Divina (Lega): vietare slot a meno di 300 da scuole e pubblicità alle sale da gioco

Limitare l’utilizzo degli apparecchi da gioco attraverso l’utilizzo della carta ragionale dei servizi in modo da impedirne l’accesso da parte dei minorenni; impedire l’apertura di sale da gioco a meno di 300 metri da scuole e centri giovanili e vietare la pubblicità che si riferisce alle sale: è quanto prevede il disegno di legge, presentato dal senatore leghista Sergio Divina, intitolato “Misure urgenti sul gioco d’azzardo per la tutela dei minori, per il contrasto del gioco compulsivo e sul divieto della pubblicità dei luoghi di gioco”. Divina ricorda che “un dato consolidato è che, con l’aumentare della crisi e delle difficoltà, in tante persone aumenta anche la speranza di uscirne con un colpo di fortuna: non è un caso, infatti, che in questi particolari periodi aumentino sensibilmente le giocate”. Le norme proposte, prosegue il senatore, “sono finalizzate a tutelare le persone ritenute maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognose di cure di tipo sanitario-assistenziale, a prevenire forme di gioco compulsivo, nonché a evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, in modo da tutelare determinate categorie di persone e di prevenire il vizio del gioco”. Ecco il testo completo del disegno di legge:

Art.1. 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per disciplinare l’obbligo dell’utilizzo della carta regionale dei servizi per accedere agli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 2. I decreti di cui al comma 1 prevedono: a) che gli apparecchi di cui al comma 1 siano dotati di un sistema di riconoscimento dei giocatori tramite la
carta regionale dei servizi; b) che gli apparecchi di cui al comma 1 non si attivino, qualora rilevino, dalla carta regionale dei servizi, la minore età del giocatore; c) modalità per monitorare, tramite la carta regionale dei servizi, le abitudini di gioco dei singoli utenti e per introdurre limiti al numero di giocate, in proporzione al reddito del giocatore. Art. 2. 1. È fatto divieto di esercitare qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco. 2. È vietato il rilascio della licenza all’esercizio di sale da gioco in un raggio di 300 metri da istituti scolastici, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali, operanti in ambito sanitario o socio assistenziale.

3. I comuni, nell’ambito delle loro competenze, possono individuare ulteriori limitazioni all’ubicazione delle sale da gioco, compatibilmente con il loro impatto sul contesto e la sicurezza urbani nonché sui problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
rov/AGIMEG