Speciale Agimeg – Parte la Fase 2, ma non è uguale in tutta Italia. Ecco tutte le misure Regione per Regione

Comincia in Italia la Fase 2 di convivenza con il Coronavirus. Sono 4,4 milioni le persone che tornano al lavoro in seguito a questo primo allentamento del lockdown. Ripartono la manifattura, le costruzioni, il commercio all’ingrosso legato ai settori in attività. Bar e ristoranti potranno riprendere l’attività solo con la consegna a domicilio o con l’asporto; mentre restano sospese le attività commerciali al dettaglio diverse da quelle già autorizzate. Saranno consentite visite “per incontrare i congiunti”, pur rimanendo il divieto di assembramenti. Vengono riaperti al pubblico parchi e giardini. Per l’attività motoria è stato rimosso il limite della “prossimità alla propria abitazione”, sono permessi gli allenamenti a porte chiuse per gli sport individuali, per atleti dichiarati di interesse nazionale dal Coni. Ma non tutte le regioni si sono attenute solo alle disposizioni del DPCM del 26 aprile scorso e diversi governatori hanno emanato ordinanze con maggiori aperture. Primo esempio è stata la Calabria. Ecco le misure prese in ogni Regione:

Abruzzo – In Abruzzo il governatore Marsilio ha deciso di seguire le indicazioni del Governo. E’ consentito lo spostamento, con rientro obbligatorio in giornata nella seconda casa. Lo spostamento dovrà essere però “individuale o per massimo due persone purché appartenenti allo stesso nucleo familiare, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove si trovano le seconde case di proprietà, per il solo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazioni”. In Abruzzo l’ordinanza regionale consente anche lo svolgimento “in forma amatoriale del taglio del bosco” per ricavare legna da ardere per il proprio nucleo familiare. In Abruzzo, ai residenti o alle persone con domicilio nel territorio regionale, sono consentiti dalle 6 alle 20 gli allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, bocce, canottaggio individuale, canoa o kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia, sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno. Ammesse anche le passeggiate a cavallo e consentito ai cinofili riconosciuti di praticare l’addestramento agility, le discipline cinowork e sleddog. Permessi spostamenti in auto con più di un passeggero.

Basilicata – Negli spostamenti è obbligatoria l’adozione dei dispositivi di protezione individuale. Sono consentite le attività anche amatoriali svolte in forma individuale di abbattimento selettivo della specie cinghiale, raccolta di funghi, tartufi e asparagi. E’ consentita l’attività sportiva e motoria in luogo aperto anche con bicicletta o altro mezzo compresa l’attività di pesca sportiva e dilettantistica. Sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale nei luoghi chiusi accessibili al pubblico. E’ consentito l’accesso agli stabilimenti balneari al fine di avviare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, la sanificazione anche degli arenili. E’ consentita l’attività di cura, pulizia e igienizzazione degli animali domestici. Sono consentiti, nell’ambito del territorio regionale, gli spostamenti verso le seconde case. Previsto l’isolamento domiciliare e il tampone obbligatorio per chi torna da fuori.

Calabria – Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali. Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno. È confermato il disposto dell’Ordinanza n. 32/2020 in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali. È consentita la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto. È consentita la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto. Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome. È consentita l’attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all’aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l’uso delle mascherine e guanti. È consentita l’attività di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti. Predisposto piano di sicurezza per i rientri. Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha impugnato l’ordinanza della Regione Calabria del 29 aprile. Gli atti sono stati trasmessi all’Avvocatura generale dello Stato.

