Quarantena e ampliamento uso del Green Pass rafforzato, il testo del nuovo decreto Covid in Gazzetta Ufficiale

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Ecco il testo pubblicato in Gazzetta:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta’ di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivita’ scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l’accesso alle attivita’ culturali,
sportive e ricreative, nonche’ per l’organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita’ economiche e sociali.»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21
aprile 2021, nonche’ l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126, con cui e’ stato dichiarato e prorogato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’
dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di integrare il
quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del
predetto virus in relazione all’evolversi della situazione
epidemiologica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19

1. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, e’ consentito esclusivamente ai
soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui
all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge
n. 52 del 2021, nonche’ ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma
3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l’accesso ai
seguenti servizi e attivita’:
a) alberghi e altre strutture recettive di cui all’articolo
9-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021,
nonche’ ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi
anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
b) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 9-bis,
comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021;
c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui
all’articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge n. 52
del 2021.
2. A decorrere dal 10 gennaio 2022, all’articolo 9-quater, del
decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di trasporto, l’alinea e’
sostituita dalla seguente:
«1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19, e’ consentito esclusivamente ai soggetti in possesso
delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2,
lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche’ ai
soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge n. 52 del 2021, l’accesso ai seguenti mezzi di
trasporto e il loro utilizzo:».
3. A decorrere dal 10 gennaio 2022:
a) all’articolo 9-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del
decreto-legge n. 52 del 2021, le parole «dei servizi di ristorazione
all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati
esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse;
b) all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021,
n. 172, al secondo periodo, le parole «di quelli prestati all’interno
di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente
ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, nel medesimo periodo ivi
previsto, si applicano anche all’accesso e all’utilizzo dei seguenti
servizi e attivita’:
a) impianti di risalita con finalita’ turistico-commerciale,
anche se ubicati in comprensori sciistici;
b) servizi di ristorazione all’aperto;
c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto,
centri benessere per le attivita’ all’aperto;
d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attivita’
all’aperto.
5. Dal 10 gennaio 2022 la lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo
9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021 e’ abrogata.
6. All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
il terzo periodo e’ sostituito dal seguente:
«In zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni di cui
al primo periodo e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di
una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma
2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui all’articolo 9-bis,
comma 3, primo periodo, e la capienza consentita non puo’ essere
superiore al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso
rispetto a quella massima autorizzata.».

Art. 2

Ulteriori disposizioni in materia di contenimento
della diffusione del COVID-19

1. All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma
7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del
ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla
somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti
con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al
primo periodo e’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati
positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura
della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le
modalita’ attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti
dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La
cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o
dell’auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all’esito
negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione
dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a
cio’ abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalita’
anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente
competente del referto con esito negativo determina la cessazione del
regime di quarantena o di auto-sorveglianza.».

Art. 3

Contenimento dei prezzi dei dispositivi
di protezione delle vie respiratorie

1. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati
alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d’intesa con il Ministro
della salute, un protocollo d’intesa con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri
rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022
e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a
prezzi contenuti. Il Commissario monitora l’andamento dei prezzi dei
dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al
Governo.

Art. 4

Disciplina sanzionatoria

1. La violazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2
dell’articolo 1 e degli obblighi previsti dall’articolo 2 del
presente decreto e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, commi 1 e 2, 8, commi 1 e 2, 11,
comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad
essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n.
19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. I titolari o i
gestori dei servizi e delle attivita’ di cui all’articolo 1, commi 1
e 2, del presente decreto e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, comma 1,
del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sono tenuti a verificare
che l’accesso ai servizi e alle attivita’ avvenga nel rispetto delle
disposizioni previste dai medesimi articoli. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19, fermo quanto previsto dall’articolo 7,
comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono effettuate
con le modalita’ indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Alle violazioni delle
disposizioni relative all’accesso ai servizi e alle attivita’ di cui
all’articolo 9-bis, comma 1, lettere a-bis), e) e g-bis), del
decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e agli articoli 4, comma 2, 5 e
8, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si
applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria prevista
dall’articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 aprile
2021 n. 52.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.

cdn/AGIMEG