Camera, DL Energia: presentati emendamenti per taglio dei canoni concessori nei periodi di chiusura delle sale bingo

Il Bingo torna sotto i riflettori con il DL Energia al vaglio delle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive della Camera. Diversi sono stati infatti gli emendamenti presentati per chiedere il taglio dei canoni concessori nei periodi di chiusura delle sale bingo per il contenimento del Covid.

Così l’emendamento a prima firma Manca (PD) chiede la non debenza canoni concessori nei periodi di chiusura delle sale bingo. “Al fine di sostenere i concessionari delle sale per il gioco del bingo nell’affrontare i crescenti costi energetici imposti dalle previsioni vigenti in materia di salubrità degli spazi e tutela dei consumatori, gli oneri concessori previsti dall’articolo 1 comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativi ai periodi di sospensione dell’attività di raccolta tra l’ottobre del 2020 ed il giugno del 2021 in ragione di provvedimenti conseguenti allo stato d’emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe non sono dovuti”.

L’emendamento a prima firma Foti (FdI) stabilisce: “All’articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ‘periodo di sospensione dell’attività’ sono da intendersi riferite a ciascun mese o frazione di mese interessati dalle prescrizioni di chiusura al pubblico fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe”.

Sono previste disposizioni in materia di gioco del Bingo anche dall’emendamento a prima firma Cortelazzo (FI): “All’articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ‘periodo di sospensione dell’attività’ sono da intendersi riferite a ciascun mese o frazione di mese interessati dalle prescrizioni di chiusura al pubblico fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe”.

“All’articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ‘periodo di sospensione dell’attività’, sono da intendersi riferite a ciascun mese o frazione di mese interessati dalle prescrizioni di chiusura al pubblico fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe”, prevede l’emendamento a prima firma D’Attis (FI).

“All’articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ‘periodo di sospensione dell’attività’ sono da intendersi riferite a ciascun mese o frazione di mese interessati dalle prescrizioni di chiusura al pubblico fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe”. E’ quanto si legge nell’emendamento a firma Topo (PD).

L’emendamento Lupi (Noi con l’Italia) prevede: “All’articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ‘periodo di sospensione dell’attività’ sono da intendersi riferite a ciascun mese o frazione di mese interessati dalle prescrizioni di chiusura al pubblico fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe”.

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