Campania – Il governatore De Luca ha deciso di seguire le indicazioni del Governo nonostante la sua idea di non allentare molto le misure. Al via gli allenamenti sportivi per gli atleti professionisti e non, ma solo in forma individuale e a porte chiuse. Prevista la ripartenza delle esercitazioni per chi fa pratica sportiva, ma bisognerà rispettare anche all’interno delle palestre le normative sul distanziamento sociale di almeno 2 metri e il divieto di assembramento. Fissata la fascia oraria tra le 6 e le 8,30 del mattino che viene riservata allo jogging, che non potrà più essere praticato in orario serale. Rimane questa l’unica fascia oraria per una specifica attività senza mascherina, mentre per il resto della giornata è possibile l’attività motoria senza limitazioni di orario e non più solo nei pressi dell’abitazione, sempre con l’obbligo della mascherina. Vige infatti l’obbligo dell’utilizzo della mascherina fuori di casa, per tutti i cittadini della Campania. Disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), sulla base dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto. Ristoranti e bar in Campania potranno riprendere l’attività dell’asporto sulla base di queste norme: il servizio viene svolto su prenotazioni telefoniche o online; il banco vendita va posto all’ingresso dell’esercizio commerciale; i gestori sono responsabili del distanziamento sociale e anche di quello di eventuali riders per il delivery; è assolutamente obbligatorio l’uso da parte del personale di mascherine e guanti; il mancato rispetto delle norme comporterà la chiusura per una settimana del locale. “A decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti di adeguamento o aggiornamento sulla base della evoluzione della situazione epidemiologica, sono consentite, sul territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della  oro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive anche non individuali, purchè gli allenamenti siano effettuati in forma individuale e alle seguenti condizioni, da garantire a cura e spese della società o federazione di appartenenza: previo espletamento di test diagnostici sugli atleti al fine di accertare la negatività al Coronavirus; disponibilità di spazi delimitati di allenamento ad uso esclusivo di ciascun atleta per tutta la sessione di allenamento, anche ricompresi in aree di più vasta estensione; limitazione dell’uso degli spogliatoi ed altri spazi comuni secondo modalità idonee ad assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri; con raccomandazione alle singole società e federazioni di disporre, ove necessario, che gli atleti accedano agli impianti già in tenuta di allenamento e rientrino a fine allenamento presso le proprie abitazioni, evitando l’uso di spogliatoi e docce presso l’impianto; controllo medico con periodicità almeno settimanale sugli atleti; adozione di adeguate misure igienico-sanitarie, secondo standard proposti dalle società o federazioni e assentiti dall’Unità di crisi regionale”.

Emilia Romagna – Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È consentito spostarsi in ambito regionale per incontrare “congiunti”, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. È obbligatorio sull’intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. L’ordinanza regionale del 30 aprile rende obbligatorio l’uso della mascherina in Emilia-Romagna nei locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro. In Emilia-Romagna è consentito raggiungere seconde case, camper, roulotte, imbarcazioni e velivoli di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. È consentita la riapertura di parchi e giardini. È consentito svolgere individualmente attività sportiva o motoria all’aperto (come per esempio ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione) rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. I minori o le persone non completamente autosufficienti possono svolgere le attività con un accompagnatore. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Sono interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresi la battigia. In base alle ultime due ordinanze regionali, sono invece consentiti i lavori di ristabilimento e manutenzione degli stabilimenti balneari e degli arenili utili alla ripartenza. È consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all’interno di orti urbani e comunali. Tali attività potranno avvenire esclusivamente all’interno della propria provincia di residenza. In Emilia-Romagna è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia. È consentita l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Friuli Venezia-Giulia – Consentita la vendita di cibo e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione l’uso delle protezioni delle vie respiratorie e il mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro prevista dalla normativa vigente. Obbligatorio negli esercizi commerciali l’uso di idonee soluzioni idroalcoliche per la igienizzazione delle mani, che devono essere messe a disposizione dei clienti all’ingresso e all’uscita degli esercizi stessi. Limitato, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, l’accesso all’interno degli esercizi commerciali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone. Consentito l’esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari, prodotti florovivaistici, abbigliamento per bambini e libri. Consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Consentite, anche da parte dei proprietari, le attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione, come di seguito definito: a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio o in rimessaggio a terra, nonché di prova, collaudo e consegna delle imbarcazioni stesse e di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria; di biciclette, camper, roulotte e velivoli; di immobili diversi dall’abitazione principale. Consentita l’attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private, ivi comprese le aree in concessione quali le spiagge e gli stabilimenti balneari, nonché l’approvvigionamento di legna per autoconsumo. Consentita la riapertura di parchi e giardini. Consentita, in forma individuale o in coppia o con i componenti del nucleo familiare convivente, l’attività motoria e sportiva, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ciclismo, corsa, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, vela e motociclismo, rispettando la distanza interpersonale minima di due metri prevista quando vi sia la possibilità di incontrare altre persone. E’ vietato l’utilizzo degli spogliatoi. Consentita la pratica della pesca sportiva dilettantistica esercitata individualmente nelle acque interne, lagunari e marine. Consentita la pratica della caccia di selezione esercitata individualmente. Consentito per proprietari e affidatari, nel rispetto della normativa vigente, l’allevamento, l’allenamento e l’addestramento di animali. Consentita, anche la domenica, la vendita di cibo e bibite da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Chiusi nella giornata di domenica gli ipermercati, i supermercati e i discount di alimentari.

