Tar Brescia annulla fasce orarie di Roè Volciano. Non c’è alcuna emergenza sanitaria e non hanno alcun effetto

Non c’è “una particolare emergenza sanitaria nel Comune di Roè Volciano” tale da giustificare l’adozione di fasce orarie per limitare il gioco alle Vlt. E non è stata dimostrata “l’efficacia della misura adottata”, visto che non sono state adottate “azioni convergenti a livello sovracomunale che possano garantirla”. In sostanza basterebbe spostarsi in un Comune limitrofo cittadina per eludere il divieto. E’ quanto afferma il Tar Brescia, accogliendo il ricorso di una sala Vlt contro i limiti orari adottati dal Comune di Roè Volciano. L’amministrazione locale aveva adottate tre fasce orarie in cui gli apparecchi dovevano rimanere spenti dalle 07.30 alle 09.30; dalle 12.00 alle 14.00; e dalle 19.00 alle 21.00. “Oltre alla ordinaria chiusura notturna” considera il Tar, il Comune ha posto “il divieto di funzionamento degli apparecchi per sei ore nell’arco della giornata, così venendo a limitare l’orario di esercizio a sole dieci ore e trenta minuti al giorno”. Il giudice sottolinea quindi che la misura è di per sé legittima, per adottare simili limiti però il Comune deve svolgere un’adeguata istruttoria: le limitazioni “possono essere conformi solo nella misura in cui la loro introduzione sia stata preceduta da una puntuale indagine che, con riferimento alla specifica situazione rilevabile sul territorio comunale, ne abbia fatto emergere la loro necessità e utilità al fine di preservare altri beni costituzionalmente tutelati, la cui tutela sia demandata all’autorità comunale”. Tuttavia “L’ordinanza impugnata appare, dunque, carente sotto il profilo dell’istruttoria, dal momento che, nella fattispecie, il Comune si è limitato a basare le proprie scelte su studi riguardanti la situazione dell’intera provincia e a uniformarsi alle indicazioni generali ricavate da tali studi e accordi di programma generici”. In sostanza quindi non ha accertato la “concreta necessità, a livello locale, di incidere su di un fenomeno di cui non è stata, in concreto, accertata la rilevanza nel territorio di Roè Volciano: necessità che avrebbe giustificato l’intervento regolamentare derogatorio rispetto alla vigente normativa, che non impone limiti all’orario di gioco, né tantomeno prescrive dei periodi di sospensione della possibilità di praticare il gioco nel corso della giornata”.