CGE, Sui giochi, sì all’Iva in aggiunta a un tributo speciale, purché questo non sia commisurato alla raccolta

Sui giochi può essere applicata l’Iva in aggiunta a un altro tributo speciale, purché quest’ultimo “non abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari”, non sia in altre parole congegnato come l’imposta sul valore aggiunto. E’ quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea decidendo su una causa che ha visto contrapposti il Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft  – compagnia che gestisce apparecchi da gioco in sette casinò nei Land di Amburgo, dello Schleswig-Holstein e del Mecklembourg-Vorpommern – e l’amministrazione fiscale di Amburgo-Bergedorf. Il giudice comunitario ha dato una lettura della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’IVA. Per la Corte di Giustizia, inoltre è conforme al diritto comunitario “una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d’azzardo con possibilità di vincita, l’importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile”. La questione nasce da una prassi – che si è formata in Germania dopo una sentenza della stessa CGE del 1994, Glawe (C‑38/93) – “che consiste nel considerare come base imponibile non già la totalità delle poste, ma solamente l’incasso, di norma per mese di calendario. Tuttavia, i proventi di cassa mensili dipenderebbero dalle vincite e dalle perdite dei diversi giocatori e non esisterebbe più alcuna relazione tra l’IVA esigibile e la posta giocata dal giocatore individuale”. Gli apparecchi da gioco sono infatti muniti di un ‘hopper’ che viene riempito dal gestore prima di ogni messa in funzione dell’apparecchio. Inoltre, le monete inserite dai giocatori cadono nell’hopper fino a che non è pieno, poi vengono automaticamente convogliate verso la cassa. Le banconote, invece, finiscono direttamente nella cassa, e vengono conteggiate elettronicamente. Le macchine inoltre sono impostate per non consentire ai giocatori di non convertire più di 20 centesimi in punti – che permettono di iniziare il gioco – ogni 5 secondi, e più di 80 euro l’ora “dopo la detrazione delle vincite. Se è raggiunto il limite di 80 euro all’ora, non è possibile effettuare alcuna altra conversione dalla memoria denaro alla memoria punti per il resto dell’ora («pausa di conversione»)”. lp/AGIMEG