Ddl Bilancio, ecco il testo integrale dell’articolo, con tutti gli interventi in materia di gioco

Art. 90

Disposizioni in materia di giochi

  1. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifcazioni:
  2. a) alla linea, le parole: “anni dal 2013 al 2016” sono sostituite dalle parole: “anni dal 2013 al 2018” e le parole: “nel corso dell’anno 2016” sono sostituite dalle parole: “entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro”;
  3. b) alla lettera c), le parole: “euro 5.000” e “euro 2.500” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “euro 7.500” e “euro 3.500”; dopo le parole: “legge 13 dicembre 2010, n. 220” sono inserite le parole: “anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti”.

Al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l’esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sporti, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell’intesa approvata in Conferenza Unificata, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce una gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all’articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un introito di almeno pari a 410 milioni. A tal fine le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1 comma 643 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di giochi pubblici.

  1. Al fine di consentire l’espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1 e 2, le Regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all’intesa sancita in data 7 settembre 2017, in sede di Conferenza Unificata. es/AGIMEG