Camera, Ddl Misure urgenti Mibac: parere favorevole della VI, della IX, della XIV e dell’VIII Commissione

“Il comma 2 dell’articolo 2 incrementa le risorse destinate alle finalità di cui all’articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996, il quale dispone che ogni anno una quota degli utili derivanti dai giochi del lotto sia riservata al Ministero per i beni e le attività culturali per il recupero e la conservazione del patrimonio culturale nonché per interventi di restauro paesaggistico, autorizzando la spesa di 19.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza dello stesso Ministero relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ho osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità”. E’ quanto ha detto in V Commissione alla Camera la relatrice Francesca Flati (M5S) durante la discussione del DL “Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020”, approvato dal Senato.

Il testo ha ricevuto parere con osservazioni dal Comitato per la legislazione, parere favorevole con condizione da parte della I Commissione. Rinviato invece l’esame in II, in V, in XI e in VII Commissione. Parere favorevole della VI, della IX, della XIV e dell’VIII Commissione.

Infine, è stato dichiarato inammissibile in VII Commissione l’emendamento presentato al Ddl Misure urgenti Mibac dai deputati FI Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte che chiede di finanziare il Fondo, per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, della musica amatoriale, dei gruppi corali e dei gruppi folkloristici con le vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali. “Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: « ART. 1-bis. (Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, per la musica amatoriale, per i gruppi corali e per i gruppi folkloristici) 1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo, per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, della musica amatoriale, dei gruppi corali e dei gruppi folkloristici di seguito denominato « Fondo », con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019. 2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la percentuale, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge. Martedì 30 luglio 2019 — 85 — Commissione VII 4. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali assicurando: a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento; b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell’ambito di concorsi, giornate di classificazione e campionati, organizzati dalle associazioni bande musicali o dalle federazioni delle medesime associazioni e riconosciuti dalla Consulta nazionale di cui all’articolo 5, ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 5, comma 3 »”, si legge nell’emendamento. cdn/AGIMEG