Il concessionario è legittimato a pretendere il pagamento delle somme dovute dal gestore in ragione della cosiddetta “tassa dei 500 milioni”, ovvero la riduzione dei corrispettivi della filiera del gioco introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, anche disattivandone gli apparecchi VLT e AWP in caso di inadempienza.
Questo è quanto ha stabilito la Decima Sezione del Tribunale Civile di Roma, che ha respinto il ricorso di un gestore volto “a far cessare immediatamente l’ingiusto provvedimento di sospensione dell’attività di raccolta” messa in atto dal concessionario. Sospensione che, a detta del gestore, lo avrebbe portato a chiudere i locali e a cessare ogni attività, rendendo ancor più difficoltoso il pagamento di quanto dovuto.
Nell’accogliere la tesi del concessionario, i giudici hanno invece ritenuto insussistente il diritto del gestore a pretendere la riattivazione degli apparecchi, evidenziando che “l’onere del prelievo forzoso non è più a carico solo dei concessionari ma grava su tutti gli operatori della filiera del gioco lecito e quindi anche su esercenti e gestori”, come chiarito in maniera inequivocabile sia dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 125/2018, sia dalle recenti pronunce del TAR Lazio del 24 giugno scorso.
Sulla base di tali assunti, il tribunale ha dunque escluso che il concessionario “abbia illegittimamente preteso gli importi in questione e che abbia determinato la inesorabile difficoltà della ricorrente ad onorare gli impegni presi e l’aggravamento della sua posizione debitoria, a dire della ricorrente stessa, causato dalla sospensione del servizio”.
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