Lazio – Nel Lazio la grande novità è rappresentata dall’obbligo della mascherina quando si parla con altre persone e il prolungamento degli orari dei supermercati e negozi (21:30) e mezzi pubblici (23:30). Sarà possibile svolgere attività sportiva individuale nei parchi. Per queste attività non è obbligatorio l’uso della mascherina. Ma la mascherina deve essere usata quando si parla o ci si intrattiene con altre persone e comunque sempre nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Non è consentita l’apertura degli impianti sportivi pubblici e privati per attività individuali, e allo stesso tempo non è consentita l’apertura delle piscine. Sarà però possibile allenarsi in bicicletta individualmente, in ambito provinciale evitando assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza due metri. Con riferimento alle attività economiche e commerciali, sono consentite le seguenti attività: per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza, nonché per le strutture ricettive all’aria aperta, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche con mezzi meccanici, e sanificazione, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili. Nell’ambito delle attività di cantieristica navale, la “consegna di magazzino”, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio o comunque finalizzate alla consegna. Lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro; nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, l’attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l’obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini; l’attività dei restauratori purché svolta in cantiere o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19; l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale per toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale; l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi e del Centro agroalimentare di Roma osservano le seguenti misure:
rilevazione della temperatura agli ingressi; obbligo di utilizzo di guanti e mascherine per gli addetti; chiusura settimanale di una giornata per effettuare sanificazione, nonché sanificazione degli ambienti in gestione ai singoli operatori.

Liguria – Via libera alla vendita di cibo e bevande da asporto (take away), previa ordinazione, garantendo il ritiro dei prodotti con appuntamenti dilazionati nel tempo per evitare assembramenti all’esterno e consentendo la presenza di un cliente alla volta all’interno dell’esercizio. Via libera alla spesa o all’approvvigionamento di bevande e generi alimentarianche al di fuori del Comune di residenza o domicilio nei territori delle Province o della Città Metropolitana. permessa la vendita di calzature per bambini, anche nei negozi che vendono calzature per adulti ma con il divieto di vendita di tipologie differenti dalle calzature per bambini. Consentite le attività sportive dalle 6 alle 22 nell’ambito della Provincia o Città Metropolitana (anche spostandosi con il proprio mezzo) nel rispetto del distanziamento sociale di 2 metri quali ad esempio bicicletta, trekking, mountain bike, tennis singolo, arrampicata sportiva, passeggiata a cavallo, corsa, tiro con l’arco oltre alle alle attività sportive acquatiche individuali come wind surf, barca a vela (con a bordo al massimo due persone residenti nella stessa abitazione), attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo, con il divieto di utilizzare strutture ad uso comune come spogliatoi, bagni, docce e bar che devono rimanere chiusi. Via libera allo svolgimento individuale di: pesca sportiva ricreativa sia in acque interne sia in mare (al massimo due persone residenti nella stessa abitazione per imbarcazione), con l’obbligo di rientro in giornata presso la loro abitazione, controllo della fauna selvatica, prelievo venatorio di selezione degli ungulati. Permesse le sessioni di allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non, che praticano sport riconosciuti di interesse nazionale dal Coni o dal Cip e dalle rispettive federazioni. Via libera alle passeggiate all’aria aperta dalle 6 alle 22 nel rispetto del distanziamento sociale. Via libera alla possibilità di raggiungere seconde case, camper e roulotte di proprietà per attività di manutenzione e riparazione necessarie, con spostamento individuale e obbligo di rientro in giornata.

