Potenziamento contrasto a siti di gioco illegali, concessione gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale: pubblicato in GU il DL Agosto

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la legge che converte il Dl Agosto. Nel testo sono contenute anche delle misure che interessano il settore del gioco: attraverso il potenziamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verrà combattuto il gioco d’azzardo illegale, verrà riorganizzato il comparto degli apparecchi senza vincita in denaro e sarà data la possibilità ad ADM di costituire società “in house” per occuparsi di servizi di certificazione di qualità dei prodotti. Infine, c’è la concessione della proroga degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall’aggiudicazione della gara per la gestione del Superenalotto. Ecco gli articoli sul gioco:

Art. 101

Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore
nazionale

1. A causa della straordinarieta’ e imprevedibilita’ degli eventi
scaturenti dall’attuale situazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19, sono prorogati i termini degli adempimenti
tecnico-organizzativi ed economici previsti dall’aggiudicazione della
gara indetta ai sensi dell’articolo 1, comma 576, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, per la concessione della gestione dei giochi
numerici a totalizzatore nazionale. La data per la stipula e la
decorrenza della convenzione e’ fissata al 1° dicembre 2021.
2. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono stabilite le modalita’ di corresponsione della seconda
rata una tantum dell’offerta economica, in modo tale da garantire il
pagamento dell’intero importo entro il 15 dicembre 2020.

Art. 102

Inibizione di siti web

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’esercizio delle
proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai
fornitori di connettivita’ alla rete internet ovvero ai gestori di
altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che
forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione
delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi,
secondo modalita’ non conformi a quelle definite dalle norme vigenti
nei citati settori. L’ordine di rimozione puo’ avere ad oggetto anche
la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche
atte ad eludere i provvedimenti disposti dall’Agenzia medesima.
1-bis. L’ordine di cui al comma 1 puo’ riguardare anche i prodotti
accessori ai tabacchi da fumo quali cartine, cartine arrotolate senza
tabacco e filtri funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino
per arrotolare le sigarette, di cui all’articolo 62-quinquies del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
nonche’ i prodotti di cui all’articolo 62-quater del medesimo testo
unico.
2. I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l’obbligo di
inibire l’utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori
o in relazione alle quali forniscono servizi. L’Agenzia delle dogane
e dei monopoli stabilisce con apposite determinazioni del direttore
generale le modalita’ degli adempimenti previsti dal presente
articolo. L’inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalita’
e tempistiche ivi previste comporta l’irrogazione, da parte
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sanzione
amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna
violazione accertata. La pubblicazione nel sito internet
istituzionale dell’Agenzia degli ordini e dei provvedimenti
sanzionatori ha valore di notifica. Decorsi quindici giorni
dall’ordine di cui al comma 1, in caso di mancato ottemperamento,
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta ogni utile provvedimento
finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun
indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati i commi da 50 a 50-quater dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle
predette disposizioni sui procedimenti sanzionatori gia’ avviati e
non ancora conclusi.

Art. 103

Servizi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

1. Al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli
di svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi di cui al comma
3, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze puo’ essere
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una
apposita societa’, di cui la predetta Agenzia e’ socio unico,
regolata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175. Lo svolgimento dell’attivita’ della societa’ e’
disciplinato nell’ambito della convenzione triennale prevista
dall’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Ove la societa’ di cui al comma 1 sia costituita, il relativo
statuto prevede che l’organo amministrativo e’ costituito da un
amministratore unico, individuato nel direttore dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, e che la societa’ medesima opera sulla base di
un piano industriale che comprovi la sussistenza di concrete
prospettive di mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario
della gestione. Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la
societa’ si avvale, tramite apposito contratto di servizio con
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, del personale e dei servizi di
laboratorio dell’Agenzia stessa.
3. La societa’ di cui al comma 1 puo’ essere costituita per lo
svolgimento dei servizi di:
a) certificazione di qualita’ dei prodotti realizzata attraverso
l’analisi tecnico – scientifica e il controllo su campioni di merce
realizzati presso i laboratori dell’Agenzia;
b) uso del certificato del bollino di qualita’, qualora il
prodotto analizzato soddisfi gli standard di qualita’ (assenza di
elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione
dello stesso, previo riconoscimento all’Agenzia delle dogane e dei
monopoli di una royalty per l’utilizzo del bollino di qualita’, e
sino a quando i controlli previsti dall’Agenzia delle dogane e dei
monopoli nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il
mantenimento degli standard qualitativi.
4. Ogniqualvolta si fa riferimento a: Agenzia delle dogane,
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Direzione generale
dogane ed imposte indirette sugli affari, Dipartimento delle dogane,
Ministero delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, Laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle
imposte indirette, compartimenti doganali, circoscrizioni doganali,
dogane, sezioni doganali, posti di osservazione dipendenti da
ciascuna dogana, dogane di seconda e terza categoria, ricevitori
doganali, posti doganali, Uffici Tecnici di Finanza, ispettorato
compartimentale dell’amministrazione dei monopoli di stato, monopoli
di Stato, si intende l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i
rispettivi Uffici di competenza.
4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000
euro per l’anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.

Art. 104

Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro

1. All’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-bis, dopo le parole «le sue regole fondamentali»
sono inserite le seguenti: «nonche’ tutti i giochi che, per modalita’
similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre
una medesima aspettativa di vincita.»;
b) il comma 7-ter e’ sostituito dal seguente:
«7-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
e’ determinata la base imponibile forfetaria dell’imposta sugli
intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei rischi
connessi al gioco d’azzardo sono definite le regole tecniche
finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7
nonche’ la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi
i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta,
cosi’ come definiti dalla normativa vigente»;
c) al comma 7-quater dopo le parole «per l’acquisizione di premi»
sono inserite le seguenti: «di modico valore»;
d) il comma 7-quinquies e’ abrogato.

Art. 105

Lotteria degli scontrini cashless

1. All’articolo 141, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse
disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 542, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, per l’anno 2020, sono interamente destinate
alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria
degli scontrini.
1-ter. A decorrere dall’anno 2020, le spese di cui al comma 1-bis
sono gestite, d’intesa con il dipartimento delle finanze, dal
dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei
servizi del Ministero dell’economia e delle finanze il quale,
nell’ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo
di 240.000 euro, puo’ avvalersi con decorrenza non antecedente al 1°
ottobre 2020, di personale assunto con contratti di lavoro a tempo
determinato fino a sei unita’, con una durata massima di quindici
mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo
di 40.000 euro per ciascun incarico.».

cdn/AGIMEG