentemente dopo l’art. 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 2 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

        2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all’atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario.

        3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell’applicazione del presente comma».

La presidenza della Commissione Bilancio del Senato ha giudicato inammissibile per materia l’emendamento dei relatori che chiedeva un’ulteriore proroga degli attuali vertici dell’Agcom al 31 gennaio 2020. cdn/AGIMEG