Poker online, Slovenia presenta domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGE

“Se l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) debba essere interpretato nel senso che può essere qualificato come un contratto stipulato da un consumatore per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, anche un contratto di gioco di poker online, concluso a distanza tramite internet da un individuo con un operatore straniero di giochi online e assoggettato alle condizioni generali di contratto di tale operatore, laddove detto soggetto si è mantenuto diversi anni con i redditi così ottenuti o con le vincite del gioco del poker, sebbene non disponga di una formale registrazione di questo tipo di attività e comunque non offra tale attività a terzi sul mercato come servizio a pagamento”. E’ il contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Slovenia alla Corte di Giustizia UE e pubblicata in Gazzetta europea. lp/AGIMEG