Dossier DL superamento della fase emergenziale: “Prorogato green pass rafforzato per il mese di aprile per le attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò”

“Le novelle di cui all’articolo 6, comma 2, e di cui all’articolo 7, comma 128, operano la revisione di un complesso di norme che, nella disciplina vigente fino al 31 marzo 2022, richiedono, per l’accesso ad alcuni ambiti o servizi o per lo svolgimento di alcune attività, il possesso di un certificato verde COVID-19 di base (in corso di validità) e, per altre fattispecie, il possesso di un omologo certificato rafforzato – generato, cioè, da vaccinazione contro il COVID-19 o da guarigione dalla medesima malattia, con esclusione dei certificati generati in base ad un test molecolare o antigenico rapido. Le novelle, con riferimento al periodo 1° aprile 2022-30 aprile 2022, stabiliscono, a seconda della singola fattispecie di ambito, servizio o attività, la proroga della suddetta condizione, o il passaggio dalla condizione del certificato rafforzato a quella relativa al certificato di base ovvero la cessazione della medesima condizione alla data del 31 marzo 2022. Restano ferme, ai fini in oggetto, le esenzioni dalle condizioni in esame per i soggetti di età inferiore a dodici anni e per quelli che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19”. E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio Studi sul DL Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza pubblicato al Senato.

“Le novelle, inoltre, prorogano, per il mese di aprile 2022, la condizione del possesso del certificato verde COVID-19 rafforzato – ferme restando le esenzioni soggettive suddette – con riferimento a: – le piscine, i centri natatori, le palestre, gli sport di squadra o di contatto34, i centri benessere, con esclusivo riferimento alle attività che si svolgano al chiuso, nonché gli spazi adibiti a spogliatoi e docce, ferma restando l’esclusione dell’obbligo del possesso di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Si ricorda che tale obbligo in esame si applica anche qualora tali ambiti si trovino all’interno di strutture ricettive. Rispetto alla norma vigente fino al 31 marzo 2022, per le attività che si svolgano all’aperto negli ambiti in esame cessa dal 1° aprile 2022 la condizione del possesso del certificato verde COVID-19 (condizione avente ad oggetto, fino al 31 marzo 2022, per le fattispecie suddette, il possesso del certificato rafforzato). Si valuti l’opportunità di chiarire, per l’ipotesi in cui lo svolgimento di tali attività all’aperto costituisca una forma di lavoro, se trovino applicazione le norme sul possesso del certificato verde COVID19 relative ai lavoratori (per le quali si rinvia alla scheda unica sull’articolo 6, commi 6-8, e sull’ articolo 8, comma 6 e comma 8, lettere c), d) ed e), del presente decreto); – i convegni e i congressi; – i centri culturali, i centri sociali e ricreativi, con riferimento alle attività che si svolgano al chiuso e ferma restando l’esclusione dei centri educativi per l’infanzia (quest’ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi). Rispetto alla norma vigente fino al 31 marzo 2022, per le attività che si svolgano all’aperto negli ambiti in esame cessa dal 1° aprile 2022 la condizione del possesso del certificato verde COVID-19 (condizione avente ad oggetto, fino al 31 marzo 2022, per le fattispecie suddette, il possesso del certificato rafforzato); – le feste comunque denominate – conseguenti o non conseguenti alle cerimonie civili o religiose – nonché gli eventi a queste assimilati, limitatamente alle fattispecie di svolgimento al chiuso. Rispetto alla norma vigente fino al 31 marzo 2022, per le corrispondenti fattispecie di svolgimento all’aperto cessa dal 1° aprile 2022 la condizione del possesso del certificato verde COVID-19 (condizione avente ad oggetto, fino al 31 marzo 2022, per le fattispecie suddette, il possesso del certificato rafforzato); – le attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; – le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; – la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico ed agli eventi o competizioni sportivi, qualora tali manifestazioni si svolgano al chiuso. Come detto, per la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico ed agli eventi o competizioni sportivi all’aperto, le novelle prevedono, per il mese di aprile 2022, la condizione del possesso del certificato verde COVID-19 di base”, sottolinea. cdn/AGIMEG