Giochi, Tar Lazio respinge ricorso contro cancellazione da elenco Ries: “Prevalenza di interessi di rilievo pubblico generale”

“Nella comparazione degli interessi coinvolti nel presente contenzioso, gli estremi di danno allegati dalla parte ricorrente appaiono, allo stato, recessivi a fronte degli interessi di rilievo pubblico generale sottesi al provvedimento impugnato”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di cancellazione dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchio di intrattenimento con vincita in denaro. “Considerato, in esito ad una sommaria delibazione del gravame propria della presente fase cautelare del giudizio, che le censure proposte dalla parte ricorrente, pur essendo state prospettate con dovizia di argomenti, hanno ad oggetto questioni controverse che richiedono, per la loro delicatezza e complessità, un approfondito esame nel merito; Ritenuto che, nella comparazione degli interessi coinvolti nel presente contenzioso, gli estremi di danno allegati dalla parte ricorrente appaiono, allo stato, recessivi a fronte degli interessi di rilievo pubblico generale sottesi al provvedimento impugnato” il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), rigetta la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente e compensa tra le parti le spese relative alla fase cautelare. lp/AGIMEG