Dossier Legge Bilancio, Gara concessioni slot e vlt: “Leggi regionali troppo stringenti potrebbero non rendere possibile l’assegnazione dei diritti sul territorio. Verificare l’effettiva fattibilità”. Ecco le conclusioni del Dossier

Le attuali leggi regionali o locali sono limitative sia per quanto riguarda l’effettiva collocazione dei punti gioco sia per quanto riguarda gli orari di accensione degli apparecchi. Per questo motivo è necessario acquisire la conferma sull’effettiva fattibilità nell’assegnare il numero totale di diritti di slot e vlt sull’intero territorio nazionale. E’ quanto sottolinea il Dossier sulla Legge di Bilancio. Ecco il testo integrale. “Commi da 727 a 730 (Concessioni per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento) Le norme prevedono che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito: ADM) attribuisca, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni: a) 200.000 diritti per apparecchi “AWPR” (ossia Apparecchi AWP che consentono il gioco solo da ambiente remoto) da collocare presso bar e tabacchi, presso le sale per slot machine nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo, con base d’asta pari o superiore ad euro 1.800 per ogni diritto e un’offerta minima di 10.000 diritti; b) 50.000 diritti per apparecchi VLT collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito da collocare nelle sale per slot machine nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo, con base d’asta pari o superiore ad euro 18.000 per ogni diritto, e un’offerta minima di 2.500 diritti; c) 35.000 diritti per l’esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi “AWPR”, con base d’asta pari o superiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti; d) 2.500 diritti per l’esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi VLT, con base d’asta non inferiore ad euro 35.000 per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti; e) 40 diritti per poter offrire gioco a distanza, con base d’asta pari o superiore a 2.500.000 di euro per ogni diritto. Le concessioni in parola hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute sono versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d’asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione; la quota restante, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione. Ulteriori elementi di valutazione della disposizione sono forniti dalla relazione illustrativa, secondo la quale la nuova gara avrà ad oggetto l’affidamento in concessione della raccolta mediante gli apparecchi da gioco con vincita in denaro la cui gestione è attualmente affidata a 11 soggetti fino alla scadenza della convenzione di concessione che avrà luogo nel marzo del 2022. La norma rivede l’oggetto e il modello del rapporto concessorio per la specifica tipologia del gioco. L’attuale concessione infatti, prosegue la relazione illustrativa, riguarda la “gestione della rete telematica” cui tutti gli apparecchi da gioco devono essere collegati, mentre nessun rapporto diretto ha l’ADM per quanto riguarda la gestione degli apparecchi e i locali in cui essi sono installati, attività – questa – svolta autonomamente dai concessionari che ne rispondono direttamente nei confronti dell’ADM. La norma prevede un nuovo modello distributivo basato su due tipologie di concessioni a durata novennale e, in particolare: l) concessione per la gestione degli apparecchi da gioco (AWPR e VLT); 2) concessione per la gestione dei locali e delle sale in cui collocare AWPR e/o VLT. Il nuovo modello concessorio ha il pregio di: a) ridefinire la rete distributiva dell’offerta di questa tipologia di gioco, prevedendo un numero massimo di punti di raccolta del gioco mediante apparecchi, oltre al numero massimo di macchine; b) razionalizzare il mercato nel suo complesso, diminuendo il numero complessivo degli operatori (che diventano, peraltro, tutti concessionari), che assumerebbero dimensioni medio/grandi, con semplificazione e maggiori efficacia dei controlli e una migliore compliance”. E’ quanto sottolineato nel Dossier riguardante i Profili Finanziari alla Legge di Bilancio. “Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica – aggiunge – afferma che, al fine di giungere alla scadenza dell’attuale concessione con il nuovo modello già definito, le norme prevedono l’avvio della procedura e lo svolgimento della gara per le nuove concessioni nel corso del 2020/2021, con versamento dell’importo previsto a titolo di una tantum in due rate. Dal punto di vista della quantificazione degli introiti, si prevedono: a) 200.000 diritti per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS, con una base d’asta di 1.800 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale a titolo di una tantum non inferiore a 360 milioni; b) 50.000 diritti per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS, con base d’asta di 18.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale a titolo di una tantum non inferiore a 900 milioni; c) 35.000 diritti per l’esercizio dei punti vendita in cui è possibile installare apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), con base d’asta di 11.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale di 385 milioni; d) 2.500 diritti per l’esercizio dei punti vendita in cui è possibile installare apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), con base d’asta di 35.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale di 87,5 milioni. Stante la prossima scadenza delle concessioni di gioco on line, le norme prevedono altresì la messa a gara di 40 concessioni per l’offerta del gioco a distanza, con base d’asta di 2.500.000 per ogni diritto, con conseguente introito complessivo a titolo di una tantum di almeno 100 milioni. La disposizione prevede inoltre che la una tantum venga versata in due rate: i pagamenti avranno verosimilmente luogo rispettivamente nel corso del 2021 e del 2022. In termini di cassa l’entrata erariale è così quantificabile:
– 2021: 916,25 milioni;
– 2022: 916,25 milioni.
In termini di competenza, tali cifre vanno ripartite per la durata novennale delle concessioni a partire dalla data della loro decorrenza, fissata nel 2022 per gli apparecchi e nel 2023 per le concessioni on line”, continua. “In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, quanto ai profili di cassa, gli elementi forniti dalla relazione tecnica consentono una verifica delle stime (corrispondenti a 1.832,5 milioni, dei quali 1.732,5 milioni per sale e apparecchi e 100 milioni per il gioco a distanza), mentre per quanto attiene ai profili di competenza, non si dispone di tutti gli elementi necessari a verificare la stima di 144,38 milioni sull’indebitamento netto per il 2022. Infatti, ai sensi del SEC 2010 (come rammentato anche dalla relazione tecnica), gli introiti della gara andrebbero ripartiti uniformemente per i nove anni di durata della concessione: prendendo dunque atto che, come riporta la relazione tecnica, le concessioni per sale e apparecchi decorreranno dal 2022 mentre le concessioni per gioco a distanza decorreranno dal 2023, gli effetti ascritti nel 2022, qualora riferiti all’intera annualità, dovrebbero essere di 192,5 milioni (ossia 1.732,5 milioni : 9 anni): l’effetto di 144,38 milioni sembra dunque presupporre che le nuove concessioni partano al termine del primo trimestre 2022. Circa tale ipotesi di ricostruzione, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti dal Governo. Inoltre, più in generale, stante la vigenza di normative, regionali o locali, limitative degli insediamenti di gioco in aree sensibili o in orari particolari, per quanto riguarda la rete fisica sarebbe opportuno acquisire conferma circa l’effettiva possibilità di assegnare il numero totale di diritti sull’intero territorio nazionale. Si rammenta, infatti che la relazione tecnica riferita all’articolo 93 del disegno di legge in esame annovera le leggi regionali e i regolamenti comunali fra le cause della riduzione della raccolta nel comparto AWP; la relazione tecnica al DL n. 50/2017 (art. 6) aveva espressamente escluso dalle stime “gli effetti delle normative locali, sin qui ancora non operative” e la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-10524, svolta il 9 febbraio 2017, includeva tali normative fra gli elementi che inducevano a ritenere probabile una contrazione del gettito nel 2017, evidenziando altresì che “gli enti locali hanno continuato a legiferare in modo sempre più restrittivo””, conclude. cdn/AGIMEG