Gazzetta Ufficiale: pubblicata modifica a Legge Regionale Toscana sul contrasto del Gap. Introdotto obbligo di formazione per gestori e implementati luoghi sensibili

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Regioni la “Legge Regionale della Toscana 23 gennaio 2018, n. 4 Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013”. Il testo aggiorna “alcune definizioni, con particolare attenzione al disturbo da gioco d’azzardo, e vengono integrate le disposizioni volte ad identificare i luoghi sensibili in prossimita’ dei quali non e’ ammessa l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonche’ l’installazione di apparecchi per il gioco lecito. Vengono infine introdotti gli obblighi formativi rivolti ai gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco e al relativo personale, nonche’ i controlli e le sanzioni per l’inosservanza di tali obblighi”. Secondo quanto stabilito dalla normativa: “E’ vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonche’ la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito
all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale piu’ breve, da: a) istituti scolastici di qualsiasi grado; ivi comprese le scuole dell’infanzia; b) luoghi di culto; c) centri socio-ricreativi e sportivi; d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale; e) istituti di credito e sportelli bancomat; f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati”. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili, tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. “Per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si considera altresi’ nuova installazione: a) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;  b) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attivita’”. Il testo vieta poi “qualsiasi attivita’ pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse”. Infine, “I gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro hanno l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento e di assicurare l’iscrizione del personale ivi operante ai corsi medesimi”. cdn/AGIMEG