Scommesse, Internet point multato perché un cliente aveva puntato su un sito legale. Tribunale Bari annulla la sanzione: Il titolare non può violare la privacy del cliente controllando su quali siti naviga

Il Tribunale di Bari annulla due sanzioni per 20mila euro ciascuna emesse nei confronti di un internet point, i cui computer erano stati utilizzati per accedere a dei siti di gioco. L’esercizio però non era un ctd camuffato, non aveva adottato misure per aggirare i blocchi dei siti illegali, semplicemente “quando i funzionari dell’ADM hanno effettuato un controllo, hanno scoperto che nella cronologia di navigazione compariva anche il dominio di un operatore con concessione italiana” spiega a Agimeg Vincenzo Matera, l’avvocato che ha assistito il centro. “I funzionari hanno sanzionato l’internet point sulla base di una norma contenuta nel decreto Balduzzi del 2012, l’art. 7 comma 3 quater”. Questa norma però “non fa distinzione tra gioco legale e gioco illegale, sanziona semplicemente chi mette a disposizione del pubblico un dispositivo che consente di raggiungere un qualunque sito di gioco”. E in effetti questa norma ha creato non poche incertezze “Ho decine di casi simili in tutta Italia” osserva ancora Matera. Nel caso dell’internet point pugliese, “Quello che abbiamo evidenziato nel ricorso, e che il giudice ha condiviso, è che il titolare di un internet point non può controllare su quali siti vadano a navigare i clienti. Se lo facesse, violerebbe la privacy degli avventori, come prevede anche il diritto comunitario. Anche per questo l’ADM è dovuta intervenire con una circolare, per chiarire che i normali pc a navigazione libera – che non siano preimpostati per raggiungere determinati siti illegali – non violano la previsione del decreto Balduzzi. Quell’articolo nasce per colpire i totem, quelle macchine che originariamente distribuivano non delle vincite in denaro ma dei premi in natura, e che poi venivano modificate per raggiungere siti illegali”. Comunque si tratta di una questione complicata, visto che il giudice nelle sentenze, “ha ricostruito il quadro normativo, anche alla luce delle circolari dell’ADM e del diritto comunitario in materia di privacy, e sul diritto costituzionale all’informazione”. gr/AGIMEG