Poker: Tribunale di Brescia “Legittima l’organizzazione di tornei di poker nei circoli associativi”

“Legittima l’organizzazione di tornei di poker sportivo da parte di circoli associativi, (…), purché vengano osservate le condizioni indicate dalla giurisprudenza penale e sia garantito il rispetto delle disposizioni tributarie” a stabilirlo la seconda sezione di Brescia del Tribunale Regionale per la Lombardia, accogliendo parzialmente il ricorso di un circolo di Urago D’Oglio al quale il Comune aveva impedito lo svolgimento di tale attività. Tra le motivazioni atte a giustificare il diniego del comune oltre ai profili di inammissibilità della SCIA anche il carattere lecito dell’organizzazione di giochi.

Per quel che concerne il gioco il Tribunale Regionale per la Lombardia, seconda sezione afferma: “Tra le attività del circolo associativo assume particolare importanza lo svolgimento di giochi da tavolo. Questo non significa però che venga necessariamente praticato il gioco d’azzardo. L’art. 38 comma 1–b del DL 4 luglio 2006 n. 223 qualifica i giochi di carte di qualsiasi tipo, organizzati sotto forma di torneo, come giochi di abilità, a condizione che la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla quota di iscrizione. La medesima norma prevede una regolamentazione sotto il profilo concessorio e fiscale soltanto per i giochi di abilità a distanza.

I principi per la regolamentazione dei giochi di abilità a distanza (e dei giochi leciti in generale) sono stati fissati dall’art. 24 commi 12-26 della legge 7 luglio 2009 n. 88. Al di fuori della categoria dei giochi a distanza, i commi 27 e 28 della medesima norma rinviano a una regolamentazione specifica per i tornei di poker sportivo (poker texano,Texas Hold’em), fissando le condizioni necessarie per poter escludere la natura di gioco d’azzardo.

Facendo riferimento a questo quadro normativo, definito nei principi ma non nelle norme di dettaglio, la giurisprudenza penale (v. Cass. pen. Sez. III 20 giugno 2013 n. 32835; Cass. pen. Sez. III 24 maggio 2012 n. 28412; Cass. pen. Sez. III 12 ottobre 2011 n. 43679) esclude i tornei di poker sportivo dalla fattispecie del gioco d’azzardo (e quindi dalle previsioni degli art. 718-720 cp) quando la posta in gioco sia costituita dalla sola quota d’iscrizione, ossia quando la perdita consista in una predeterminata quantità di fiches (chips) al cui esaurimento il giocatore è automaticamente eliminato senza possibilità di rientro (freezeout).

Se in questi limiti l’organizzazione di tornei di poker sportivo costituisce attività lecita, come tale tutelata nei confronti dell’amministrazione, occorre però sottolineare che il legislatore nazionale ha ormai stabilito di non consentirne il libero esercizio nel mercato. In particolare, l’art. 24 comma 34 del DL 6 luglio 2011 n. 98 subordina il poker sportivo al rilascio di apposite concessioni novennali (in numero non superiore a 1.000), e prevede che tali concessioni siano aggiudicate tramite gara su una base d’asta pari a € 100.000. La norma fissa anche stringenti requisiti di partecipazione alla gara, e stabilisce le modalità di tassazione (3% della raccolta).

Quando la regolamentazione dei giochi leciti sarà definita in dettaglio, e implementata, si porrà il problema della sua compatibilità con i principi comunitari (in particolare per quanto riguarda la proporzionalità dei requisiti di partecipazione all’asta). Nella fase interinale, tenuto conto delle indicazioni della giurisprudenza comunitaria circa i ristretti limiti di ammissibilità di un monopolio statale sui giochi leciti (v. C.Giust. Sez. IV 15 settembre 2011 C-347/09, Dickinger, punti 63-69), si ritiene legittima l’organizzazione di tornei di poker sportivo da parte di circoli associativi, come nel caso in esame, purché vengano osservate le condizioni indicate dalla giurisprudenza penale sopra richiamata e sia garantito il rispetto delle disposizioni tributarie (per un caso analogo v. TAR Lecce Sez. I 25 maggio 2011 n. 968). rg/AGIMEG