Dl Agosto, chiusura contenzioni concessionari scommesse, proroga concessioni gioco online e riallineamento concessioni: ecco gli EMENDAMENTI presentati

Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive, riallineamento temporale delle concessioni dei giochi e proroga delle concessioni del gioco online al 31 dicembre 2022. Sono queste le richieste contenute negli emendamenti presentati al Dl Agosto al Senato. Ecco gli emendamenti integrali:

Emendamenti

SCHIFANI
Dopo l’articolo 100 aggiungere il seguente
«Articolo 100-bis – (Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della
Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed
economicità, si procede alla ridefìnizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni
accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione
delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di
concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso
delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito
indicati:
a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione — delle quote di
prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute
e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata
della titolarità della concessione, non inferiore al 70 per cento della somma accertata nelle predette
pronunce;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella
titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni
di euro (64,5 milioni vedi relazione tecnica) per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 114, comma 4.»

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
“1- bis. Considerata la proroga di cui al comma 1 e l’onerosità dei contratti in essere, i punti
vendita della rete fisica che operano la raccolta dei giochi di cui al presente articolo, potranno
esercitare liberamente il diritto di recesso dal contratto sottoscritto con la società concessionaria a
cui è demandata la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, previa comunicazione da
inviarsi nelle modalità previste nel medesimo contratto con un preavviso di 30 giorni, senza alcun
addebito di sanzioni, penali o corrispettivi contrattualmente previsti in ragione del recesso
anticipato rispetto alla naturale scadenza.”
Conseguentemente all’articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
“d-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte HI,
“Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

PITTELLA, D’ALFONSO, ROJC
Dopo l’articolo 101, inserire il seguente:
Art. 101-bls
(Riallineamento temporale delle concessioni dei giochi)
1. In ragione deila straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esigenza di
preservare la capacità distributiva necessaria all’offerta legale a tutela degli utenti e del flusso di entrate erariali, i
termini previsti dall’articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lettere da a) a d), dall’articolo 24
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, e la durata della
concessione in essere per la gestione telematica del gioco ledto di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono prorogati di 18 mesi oltre i termini disposti dall’articolo
69 de! decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito nella legge 24 aprile 2020, senza oneri aggiuntivi.
2. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per S’avvio delle nuove concessioni
ai sensi dell’articolo 1, comma 727, lettera e), delia legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono prorogate sino al 31
dicembre 2022 le concessioni per la raccolta del gioco a distanza aventi scadenze antecedenti a fronte della
corresponsione di una somma di euro 2.800 per ciascun mese intero intercorrente tra la data di scadenza e il 31
dicembre 2022. Il termine di cui alla richiamata lettera e) è prorogato al 30 giugno 2022.
3. Per gli affidamenti già in proroga restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie proporzionate
alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazione del Direttore generale
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; a detti obblighi sono tenuti tutti gli affidatari dalla scadenza originaria
delle concessioni interessate da quanto previsto ai precedenti commi.

PICHETTO FRATIN
Dopo, inserire il seguente:
«Art. 101-bis (Proroga delle concessioni dei giochi)
1. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l’avvio delle nuove
concessioni ai sensi dell’ali. 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le
concessioni per la raccolta del gioco a distanza sono prorogate sino al 31 dicembre 2022, a fronte
della presentazione di adeguata garanzia e della corresponsione per ciascuna concessione, di una
somma pari a euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e
il 31 dicembre 2022.
2.1 termini della scadenza delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati e per la raccolta del Bingo,
nonché la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi da
intrattenimento, sono prorogati al 31 dicembre 2022.
Pertanto, i termini per l’indizione delle rispettive procedure di selezione previsti dall’articolo 24 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157, modificato dall’art. 69 del decreto-legge n, 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge n. 27
del 29 aprile 2020 e dall’articolo 1, comma 727, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono
allineati al 30 giugno 2021.
Con determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare
entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli
adempimenti tecnici e le modalità di adeguamento alla normativa vigente fino all’aggiudicazione
delle nuove concessioni.
3. In ragione della sospensione della raccolta e delle restrizioni applicate nei pubblici esercizi durante
l’emergenza sanitaria da Covid 19, sono altresì prorogati di 18 mesi i termini della scadenza delle
concessioni dei giochi numerici a quota fissa e delle lotterie istantanee.

P1CHETTO FRATIN
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 101- bis. (Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)
1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione
dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate
con uno o più decreti del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare
sulla bas&dei seguenti criteri direttivi:
a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta
dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;
b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di
obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.
2. Alla data di entrata hi vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni
normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio
2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.”

DE BERTOLDI.
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 101-bis
(Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)
1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi
numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti
del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri
direttivi:
a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e
delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;
b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza
delle apparecchiature e delle modalità di gioco.
2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative
incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n, 33; 4
ottobre 2002, n. 240.”

es/AGIMEG