Molise – Lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di pesca e di caccia e il loro espletamento sono consentiti alle seguenti condizioni: che siano effettuati non più di una volta al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 6,00 e le 20,00; che siano effettuati da massimo due componenti per nucleo familiare; che sia rispettato nei confronti delle altre persone il distanziamento di almeno due metri; che si utilizzino i dispositivi di protezione individuale. Lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altri comuni per il raggiungimento da parte dei proprietari e dei detentori di aree boschive può essere effettuato, oltre che nel pieno rispetto delle norme contenute nel DPCM del 10 aprile 2020, alle seguenti condizioni: che sia finalizzato esclusivamente alla raccolta o al trasporto della legna secca; che avvenga dalle ore 7,00 alle ore 20,00; che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare.

Marche – Consentita la possibilità di fruire della spiaggia per passeggiate e attività motoria.

Lombardia – In Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione. La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale. È consentito nell’ambito del territorio regionale lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d’epoca o da competizione, in proprietà o sulla base di altro diritto legittimante sul bene, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali. L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. Gli esercenti devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell’accesso all’esercizio. Ai gestori di ipermercati, supermercati e discount di alimentari si raccomanda di rilevare la temperatura corporea sia dei clienti che del personale, prima di autorizzare l’accesso: chi ha una temperatura superiore a 37,5 °C dovrà fare ritorno alla propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante. I comuni possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che garantiscano l’osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza previste nell’ordinanza. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato. È consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero ed è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento senza contatto diretto tra le persone. È consentita l’attività di allevamento e di addestramento di cani e cavalli in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. È consentita la pratica della pesca sportiva ed amatoriale esercitata individualmente nel rispetto della misura del distanziamento interpersonale, con possibilità di spostamento in ambito regionale. È consentita la navigazione di imbarcazioni private, fatte salve le disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio lacuale e fluviale e le disposizioni sui servizi privati di navigazione affidati mediante autorizzazione o concessione. Sono consentiti gli spostamenti dovuti a comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. Dal 4 maggio è possibile recarsi in visita dai congiunti (cioè parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili) purché venga sempre rispettato il divieto di creare assembramenti anche all’interno delle abitazioni, mantenendo il distanziamento di sicurezza e utilizzando mascherine o altre protezioni per le vie respiratorie. Rimangono vietati i trasferimenti in altre regioni. È consentito svolgere attività motoria o passeggiate all’aperto senza più il vincolo di rimanere entro il raggio di 200 metri dalla propria abitazione. L’attività può essere svolta solo individualmente, oppure con un accompagnatore nel caso di minori o persone non completamente autosufficienti, rispettando sempre la distanza di sicurezza dalle altre persone. Parchi e giardini possono essere aperti e accessibili, ma non è consentito svolgere attività di natura ludica o ricreativa all’aperto; pertanto le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse. Sono consentiti gli allenamenti per gli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e dalle rispettive federazioni. Gli allenamenti devono avvenire nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e a porte chiuse. Le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie rimangono sospese, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le attività di ristorazione potranno effettuare vendita da asporto e di consegna a domicilio. Il consumo non deve avvenire all’interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetta la distanza fra le persone.

