Verificare se “sia attendibile ritenere che l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili sia idonea a determinare una contrazione del segmento di mercato e se, in particolare, sia attendibile ritenere che vi possa derivare una privazione dell’intero segmento di mercato in ambito provinciale; se sia attendibile ritenere che l’eventuale marginalizzazione topografica delle sale da gioco in cinture extraurbane possa incidere, in senso positivo o negativo (in termini di affluenza), sul comportamento dei consumatori giocatori e, correlativamente, sull’attività d’impresa; quali possano essere gli effetti di potenziale variazione della domanda”. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), ha dato incarico a un consulente tecnico d’ufficio per capire le conseguenze che l’applicazione del distanziometro potrebbe avere sul territorio della provincia autonoma di Bolzano. “Ritenuto – a fronte del persistente contrasto tra le parti in ordine alla questione di fatto circa la sussistenza, o meno, di un concreto effetto espulsivo degli esercizi de quibus dall’intero territorio comunale di attuale ubicazione degli esercizi medesimi (o dall’intero territorio provinciale), e della rilevanza che tale questione assume in sede di delibazione sulla non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale” e in attesa della relazione del ctu il CdS fissa per la prosecuzione della causa l’udienza pubblica ad una data da individuarsi nel secondo trimestre del 2018. lp/AGIMEG