Scommesse: Il Tar Lecce respinge ricorso, contro la chiusura, di un ctd che aveva aderito alla Sanatoria ma non rispettava il vincolo di 500 metri di distanza dai luoghi sensibili

I Ctd sanati restano imbrigliati nelle magli della legge sul gioco in Puglia. “I ctd sono infatti tenuti a rispettare il distanziometro se hanno ottenuto la licenza di pubblica sicurezza solo dopo aver aderito alla procedura di emersione, e non possono invocare il fatto di aver intrapreso l’attività anni prima”. Questo è in sostanza quanto ha stabilito il Tar Lecce, decidendo sul ricorso intentato da un Ctd di Gallipoli contro l’ordine di chiusura inviato dall’Amministrazione comunale, il punto infatti non rispettava la distanza di 500 metri né da una scuola né da una chiesa. Il Ctd nel ricorso ha sostenuto di aver intrapreso l’attività nel giugno 2013 –  allegando una visura camerale come prova – avrebbe quindi dovuto beneficiare del regime transitorio di 5 anni riconosciuto alle sale già attive al momento dell’entrata in vigore della legge. Una tesi che però il Giudice ha respinto: “il punto scommesse della ricorrente non rientra nel regime derogatorio” scrive infatti. E spiega: “la necessaria licenza di P.S. per la gestione del punto di raccolta su rete fisica è stata alla medesima rilasciata solo in data 6 ottobre 2015 e, quindi, dopo l’entrata in vigore” della Legge regionale. Il Tar definisce quindi come “irrilevante” e “generica” la data di inizio attività che si può dedurre dalla visura camerale, e sottolinea che de resto la sanatoria dei Ctd  “rileva unicamente ai fini fiscali”, nulla quindi ha a che vedere con le leggi regionali sul gioco. lp/AGIMEG