Piemonte – E’ obbligatorio indossare le mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. E’ consentito ai residenti in Piemonte lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case in affitto o di proprietà esclusivamente per svolgere le attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, oltre che per motivi indifferibili ed a carattere di urgenza, ma è obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale. E’ consentito l’allenamento e l’addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari o affidatari degli animali presso maneggi autorizzati ali’interno del territorio del Piemonte e nel rispetto delle prescrizioni attualmente in vigore in materia di distanziamento sociale; il cavaliere non può intrattenersi più di 120 minuti, l’impianto deve garantire una superficie minima di mq 500 per ciascun binomio, se il cavaliere è minore deve essere accompagnato o munito di delega dei genitori se affidato a terzi. E’ consentita l’attività degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale- toelettatura- ritiro animale” garantendo il distanziamento sociale. Nelle strutture sanitarie deve essere attuato un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro. Viene mantenuto il divieto di ingresso ai visitatori in tutte le strutture pubbliche, private, convenzionate ed equiparate del sistema sanitario e nelle residenze socio-assistenziali, salvo i soli casi indicati dalla direzione sanitaria. Altre disposizioni: obbligo per i soggetti con febbre maggiore di 37,5° C o con sintomi compatibili da infezione da Covid-19 di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i rapporti sociali e contattare il proprio medico curante; accesso alle attività commerciali limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l’accompagnamento di altra persona; effettuazione delle consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie; accesso scaglionato ai mercati con sorveglianza per evitare assembramenti di polizia locale, Protezione civile o associazioni individuate dal sindaco; obbligo per il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali e nei mercati dell’utilizzo di mascherine e guanti monouso; divieto alla sosta e all’assembramento presso i distributori automatici di bevande e alimenti confezionati; accesso agli Uffici giudiziari previa rilevazione della temperatura corporea e con obbligo di mascherina; sospensione dell’attività degli Uffici pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili.

Toscana – Una norma più restrittiva rispetto a ciò che è previsto a livello nazionale e che riguarda le seconde case. L’ordinanza regionale prevede che il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Non è, pertanto, consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze. Per chi risiede in Toscana è possibile raggiungere le seconde case, i propri camper, roulottes o altri manufatti per svolgere attività di manutenzione e riparazione. Lo spostamento dovrà essere esclusivamente individuale e limitato al territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale.I generi di cui è autorizzata la vendita secondo il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile possono essere acquistati all’interno del territorio della propria provincia di residenza. L’attività sportiva potrà essere svolta, solo individualmente, ma spostandosi all’interno dell’intero territorio regionale e con propri mezzi di trasporto e rientrando a casa in giornata. I minori o i soggetti non completamente autosufficienti possono essere accompagnati da una persona. La distanza interpersonale da rispettare è di almeno 2 metri. Lo stesso vale per l’attività motoria, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri. Per ogni altra attività diversa da quella sportiva valgono le disposizioni nazionali riguardo all’obbligo di indossare la mascherina nel caso non sia possibile mantenere la distanza di almeno un metro. Per una migliore tutela della salute propria e della collettività, negli spazi aperti, in presenza di più persone, si consiglia di indossare comunque la mascherina e di mantenere la distanza intepersonale di almeno 1,8 metri. Anche le attività agricole e la selvicoltura sono permesse, e l’ambito è quello regionale. Occorre però che lo si faccia in un appezzamento agricolo o forestale di proprietà, con un solo spostamento al giorno e il rientro in giornata presso la propria abitazione. Le attività da svolgere devono limitarsi a quelle per la tutela delle specie vegetali, degli animali allevati, e per il taglio del bosco. E’ consentito l’addestramento e l’allevamento di cavalli e cani, all’interno del territorio regionale e con obbligo di rientro in giornata presso la propria abitazione. L’attività degli esercizi di toelettatura di animali è permessa. L’uso di imbarcazioni per attività sportiva e per la pesca amatoriale è consentito ad un massimo di due persone con rientro all’ormeggio in giornata. Sono consentite tutte le attività necessarie a garantire la filiera della manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto quali ad esempio l’alaggio delle imbarcazioni o lo spostamento al cantiere all’ormeggio e viceversa. La ristorazione con consegna a domicilio è permessa nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l’attività di confezionamento e di trasporto. Lo stesso vale per la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane alimentari. Si raccomanda che la vendita avvenga previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, con divieto di ogni forma di consumo sul posto. Anche le aziende agrituristiche autorizzate potranno somministrare alimenti e bevande alle medesime condizioni. E’ consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano calzature per bambini. Gli impianti di distribuzione carburanti che funzionano con la presenza del gestore possono derogare dall’obbligo di presenza nelle fasce orarie di garanzia.

