Scommesse, Avv. Parrelli (Betn1) ad Agimeg su sentenza Tribunale Savona: “Sentenza storica che afferma discriminazione subìta con bando Monti, l’affermazione del transfrontaliero puro e la liceità dei nostri affiliati ad operare sul territorio nazionale”

“Si tratta di una sentenza molto chiara che afferma come Betn1 operi in Italia, in maniera limpida e trasparente, rispettando sia la legge italiana che maltese che europea. Nonostante siano innumerevole le sentenze di questo tipo a nostro favore, in questa si fa specifico riferimento al transfrontaliero puro, ovvero una società può offrire i propri servizi di scommesse a clienti italiani, ma allora ci chiediamo per quale motivo il nostro sito sia inibito. Dal momento che rispettiamo le normative italiana, maltese ed europea, perché siamo nella lista dei siti oscurati da parte di Monopoli? Abbiamo intenzione di acquisire una licenza italiana quando uscirà il bando scommesse, abbiamo già fatto richiesta ufficiale con i Monopoli di Stato per capire la nostra posizione anche in riferimento alla proroga delle concessioni attuali, in quanto visto che c’è una legge che regolarizza la nostra attività, anche noi abbiamo diritto alla proroga. Quella del Tribunale di Savona è una sentenza storica, in quanto il giudice ha riconosciuto allo stesso tempo la discriminazione da noi subìta con il bando Monti, l’affermazione del transfrontaliero puro e la liceità dei nostri affiliati ad operare sul territorio nazionale”. E’ quanto afferma ad Agimeg l’Avvocato Mariateresa Parrelli, legale Sogno di Tolosa – commentando le motivazioni della sentenza di assoluzione dell’Agenzia Betn1 di Pietra Ligure perché il reato di raccolta abusiva di scommesse contestato al titolare del centro scommesse “non esiste”. Il Giudice ligure ha sentenziato in maniera inconfutabile sia che la società Betn1 può offrire i propri servizi di scommesse in Italia, sia che il suo affiliato può esercitare l’attività di raccolta scommesse per conto del bookmaker maltese. Infatti, dalla lettura della sentenza viene confermata la discriminazione subita da Betn1 a causa della stesura del Bando Monti, che ha indotto il bookmaker a non partecipare alla gara pubblica a causa della richiesta di cedere a titolo gratuito l’uso dei beni materiali ed immateriali, a favore dello Stato italiano, alla scadenza dei termini della Concessione.
La pronuncia a tutela dei diritti della Betn1 si spinge ancora oltre e conferma le doglianze dell’Avvocato Parrelli, legale sia della Società che del titolare dell’agenzia, riconoscendo la possibilità per Betn1 di poter offrire un servizio transfrontaliero “puro” e cioè in cui il contratto di scommessa avviene direttamente tra giocatore e Società, come indicato nella sentenza “Biasci” della Corte di Giustizia Europea. Ciò significa che anche dall’Italia uno scommettitore può connettersi con la società Maltese ed effettuare le proprie scommesse. Nei riguardi del titolare dell’agenzia, invece, è stato accertato che erano state rispettate tutte le procedure di Legge italiana per lo svolgimento dell’attività di raccolta scommesse, con l’invio alla Questura di Savona della comunicazione dell’inizio dell’attività come previsto dalle legge 190/2014 art. 1 comma 644.
Il Legislatore, si legge nella sentenza, con la Legge 190/2014 ha disposto la chiusura immediata dell’esercizio e del punto della raccolta di scommesse “ove si accerti che il gestore non sia in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo. Nel caso che ci occupa, non è stato disposto in tal senso da parte delle Autorità di pubblica sicurezza. Anzi, la Questura di Savona ha preso specificatamente in considerazione tale ipotesi ed ha concluso in data 15/12/2016, che non sussistono i presupposti per un intervento di chiusura, disponendo la conclusione del procedimento”. “Quanto disposto dal Tribunale Ligure – dichiara l’Avvocato Parrelli – ravvisa la correttezza commerciale e legale e attesta la liceità delle agenzie affiliate al nostro brand essendo conformi alla normativa italiana che gli riconosce il titolo amministrativo per lo svolgimento della propria attività”. cr/AGIMEG