Legge di Bilancio 2020, Relazione Illustrativa: nuova gara slot e vlt, obiettivo scomparsa piccoli operatori, spazio solo ai medio/grandi concessionari. Ecco i testi integrali

La nuova bozza, aggiornata alla tarda serata di ieri, della Legge di Bilancio 2020 non cambia per quanto riguarda il settore dei giochi. Ma è molto interessante capire cosa ha portato il Governo ad indire, con molto anticipo, la gara per slot e vlt. Rivedere l’oggetto ed il modello del rapporto concessorio per il settore delle slot e vlt, che non dovrà riguardare “solo” la gestione della rete telematica, ma anche un rapporto diretto con la gestione degli apparecchi ed i locali in cui essi sono installati. E’ la motivazione, inserita alla Relazione Illustrativa all’ultima bozza della Legge di Bilancio, data per l’indizione della nuova gara per l’affidamento in concessione delle slot e delle vlt. Nell’ottica di un riordino del settore, si legge ancora nella relazione, si prevede un nuovo modello distributivo basato su due tipologie di concessioni di 9 anni: concessione per la gestione degli apparecchi da gioco (Awpr e vlt) e concessione per la gestione dei locali e delle sale in cui collocare le Awpr e/o le Vlt. In questo nuovo modello si ridefinisce la rete distributiva dell’offerta di questi giochi, prevedendo un numero massimo di punti di raccolta ed un numero massimo di macchine e si razionalizza il mercato, diminuendo il numero complessivo degli operatori, che diventano così tutti concessionari, assumendo dimensioni medio/grandi, con semplificazione e maggiore efficacia dei controlli e una migliore compliance. Ecco il testo integrale della Relazione Illustrativa e di seguito i due articoli riguardanti i giochi inseriti nella Legge di Bilancio 2020:

Art. 92
(Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)

La norma prevede l’indizione di una nuova gara per l’affidamento in concessione della raccolta mediante gli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., la cui gestione è attualmente affidata a 11 soggetti fino alla scadenza della convenzione di concessione che avrà luogo nel marzo del 2022. La norma rivede l’oggetto e il modello del rapporto concessorio per la specifica tipologia del gioco. L’attuale concessione infatti, riguarda la “gestione della rete telematica” cui tutti gli apparecchi da gioco devono essere collegati, mentre nessun rapporto diretto ha l’Agenzia per quanto riguarda la gestione degli apparecchi e i locali in cui essi sono installati; attività questa svolta autonomamente dai concessionari che vi rispondono direttamente nei confronti dell’Agenzia.

L’articolo proposto rivede, nell’ottica di un riordino del settore, l’attuale contesto, prevedendo un nuovo modello distributivo basato su due tipologie di concessioni a durata novennale e, in particolare:

1) concessione per la gestione degli apparecchi da gioco (AWPR e VLT);

2) concessione per la gestione dei locali e delle sale in cui collocare AWPR e/o VLT.

Il nuovo modello concessorio ha il pregio di:

  1. a) ridefinire la rete distributiva dell’offerta di questa tipologia di gioco, prevedendo un numero massimo di punti di raccolta del gioco mediante apparecchi, oltre al numero massimo di macchine;
  2. b) razionalizzare il mercato nel suo complesso, diminuendo il numero complessivo degli operatori (che diventano, peraltro, tutti “concessionari”), che assumerebbero dimensioni medio/grandi, con semplificazione e maggiori efficacia dei controlli e una migliore compliance.

Art. 93

(Incremento del prelievo sulle vincite)

La proposta di legge aumenta il prelievo sulle vincite conseguite mediante gli apparecchi video lottery (c.d. “VLT”), di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il diritto sulle vincite conseguite ai giochi numerici a totalizzatore nazionale  e alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, introdotti, sulla parte della vincita eccedente euro 500, rispettivamente dagli articoli 5, comma 1, lettera a) e 6 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2  marzo  2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012  n. 44, nella misura del 6 per cento. Per effetto dell’art. 6, comma 3, del D.L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, le misure sono state aumentate al 12%, sempre sulla parte della vincita eccedente euro 500La proposta in esame, al comma 1, introduce un’aliquota pari all’1,8% per le vincite fino a 500 euro a partire da maggio 2020, che scende all’1,3% per il 2021 e incrementa l’aliquota del prelievo dal 12% al 15% per la parte di vincita eccedente i 500 euro, conseguite tramite apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett. b).

Il comma 2 incrementa l’aliquota del prelievo applicabile sulle vincite conseguite nei giochi numerici a totalizzatore nazionale e nelle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, dal 12% al 15%.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per le modifiche ai sistemi di gioco, la decorrenza della disposizione è fissata al 1 maggio 2020 per il prelievo di cui al comma 1 e al 1 aprile 2020 per il prelievo di cui al comma 2.

Dalla norma restano esclusi i giochi numerici a quota fissa (Lotto, 10&Lotto e Millionday) in quanto le aliquote previste per le vincite relative a tali giochi (peraltro, quella del 10&Lotto è stata aumentata dal D.L. n. 4/2019) trovano applicazione su qualsiasi importo, contribuendo al gettito totale di questo prelievo per circa il 70%.

Il comma 3 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si intervenga sulla previsione recata dall’articolo 6 del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, che destina il 10% del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar ad un fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto. La rimodulazione demandata ad un provvedimento direttoriale ha la finalità di adeguare l’ammontare delle somme destinate a montepremi al variare delle aliquote relative al prelievo sulle vincite.

 

Art. 92
(Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)

  1. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni:
  2. a) 250.000 diritti per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 1.400 per ogni diritto, con un offerta minima di 10.000 diritti;
  3. b) 58.000 diritti (per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro  15.500 per ogni diritto, con un offerta minima di 2.500 diritti;
  4. c) 35.000 diritti per l’esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un offerta minima di 100 diritti;
  5. d) 2.800 diritti per l’esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore ad euro 30.000 per ogni punto di vendita, con un offerta minima di 100 diritti;
  6. e) 50 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d’asta non inferiore ad euro 2.000.000 per ogni diritto.
  7. Le concessioni di cui al comma 1 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d’asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.
  8. Possono partecipare alle selezioni di cui al presente articolo i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.
  9. Al fine di assicurare lo svolgimento delle gare e la collocazione dei punti vendita di gioco, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’interno, sono fissate regole uniformi per tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione dei punti di gioco.

Art. 93
(Incremento del prelievo sulle vincite)

  1. Il prelievo sulle vincite previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato nelle seguenti misure:
  2. a) 1,8 per cento dal 1 maggio 2020 e 1,3 per cento dal 1 gennaio 2021, per le vincite fino a 500 euro;
  3. b) 15 per cento, dal 1 maggio 2020, per la parte della vincita eccedente euro 500.
  4. A decorrere dal 1 marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 15 per cento.

3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata  la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto,  di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite. lp/AGIMEG