Trentino Alto-Adige – Il Trentino Alto-Adige è pronto a riaprire ma in questa fase segue le indicazioni del Governo. L’unica novità è rappresentata dalla possibilità di andare nelle seconde case. Diventa possibile spostarsi in caso di necessità, vale a dire per incontrare congiunti. Fra i motivi di necessità si introduce però anche quella di raggiungere i luoghi di studio in tutta la regione. È comunque vietato spostarsi al di fuori dei confini regionali, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Si ribadisce l’autorizzazione alla frequentazione di parchi pubblici e all’attività motoria all’aperto sempre rispettando una distanza di 3 metri e le misure di prevenzione.

Sicilia – Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato. È consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l’attività non imprenditoriale essenziale alla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali ivi custoditi. È autorizzata l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione. È consentita, altresì, l’attività di tolettatura degli animali, purchè il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone mediante la modalità “consegna dell’animale, tolettatura – ritiro dell’animale”. Devono essere garantiti dall’esercente tutti i dispositive di protezione individuale ed il distanziamento interpersonale. Sono consentiti, nell’ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi. È consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la  pesca sportiva, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purchè in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Sono autorizzate le attività di: ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Tale attività è consentita solo nei giorni feriali; consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all’ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l’allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili; manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L’impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento interpersonale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori; commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti. È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici. Previste disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione.

