Giochi, Friuli Venezia Giulia: approvato pdl a contrasto del Gap

La III Commissione consiliare regionale, in Friuli Venezia Giulia, ha approvato a maggioranza trasversale (sì del centrosinistra con il M5S, astensione di FI, nessun contrario) il provvedimento di legge in materia di contrasto al gioco e di prevenzione e trattamento delle patologie correlate, elaborato dal comitato ristretto istituito in seno alla Commissione stessa. In 7 articoli si va a modificare, rendendola più efficace, la legge regionale attualmente in vigore sull’installazione e l’utilizzo degli apparecchi da gioco. Sono state introdotte all’articolo 2 specifiche alle definizioni di sala da gioco, sala scommesse, luoghi sensibili, installazione di apparecchi, concessionario. L’articolo 5, che tratta delle competenze della Regione, vede quest’ultima impegnata a collaborare anche con le associazioni degli esercenti, le Camere di commercio e le associazioni del terzo settore, per promuovere un codice etico di autoregolamentazione che responsabilizzi i gestori, ai quali saranno fornite indicazioni di buone pratiche sul gioco che diano informazioni sulle probabilità reali di vincita e un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza. Inoltre, si vieta la concessione di spazi pubblicitari nei locali e sui siti Internet delle istituzioni pubbliche della Regione. Mentre, l’articolo 6 tratta delle competenze dei Comuni che stabiliranno, ora, il divieto per l’installazione di macchine da gioco e la raccolta di scommesse entro la distanza di 500 metri da un luogo sensibile, comunicazione al Comune attraverso lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) entro 10 giorni per l’installazione degli apparecchi; e individueranno gli orari di apertura delle sale e la relativa eventuale sanzione amministrativa. E’ stato, inoltre, introdotto l’aumento dell’Irap dello 0,92% per gli esercizi commerciali che ospitano apparecchi da gioco; e la riduzione dello 0,92% per quelle attività che decideranno di toglierle. Raddoppiate le sanzioni pecuniarie in caso di reiterazione delle violazioni, sino ad arrivare alla sospensione dell’esercizio dell’attività da 10 a 60 giorni. cdn/AGIMEG