Cassazione accoglie ricorso Stanleybet, Avv. Agnello ad Agimeg: “Per la seconda volta annullato il provvedimento del Tribunale del riesame di Salerno che ha negato dissequestro centro Stanley”

“L’onere probatorio” sulla bontà della clausola di cessione della rete non è compito del bookmaker o del ricorrente, ma è un dovere che “incombe sull’organo d’accusa che afferma la natura delittuosa della condotta contestata”. Con questa motivazione la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un titolare di un centro Stanleybet della provincia di Salerno: il locale del ricorrente era stato sequestrato nel 2013 per la mancanza della licenza di polizia ma tre anni dopo la Cassazione aveva chiesto al Tribunale del Riesame di Salerno di riesaminare la questione sulla base della pronuncia della Corte di Giustizia Ue, in particolare sulla questione della cessione gratuita della rete – clausola contenuta nel bando Monti – che i giudici europei hanno stabilito essere in contrasto con i principi comunitari. Il Tribunale di Salerno anche nella nuova decisione aveva confermato la legittimità del sequestro ma, per la Cassazione, non avrebbe adeguatamente motivato la sua decisione, venendo meno a un suo compito preciso. “Per la seconda volta la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame di Salerno, che ha negato la disapplicazione della normativa italiana e il dissequestro del centro Stanley”, ha dichiarato ad Agimeg l’Avvocato Daniela Agnello, che ha difeso il centro Stanley in provincia di Salerno.
Per la Cassazione, come si legge nella sentenza, “gli unici elementi probatori in ordine alla valutazione in concreto della proporzionalità o meno della clausola di cessione a titolo non oneroso dei beni allo scadere della concessione, utilizzati dal concessionario nella gestione e nella raccolta di scommesse, sono stati forniti dall’odierno ricorrente, attraverso tre consulenze richiamate sommariamente nell’ordinanza impugnata e, più ampiamente, nel ricorso. A fronte di tali elementi, non risulta che l’onere della prova da parte dell’ufficio requirente – strettamente collegato, nella specie, all’esigenza di provare il fumus commissi delicti – sia stato assolto nei termini in precedenza indicati”.
“Sotto tale profilo – affermano i supremi giudici – la valutazione compiuta dal Tribunale salernitano in sede di rinvio si mostra incompleta, in quanto inidonea a chiarire, nel caso specifico, se possa parlarsi o meno di rispetto del suddetto criterio di proporzionalità degli effetti di tale clausola rispetto alle finalità perseguite dal legislatore alla stregua dell’interpretazione, da parte della Corte di Giustizia Ue, della normativa nazionale all’epoca vigente (e del bando di gara 2012 emanato in conformità ad essa) alla luce dell’ordinamento dell’Unione Europea (…). L’ordinanza impugnata, pertanto, non risolve sul punto la questione della violazione di legge denunciata dal ricorrente, violazione da riferirsi in particolare ai principi di libertà di servizi e stabilimento all’interno della Unione Europea, affermati dagli artt. 49 e 56 del Tfue, come precisati dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo; e va per l’effetto annullata con rinvio al Tribunale di Salerno, per nuovo esame”. lp/AGIMEG