Sardegna – Nell’ambito del territorio regionale, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Gli spostamenti da e per la Sardegna sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, previa autorizzazione del Presidente della Regione. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, purché muniti di apposita autocertificazione. In ogni caso, salve le esenzioni esplicitamente previste per particolari categorie, è obbligatorio osservare il periodo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario. È consentito – dalle ore 8.00 alle ore 20.00 – l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici a condizione che non si creino assembramenti di persone e venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In ogni caso, chi intenda accedere a tali spazi dovrà indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine). Nel territorio del proprio comune di residenza, domicilio e/o dimora abituale, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aria aperta, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri. È altresì consentito, per i soggetti minori o diversamente abili, che tali attività siano svolte con un accompagnatore, preferibilmente convivente, al quale non si applicano gli obblighi di distanziamento personale nella misura strettamente indispensabile al supporto necessario all’accompagnato. In ogni caso, gli accompagnatori hanno l’obbligo di indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine). Nel rispetto delle regole sul distanziamento e con divieto assoluto di assembramento, sono consentiti sul territorio regionale gli sport individuali all’aria aperta (golf, tiro al piattello, atletica, equitazione, tiro a segno, vela, tennis e simili )
nell’ambito dei rispettivi centri sportivi, che dovranno garantire il rispetto di turnazioni
tali da impedire il contemporaneo accesso di atleti alle strutture, il loro contatto o la
fruizione promiscua di spogliatoi, bagni, docce o spazi comuni al chiuso. I centri
sportivi per sport individuali all’aria aperta, in caso di apertura, dovranno garantire
altresì la costante igienizzazione e sanificazione degli ambienti al chiuso ed in
particolare di spogliatoi, bagni e docce dopo ciascun utilizzo. È fatto divieto assoluto
di somministrare alimenti e bevande all’interno di tali centri sportivi. Per gli atleti di discipline sportive non individuali, riconosciute di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) o dalle rispettive federazioni, è consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse. È consentita la cura, l’allenamento e l’addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte di proprietari degli animali o da loro addetti, presso maneggi autorizzati, ippodromi o proprietà private, all’interno del territorio regionale, nel rispetto delle regole di distanziamento e con divieto di assembramento. È consentito l’allenamento e l’addestramento di animali da affezione e da caccia nelle apposite aree attrezzate – incluse le zone addestramento cani (ZAC) presenti nell’isola – preferibilmente previo appuntamento e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento fisico e con divieto di assembramento, utilizzando i percorsi secondo turni che consentano l’accesso di una persona per volta in totale sicurezza. E’ consentito ai residenti nella regione Sardegna lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove si trovano le imbarcazioni, i natanti o le navi da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell’armatore, del proprietario, del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di contenimento del contagio da COVID 19. Sono altresì consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale (cantieristica nautica) rese da terzi e individualmente dai proprietari per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni, natanti o navi da diporto all’ormeggio, per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria. È consentito ai nuclei familiari conviventi e residenti della regione Sardegna lo spostamento nell’ambito del territorio regionale presso altre case di proprietà, anche in comuni differenti da quello di residenza, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, controllo e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Lo spostamento è limitato al tragitto da abitazione ad abitazione, senza implicare – al momento e fino a nuove determinazioni – un trasferimento stabile. È consentita l’attività di manutenzione delle aree verdi pubbliche e private. È consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l’accesso. La vendita per asporto sarà effettuata, previa effettuazione di ordini on-line o telefonici, assicurando che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano, previo appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno, garantendo all’interno del locale la presenza di un solo cliente alla volta, munito di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) e di guanti, fermo restando che dovrà permanere per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, nel rispetto delle misure sul distanziamento. Allo stesso modo, è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente nel veicolo. È demandata ai sindaci la facoltà di consentire, con propria ordinanza, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l’apertura di mercati rionali nell’ambito dei rispettivi territori comunali, avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi. È fatto comunque obbligo di evitare assembramenti, prevedere l’uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti. È fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale o a qualsiasi locale pubblico o aperto al pubblico di proteggere le vie respiratorie, indossando adeguata mascherina e mantenendola per l’intero periodo di permanenza all’interno della struttura. Negli esercizi commerciali devono essere rese disponibili ai clienti soluzioni idroalcoliche, all’ingresso e presso le casse dell’esercizio stesso, assicurando, oltre alla distanza interpersonale di due metri, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, preferibilmente con accesso di persone. È consentita la vendita commerciale all’ingrosso e al dettaglio di materiali per l’edilizia e la meccanica, di materiale e ricambi per la nautica, di materiali e attrezzature per la manutenzione delle aree verdi e prodotti funzionali alla cura di animali da affezione. È consentita l’attività delle agenzie immobiliari, pratiche automobilistiche, di assistenza fiscale. È consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia. È consentita l’attività di tosatura degli ovini. Nell’ambito delle attività rientranti nel codice ATECO 2007 “0.1”, relativa a “Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi”, è consentita ai residenti della regione Sardegna e all’interno del territorio regionale, la produzione per autoconsumo, mediante la conduzione anche hobbistica di poderi, orti, vigneti e ortofrutticoli in genere. È altresì consentita la raccolta del foraggio, l’estrazione del sughero e l’esercizio di diritti di fruizione collettiva di beni (usi civici e diritti promiscui su terre private) in ambito agrosilvopastorale (fungatico, legnatico, erbatico e simili). Per gli spostamenti connessi alle finalità del presente articolo, il soggetto interessato deve attestare, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di una superficie produttiva effettivamente adibita ai predetti fini o il luogo in cui abitualmente esercita i diritti connessi ad un uso civico o all’utilizzo promiscuo di terre private per l’attività di fungatico, legnatico, erbatico e simili. A tali fini sono giustificati anche gli spostamenti dei familiari conviventi, purché muniti di autocertificazione e nel rispetto delle regole di distanziamento personale. In armonia con le attività già autorizzate con riferimento al codice ATECO 2007 “03.11.00” e “03.12.00”, è consentito nell’intero territorio regionale l’esercizio individuale, con divieto di assembramento e obbligo di distanziamento personale, della pesca sportiva, subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto. È consentita nell’intero territorio regionale la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili. Si applicano le norme di cui all’art. 14 della presente Ordinanza. È consentita l’apertura degli esercizi commerciali per la vendita di giocattoli e di calzature per bambini, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento.

Valle d’Aosta – Consentiti spostamenti comprovati da esigenze lavorative o situazioni di necessità, purchè venga rispettato divieto di assembramento, distanziometro interpersonale di un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Consentito l’accesso a parchi e giardini pubblici. Consentita l’attività di commercio in forma di mercato. Consentiti poi: il commercio al dettaglio di carta, cartone, articoli da cartoleria, libri e vestiti per bambini; commercio di semi, fiori e piante; attività agricole per autoconsumo; vendita di cibo da asporto; tolettatura per cani e animali da compagnia. Consentito per motivi di salute o esigenze lavorative il soggiorno in alberghi e residenze turistico-alberghiere.

Veneto – Il Veneto impone l’utilizzo della mascherina “o altro strumento di copertura di naso e bocca” nonché di guanti, o di liquido igienizzante. Via libera anche alle visite tra parenti in tutto il territorio regionale, se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). Consentita anche l’attività motoria individuale o quella effettuata con i componenti del nucleo familiare. In questo caso non sarà necessario dotarsi di mascherina. Atleti professionisti e non potranno prepararsi – a porte chiuse, sia in impianeti all’aperto che non – in funzione dell’allenamento agonistico, ma dovvranno rispettare una distanza di sicurezza di almeno 2 metri. Consentito raggiungere le seconde case (ma anche camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d’epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale) ma solo per effettuare attività di manutenzione. Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche. I negozi di alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia dovranno rimanere chiusi nei giorni festivi. A questi esercizi potrà accedere un componente del nucleo familiare per volta. Le attività commerciali sospese invece protranno proseguire l’attività effettuando le consegne a domicilio rispettando ovviamente le normeigienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti. Per il cibo da asporto, le ordinazioni dovranno essere effettuate online o via trelefono, i clienti potranno ritirare il cibo presso l’esercizio – le consegne dovranno essere scaglionate – ma dovranno attendere all’esterno, rispettando le distanze e usando mascherine e guanti. All’interno potrà accedere un cliente alla volta. Rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto. E’ comunque ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri. L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata. L’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca. Nel caso di mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, i Sindaci dovranno adottare dei piani per stabilire la perimetrazione dei mercati all’aperto, i varchi di accesso separati da quelli di uscita, sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento. La vendita di generi alimentari da parte di venditori ambulanti si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell’obbligo di distanziamento. È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio marittimo. Ai riti funebri, potranno partecipare solamente i congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone; le funzioni dovranno svolgersi preferibilmente all’aperto. Le biblioteche pubbliche e private potranno svolgere la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio. Sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali, spiagge comprese. È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo.

Puglia – E’ consentita la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. E’ consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale toelettatura – ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale. E’ ammesso lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca alle seguenti condizioni: limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare; svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata; con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare; nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa. E’ consentito lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro. E’ consentita l’apertura dei cimiteri. E’ consentito lo spostamento individuale all’interno del territorio regionale per raggiungere le abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case per vacanza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni. A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia che fanno ingresso in Puglia per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, al fine di soggiornarvi continuativamente, è fatto obbligo: di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; – di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni con divieto di contatti sociali; – di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; – di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; – in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia. Consentito il take away per bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie.

Umbria – Tra ciò che sarà possibile fare nella Fase 2 in Umbria c’è anche la pesca sportiva, nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale che prevedono una distanza interpersonale di almeno 2 metri e che vietano ogni assembramento. L’avvio della ‘Fase 2’ si atterà a quanto previsto dal Dpcm firmato da Conte, la Regione non ha infatti varato alcuna deroga locale. Riapriranno i parchi e le aree verdi. Sul fronte trasporti pubblici, verrà incrementata l’offerta con un sostanziale raddoppio delle corse sulle linee principali ed il ripristino di alcune linee extraurbane. Tutti i mezzi saranno dotati di dispenser di gel igienizzante a disposizione dei viaggiatori, mentre gli autobus verranno quotidianamente sottoposti a sanificazione straordinaria. Bar e ristoranti potranno riprendere l’attività solo con la consegna a domicilio o con l’asporto, e in generale all’interno di tutti i luoghi pubblici andrà indossata la mascherina. Permane il divieto di andare fuori regione a meno che non esistano comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute e non sarà possibile andare nella seconda casa a parte interventi necessari di manutenzione. Per l’attività motoria viene rimosso il limite della prossimità alla propria abitazione. cdn/AGIMEG